IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  25 marzo  2005  e  30 giugno 2005 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato «C.S.Q.A Certificazione qualita' agroalimentare
Srl»,  con  decreto  del  19 aprile  2002, e' stata prorogata fino al
14 novembre 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Fagiolo  di  Lamon  della Vallata
Bellunese»,  allo  schema  tipo  di  controllo, trasmessogli con nota
ministeriale del 7 giugno 2005, protocollo numero 62847;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  indicazione  geografica  protetta  «Fagiolo di Lamon
della Vallata Bellunese»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 19 aprile 2002;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di  controllo «C.S.Q.A
Certificazione  qualita'  agroalimentare  Srl»,  con  sede  in Thiene
(Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74,  con  decreto 25 marzo 2005, ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo
di Lamon della Vallata Bellunese» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con
decreti 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 14 novembre 2005.