IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A Certificazione qualita' agroalimentare Srl», con decreto del 19 aprile 2002, e' stata prorogata fino al 14 novembre 2005; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 giugno 2005, protocollo numero 62847; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A Certificazione qualita' agroalimentare Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 25 marzo 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.