IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  regolamento  del  Consiglio CE. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24 luglio  2000,  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato della direzione regionale dell'agricoltura della
regione  Lombardia  con  il  quale  la  stessa ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2005,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16 agosto  2005  che autorizza le
operazioni di cui sopra;
  Visto   il   decreto   direttoriale   7 ottobre  2005,  concernente
integrazione  al  decreto  direttoriale 16 agosto 2005, nel quale per
mero  errore  materiale,  all'articolo  unico,  e' stata riportata la
denominazione «Rosso di Valpolicella» anziche' «Rosso di Valtellina»;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere   effettuate   in   conformita'  della  normativa  comunitaria
nazionale   indicate,   nel  rispetto  delle  disposizioni  impartite
dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  All'articolo   unico   del  decreto  ministeriale  7 ottobre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 240 del
14 ottobre  2005 - la parola Valpolicella e' sostituita con la parola
Valtellina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 26 ottobre 2005
                                      Il direttore generale: La Torre