L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del
5 ottobre 2005;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;
  Visto il decreto 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio
universale nel settore delle telecomunicazioni»;
  Vista   la   delibera  n.  8/00/CIR,  recante  «Applicabilita'  del
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale
per  l'anno  1999»,  nonche'  tutti  gli  atti  istruttori sottesi al
provvedimento;
  Viste  le sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio
n. 249/2002 e n. 250/2002 del 14 gennaio 2002;
  Vista  la  delibera  n. 5/03/CIR, recante «Esiti della rinnovazione
del  procedimento  relativo  alla  applicabilita'  del  meccanismo di
ripartizione  del  costo  netto  del  servizio  universale per l'anno
1999»;
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/2003 dell'8 luglio
2003;
  Vista   la   delibera   n.   2/05/CIR,  recante  «Rinnovazione  del
procedimento   relativo   alla   applicabilita'   del  meccanismo  di
ripartizione  del  costo  netto  del  servizio  universale per l'anno
1999»;
  Vista  la  delibera  n.  27/05/CIR, recante «Proroga dei termini di
conclusione del procedimento istruttorio»;
  Vista   la   comunicazione   della  Commissione  al  Consiglio,  al
Parlamento  europeo,  al  Comitato  economico  e sociale europeo e al
Comitato   delle   regioni  n.  COM(2005)  203,  del  25 aprile  2005
concernente  il  riesame  della  portata  del  servizio universale in
conformita' dell'art. 15 della direttiva 2002/22/CE;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione europea del 27 novembre
1996, n. 608, recante «Criteri di valutazione dei regimi nazionali di
calcolo  dei  costi  e  di  finanziamento del servizio universale nel
settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri
in merito al funzionamento di tali regimi»;
  Vista  la  relazione della societa' «Nera» relativa a «Un quadro di
analisi  per  l'eventuale  istituzione  di  un fondo OSU (Obblighi di
Servizio universale) in Italia», del mese di luglio 2000;
  Vista  la relazione della societa' «Nera» relativa a «Analisi della
determinazione  del  costo  netto del servizio universale nel settore
delle telecomunicazioni in Italia», del mese di luglio 2000;
  Vista   la   decisione   del   28 luglio   2005  della  Commissione
infrastrutture e reti che approva lo schema di delibera «Rinnovazione
del  procedimento  relativo  alla  applicabilita'  del  meccanismo di
ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»
anche  ai fini dell'inoltro all'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,  per  l'acquisizione  del parere, in ottemperanza della
sopracitata sentenza del Consiglio di Stato;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato del 3 ottobre 2005;
  Visti gli atti del procedimento;
                      Considerato quanto segue:

1) Il percorso istruttorio.
  1.  In  data  9 marzo  2005  l'Autorita' ha avviato con delibera n.
2/05/CIR  un  procedimento  istruttorio,  recante  «Rinnovazione  del
procedimento    relativo   all'applicabilita'   del   meccanismo   di
ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»
al  fine  di  ottemperare alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di
Stato dell'8 luglio 2003.
  2.  La  sentenza  del  Consiglio  di Stato ha accolto il ricorso in
appello  avverso  la  sentenza  del  TAR  del Lazio n. 250/2000 ed ha
annullato  la delibera n. 8/00/CIR limitatamente all'estensione degli
obblighi  di  contribuzione  al  fondo  anche  agli operatori di rete
mobile,   ordinando   all'Autorita'   di   accertare   il   grado  di
sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile nonche' di richiedere, a
questo  riguardo, un parere all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato.
  3.  Il  procedimento istruttorio e' stato quindi volto ad accertare
il  grado  di sostituibilita' tra servizi di telefonia vocale offerti
su  rete fissa e su rete mobile in un contesto in cui i meccanismi di
mercato falliscono e non perseguono le finalita' sociali del servizio
universale.  I  restanti effetti della delibera n. 8/00/CIR sui quali
non  sono  stati  rilevati  difetti di istruttoria dalla sentenza del
Consiglio  di  Stato  non  sono stati oggetto di riesame nel presente
procedimento istruttorio n. 2/05/CIR.
  4.  Nell'ambito  delle  modalita' di partecipazione al procedimento
definite  dall'art.  2  della  delibera  n.  2/05/CIR, l'Autorita' ha
ricevuto  dalla societa' «Vodafone Omnitel» e dalla societa' «Telecom
Italia»  rispettivamente  nelle  date  del  26  e  29 aprile  2005 le
osservazioni in merito all'oggetto del procedimento.
  5.  In  data  27 maggio 2005 l'Autorita' ha richiesto alla societa'
«Telecom Italia» informazioni riguardanti traffico e ricavi derivanti
dall'espletamento  del  servizio  telefonico  vocale  nelle  aree non
remunerative servite in base agli obblighi di servizio universale, al
fine  di  valutare  le  relazioni  esistenti tra servizi di telefonia
vocale offerti su rete fissa e mobile.
2) La sentenza del Consiglio di Stato n. 7257 dell'8 luglio 2003.
  6.   Nel  corso  del  2000,  «Vodafone-Omnitel»  ha  presentato  al
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  (di seguito TAR) un
ricorso   nei  confronti  della  delibera  n.  8/00/CIR  al  fine  di
annullare,  tra  l'altro,  gli  effetti  derivanti  dal meccanismo di
ripartizione   del   costo   netto   stabilito   dall'Autorita'.   In
particolare,   la   ricorrente  ha  ritenuto  che  il  meccanismo  di
ripartizione  del  costo  netto  non  dovesse  essere  applicato agli
operatori  di  rete mobile, in quanto il grado di sostituibilita' tra
servizi  di  telefonia  offerti  su  rete  fissa  e  mobile  non  era
sufficiente   per   includere   tali  servizi  nello  stesso  mercato
rilevante.
  7.  Con la sentenza n. 250 del 14 gennaio 2002, il TAR, ha respinto
il  ricorso  di «Vodafone-Omnitel» limitatamente alla valutazione del
grado  di  sostituibilita'  tra  servizi,  nonche'  relativamente  al
presunto obbligo da parte dell'Autorita' di richiedere al riguardo un
parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  8.  «Vodafone-Omnitel»  ha  quindi  proposto  al Consiglio di Stato
ricorso  in  appello  per  la  riforma  della  sentenza  n.  250  del
14 gennaio 2002 del TAR.
  9.  Con  la sentenza n. 7257/2003, il Consiglio di Stato ha accolto
il  ricorso  in appello ordinando all'Autorita' di accertare il grado
di sostituibilita' dal lato della domanda e dal lato dell'offerta tra
servizi  di  telefonia  vocale  offerti  su reti di telecomunicazioni
fisse  e  mobili nonche' di richiedere, al fine di tale accertamento,
un parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  10.  Dalle  motivazioni  della  sentenza  del Consiglio di Stato si
evince che l'accertamento del grado di sostituibilita' tra servizi di
telefonia  fissa  e  mobile  e'  necessario  per  identificare se gli
operatori  di  rete  mobile  siano  tenuti a contribuire al fondo del
servizio  universale  previsto  per  il finanziamento del costo netto
sostenuto da «Telecom Italia».
  11.  La valutazione di tale sostituibilita' rientra nelle attivita'
tipiche  delle  autorita'  preposte  alla  tutela  della concorrenza,
all'atto  della  definizione dei mercati rilevanti. Per tale ragione,
la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  ordina  all'Autorita'  oltre
all'accertamento della sostituibilita' tra servizi anche la richiesta
di un parere, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3) Le  osservazioni  degli  operatori nell'ambito del procedimento n.
2/05/CIR.
  12.  Nel  corso  del  procedimento  istruttorio di rinnovazione del
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale
per  l'anno 1999, gli operatori «Vodafone-Omnitel» e «Telecom Italia»
hanno  trasmesso  propri contributi al fine di esprimere osservazioni
sulla  sostituibilita'  tra  servizi di telefonia fissa e mobile come
criterio di contribuzione al fondo del servizio universale.
  13.  «Vodafone-Omnitel»,  ha  indicato  tra  gli  atti  normativi e
giurisprudenziali  di  riferimento,  per  la valutazione del grado di
sostituibilita',   il   caso   C-333/94   Tetra  Pak/Commissione,  la
raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione e le relative
note esplicative nonche' la delibera n. 410/04/CONS dell'Autorita'.
  «Vodafone-Omnitel»   ha   ritenuto   che   la   valutazione   della
sostituibilita'  tra  servizi di telefonia fissa e mobile rappresenta
il   presupposto   essenziale   per   la  valutazionedello  stato  di
concorrenzialita'  tra  gli  operatori  di  rete mobile e l'operatore
fornitore  del  servizio  universale. In tale contesto, il livello di
concorrenzialita'  tra operatori di rete fissa e mobile, a sua volta,
e'   strumentale   per   definire   l'imposizione   di   obblighi  di
contribuzione al fondo.
  14.   «Vodafone-Omnitel»   ha  quindi  prospettato  in  modo  molto
dettagliato, i principi e le metodologie di riferimento per l'analisi
di   sostituibilita'.   Secondo  tale  impostazione,  il  livello  di
sostituibilita'  dal  lato  della  domanda  e  dal  lato dell'offerta
dovrebbe  essere  valutato sulla base dell'elasticita' incrociata tra
servizi  derivante  da  un  ipotetico  e  significativo incremento di
prezzo di un dato servizio.
  15. Telecom Italia ha evidenziato, contrariamente a «Vodafone», che
i  criteri  di  definizione del mercato rilevante, tipici del diritto
antitrust,  non  dovrebbero  essere  applicati  per  stabilire  quali
categorie  di  operatori  debbano  contribuire al fondo. L'analisi di
sostituibilita'  tra  servizi  si  basa su metodologie di valutazione
ex-ante e quindi su stime relative ad elasticita' prospettiche.
  «Telecom  Italia»  ritiene  invece  che  la  contribuzione al fondo
dovrebbe   essere   stabilita   valutando   ex-post  il  processo  di
sostituzione  che  si e' andato verificando, nel tempo, tra telefonia
mobile   e   fissa.  Telecom  Italia  ha  supportato  tale  posizione
riportando  una  dettagliata analisi in merito all'elevato livello di
sostituzione  tra  telefonia  fissa  e  mobile raggiunto nel 1999. In
particolare,  ha  indicato  il  trend  delle  principali variabili di
mercato come:
    il numero di utenti che possiede solo un telefono cellulare;
    il numero di abbonati di rete fissa e mobile;
    il traffico originato da reti fisse e mobili;
    il traffico di telefonia pubblica;
    il  traffico  per  singole  direttrici  ed  in particolare quella
fisso-mobile.
  16. «Telecom Italia» ha inoltre fatto presente che gli operatori di
rete  mobile conseguono vantaggi economici dall'esistenza di obblighi
di  servizio  universale,  in  particolare  per  i ricavi da traffico
entrante  e  uscente  tra  la rete mobile e le aree non remunerative.
Cio'  evidenzierebbe,  da  un  lato,  le relazioni esistenti tra reti
fisse  e  mobili,  e  dall'altro  lato, il paradosso di lasciare agli
operatori  mobili  il «vantaggio» derivante dell'esistenza delle aree
non  remunerative,  senza  il contestuale obbligo di contribuzione al
fondo.
  17.  «Telecom  Italia»  ha  concluso,  infine,  che l'Autorita' non
dovrebbe  mirare  ad  accertare  l'esistenza  di  una sostituibilita'
ex-ante tra servizi di telefonia fissa e mobile ma dovrebbe accertare
esclusivamente  se  i mobili hanno inciso ex-post sul conto economico
della  telefonia  vocale  e  della  telefonia pubblica (servizi per i
quali «Telecom Italia» ha richiesto un costo netto).
4) Il quadro normativo e regolamentare di riferimento.
  18.  L'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  318/1997  prevedeva  che  «Qualora, in base alle disposizioni del
presente  articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale
rappresentino  un  onere  iniquo  per  l'organismo  o  gli  organismi
incaricati   di  fornire  il  servizio  universale,  e'  previsto  un
meccanismo  atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con
altri  organismi  che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni,
con  fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico
e  con  organismi  che  prestano  servizi  di  comunicazione mobili e
personali».
  19.  La  categoria  di operatori di rete mobile e' quindi inclusa a
priori  tra  gli  operatori  tenuti  a contribuire al costo netto del
servizio universale attraverso il meccanismo di ripartizione.
  20.  L'art.  2,  comma  2, del decreto 10 marzo 1998 concernente il
finanziamento    del    servizio   universale   nel   settore   delle
telecomunicazioni   ribadisce  sostanzialmente  quanto  previsto  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997  «Ai  sensi
dell'art.  3,  comma 6, del regolamento, e' previsto un meccanismo di
ripartizione  dei  costi, basato sui principi di non discriminazione,
trasparenza   e   proporzionalita',  a  carico  degli  organismi  che
gestiscono  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni, che forniscono al
pubblico    servizi    di    telefonia    vocale,    in   proporzione
all'utilizzazione  da  parte di tali soggetti delle reti pubbliche di
telecomunicazioni,  o  che prestano servizi di comunicazioni mobili e
personali  in  ambito  nazionale»,  chiarendo  che  il  meccanismo di
ripartizione  deve  essere  applicato  anche  agli  operatori di rete
mobile.
  21.  A  tale  riguardo  giova rilevare che il decreto 10 marzo 1998
disciplina  in  modo  dettagliato  il  meccanismo di ripartizione del
costo netto nonche' il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al
fondo del servizio universale per gli operatori nuovi entranti.
  L'art.  6,  comma  1, del decreto 10 marzo 1998, stabilisce infatti
che    «...   l'Autorita',   tenuto   conto   delle   condizioni   di
concorrenzialita'  del  mercato,  potra'  valutare  l'opportunita' di
introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da
parte   degli  organismi  di  telecomunicazioni  nuovi  entranti  nel
settore».  Anche  in questo caso il decreto 10 marzo 1998 non prevede
l'esclusione  degli  operatori di rete mobile dalla contribuzione ne'
l'esclusione  di  operatori  in funzione della tecnologia trasmissiva
utilizzata o del grado di sostituibilita' tra servizi.
  22.  Il  decreto  10 marzo  1998  dava  applicazione alla normativa
nazionale  tenendo conto anche di quanto previsto dalla comunicazione
della Commissione europea del 27 novembre 1996 relativa ai criteri di
valutazione   dei   regimi  nazionali  di  calcolo  dei  costi  e  di
finanziamento    del    servizio   universale   nel   settore   delle
telecomunicazioni ed agli orientamenti agli Stati membri in merito al
funzionamento di tali regimi.
  La  comunicazione  della  Commissione europea stabiliva, infatti, i
principi generali (non discriminazione,
trasparenza  e  proporzionalita)  per  la  contribuzione al fondo del
servizio  universale  da  parte  degli operatori di telecomunicazioni
facendo riferimento anche alla sostituibilita' tra servizi offerti su
rete fissa e mobile.
  A  questo  riguardo, il decreto 10 marzo 1998 oltre a recepire tali
principi,  motiva nelle premesse, la contribuzione degli operatori di
rete  mobile  al  fondo  del  servizio  universale  trattando in modo
dettagliato   lo   sviluppo   oggettivo  di  elementi  relativi  alla
significativa  diffusione  dei  servizi  di telecomunicazioni offerti
attraverso  la  rete  radiomobile  e  le relazioni esistenti tra reti
fisse  e  mobili in termini di andamento del fatturato, di servizi di
telefonia  vocale offerti nonche' di riduzione di costi dell'accesso.
Le relazioni di sostituzione e complementarita' tra i servizi offerti
su  rete fissa e mobile sono altresi' evidenziate, nelle premesse del
decreto  10 marzo  1998,  con  particolare  riferimento  al  graduale
consolidamento  del  processo  di convergenza tra reti fisse e mobili
sancito  anche dalla comunicazione della Commissione europea [COM(97)
513]  e  al  numero  di abbonati ai servizi di rete mobili rispetto a
quelli  di  rete  fissa  nonche',  infine, alle condizioni economiche
praticate  dagli operatori mobili ai clienti finali caratterizzate da
assenza di canoni di accesso e prezzi ridotti per il traffico locale.
5) L'accertamento  del grado di sostituibilita' tra telefonia fissa e
mobile.
  23.   L'Autorita'   dispone   l'applicabilita'  del  meccanismo  di
ripartizione  del  costo netto tra gli operatori di telecomunicazioni
qualora  l'onere del costo netto sostenuto dal soggetto fornitore del
servizio universale sia ingiustificato.
  La  valutazione  dell'iniquita'  dell'onere  rappresenta  una  fase
logicamente    distinta    e    precedente   a   quella   concernente
l'identificazione dei soggetti debitori per la contribuzione al fondo
del  servizio  universale  per  la quale il Consiglio di Stato non ha
rilevato difetti di istruttoria.
  I criteri alla base della valutazione dell'iniquita' dell'onere del
costo  netto  sono  diversi  quelli  impiegati per identificare quali
soggetti  sono  destinatari di obblighi di contribuzione al fondo del
servizio universale.
  L'analisi di sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile invece e'
finalizzata   esclusivamente   a   stabilire   se   gli  obblighi  di
contribuzione  al  fondo sono suscettibili di essere imposti sia agli
operatori di rete fissa sia agli operatori di rete mobile.
  24.  L'Autorita' ha quindi provveduto a valutare la sostituibilita'
dal lato della domanda e dell'offerta tra servizi di telefonia vocale
offerti  su  rete  fissa  e  rete  mobile  cosi' come richiesto dalla
sentenza del Consiglio di Stato in un contesto di servizio universale
al  fine  di  identificare le categorie di operatori ai quali imporre
obblighi di contribuzione al fondo.
  25.  Il  contesto  merceologico  e  geografico  di  riferimento  e'
rappresentato  in  particolare dalle aree non remunerative del Paese,
servite in perdita dal fornitore
del  servizio  universale.  L'area  non remunerativa e' definita come
quel bacino di clienti non profittevoli serviti dalla stessa centrale
di   stadio   di  linea  la  quale  svolge  tipicamente  funzioni  di
concentrazione  e  di  attestazione  di  linee afferenti alla rete di
distribuzione  in  rame. Il servizio di accesso al dettaglio consente
al  consumatore  di  effettuare  e/o  ricevere  chiamate di telefonia
vocale  e  di  usufruire  di  alcuni  dei  servizi correlati previsti
dall'art.  3,  comma  1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997. L'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 318/1997 prevede inoltre che i servizi di cui al
comma  1 debbano essere offerti a condizioni economiche accessibili a
tutti  e  non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica
dell'utente.
  26.  Per  quanto  concerne  il  contesto  geografico  del  servizio
universale,  si  tratta  di  aree  geografiche  marginali  del paese,
situate  prevalentemente  in  montagna  o collina dove la densita' di
popolazione e' particolarmente bassa e il reddito medio pro-capite e'
inferiore  a  quello della provincia di riferimento, i clienti affari
sono inferiori alla percentuale media della provincia di appartenenza
e   le   condizioni  economiche  praticate  ai  clienti  finali  sono
indifferenziate  geograficamente  in forza degli obblighi di servizio
universale.
  27.  L'Autorita'  ha,  quindi,  provveduto  ad  accertare  in  tale
contesto  merceologico/geografico  l'esistenza di sostituibilita' sia
dal  lato  della  domanda  sia  dal  lato dell'offerta tra servizi di
telefonia vocale forniti su rete fissa e mobile.
  28.   La   sostituibilita'   e'   stata   valutata   accertando  il
comportamento   dei   clienti   di  «Telecom  Italia»  a  seguito  di
un'ipotetica  disattivazione  delle  linee  di accesso presenti nelle
aree  non  remunerative. In tal caso, infatti, e' stato accertato che
un  volume  elevato di traffico (circa il 90% nel 1999 e 2000, il 95%
nel  2001  e 2002) sarebbe stato originato con terminali di telefonia
mobile, qualora il fornitore del servizio universale avesse deciso di
non  servire  le  aree  non  remunerative attraverso la rete fissa di
telecomunicazioni.
  Tale sostituibilita' e' stata valutata, nel corso degli anni, anche
dai  soggetti  revisori  nell'ambito  delle attivita' di verifica del
calcolo  del  costo  netto  (consorzio ERCS-WIK-NERA per l'anno 1999,
«Nera» per il 2000, Analysys per il 2001, Europe economics per 2002).
In  tale  ambito, la valutazione della sostituibilita' tra servizi di
telefonia  vocale  offerti  su  rete fissa e mobile e' necessaria per
determinare  i  cosiddetti  ricavi  di sostituzione, i quali hanno un
impatto significativo sull'ammontare complessivo del costo netto.
  29.  I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi
che  «Telecom  Italia» non perderebbe nonostante la disattivazione di
un'area  di  centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una
postazione  telefonica  pubblica,  in  quanto  i  clienti disattivati
deciderebbero  di  far  ricorso,  ad  esempio,  a  linee  telefoniche
alternative  (amici, vicini, postazioni di lavoro, telefoni pubblici)
presenti in adiacenti aree remunerative.
  30. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal
livello  riscontrato di sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile,
nel senso che all'aumentare della sostituibilita' una sempre maggiore
quantita'  di  traffico  si  trasferira'  dalla rete fissa di Telecom
Italia  alla  rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo
di  sostituibilita'  tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta
quindi  una  perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente
diminuzione  dei  cosiddetti  ricavi  di sostituzione. Poiche' questi
sono  allocati  in  diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non
remunerativa  consegue,  maggiore  sara'  la  sostituibilita', minore
sara'  il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi
di  sostituibilita',  che  e' effettuata dal revisore nel corso delle
attivita' di controllo del calcolo del costo netto, viene considerata
nella   valutazione   del   costo   netto   e   concorre   alla   sua
quantificazione,  riducendone  il  valore  all'aumentare del grado di
sostituibilita'.
  31. A questo riguardo vale la pena sottolineare che l'elevato grado
di  sostituibilita'  tra  telefonia  fissa  e  mobile  accertato  dai
soggetti revisori ha ridotto sensibilmente il costo netto di «Telecom
Italia» ammesso al meccanismo di ripartizione dall'Autorita'.
  32.  La  sostituibilita'  sul versante dell'offerta rappresenta una
fase    dell'analisi   successiva   ed   accessoria   rispetto   alla
sostituibilita'  dal  lato  della  domanda.  Si  tratta di verificare
l'esistenza di concorrenza potenziale derivante dall'ipotetica scelta
del  fornitore  del servizio universale di non offrire il servizio di
accesso  alla  telefonia vocale su rete fissa per i clienti residenti
nelle  aree  non  remunerative.  In  altre  parole,  si  realizza  la
sostituibilita'  sul versante dell'offerta nel caso in cui, a seguito
della   disattivazione   delle   linee  di  accesso  delle  aree  non
remunerative da parte di «Telecom Italia», gli operatori presenti nel
mercato  dell'accesso  di rete fissa sono disponibili ad incrementare
la  capacita'  produttiva  per  adempiere  agli  obblighi di servizio
universale,  oppure  gli  operatori presenti in altri mercati possono
convertire   parte   della   produzione   per   entrare  nel  mercato
dell'accesso di telefonia vocale su rete fissa nell'ambito geografico
delle aree non remunerative.
  33.  In  un contesto di servizio universale, la sostituibilita' dal
lato  dell'offerta puo' essere valutata solo attraverso un meccanismo
di  designazione  ex-ante  del  fornitore  del servizio universale al
quale  possono  prendere  parte  a  parita'  di  condizioni tutti gli
operatori  di  telecomunicazioni.  Tale  meccanismo  di  designazione
ex-ante   non   e'   mai   stato   implementato   nel  settore  delle
telecomunicazioni  italiano  ed  europeo.  Nell'ambito  dell'indagine
conoscitiva  dell'Autorita'  del  2002, in merito all'introduzione di
meccanismi  concorrenziali  per la fornitura del servizio universale,
diversi  operatori  avevano espresso osservazioni favorevoli circa la
possibilita'  di migliorare l'efficienza della fornitura del servizio
universale tramite selezione competitiva del fornitore. Non e' quindi
possibile  escludere  a priori che gli operatori di telecomunicazioni
possano   essere  interessati  a  partecipare  ad  un  meccanismo  di
designazione   ex-ante   in  ragione  anche  dei  benefici  indiretti
derivanti dagli obblighi di servizio universale.
  34.   Alla   luce  di  quanto  premesso,  l'Autorita'  ritiene  che
sussistano  i  presupposti  economici per stabilire l'esistenza di un
certo grado di sostituibilita' potenziale anche dal lato dell'offerta
del  servizio  di  accesso  alla telefonia vocale su rete fissa in un
contesto di servizio universale.
  35.  Nell'ambito  del  processo  di  partecipazione al procedimento
disciplinato  dalla  delibera n. 2/05/CIR un operatore ha prospettato
la   metodologia   da   utilizzare   per   determinare  il  grado  di
sostituibilita'.   In  particolare  tale  operatore  ritiene  che  la
sostituibilita'  tra  servizi  debba  essere  valutata sulla base del
cosiddetto  test  di  prezzo  dell'ipotetico  monopolista  (Small but
Significant  and  Non-transitory  Increase  in  Price)  dal  quale e'
possibile  rilevare  l'elasticita'  incrociata  e  quindi il grado di
sostituibilita' tra servizi di telefonia fissa e mobile.
  36.  L'Autorita',  nel  caso  in  specie, non ha ritenuto opportuno
valutare  i comportamenti dei consumatori sulla base delle variazioni
dei prezzi relativi alla telefonia in quanto per i servizi erogati in
forza   degli   obblighi   di  servizio  universale  non  esiste  per
definizione  alcun  tipo di concorrenza e i prezzi vigenti sono sotto
costo.  Si tratta di servizi offerti esclusivamente in perdita, cosi'
come  previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997, dove i meccanismi di mercato falliscono ed e'
possibile   la   fornitura   dei   servizi   stessi  solo  attraverso
l'imposizione  di  obblighi  normativi primari e secondari in capo ad
uno  o  piu'  operatori  designati,  al  fine di tutelare determinate
categorie  di clienti finali (che risiedono in aree non remunerative,
fanno  uso  di  postazioni  telefoniche  non  remunerative  ed  hanno
particolari esigenze sociali).
  Non  avrebbe, infatti, senso parlare di sostituibilita' e quindi di
concorrenzialita'  tra  servizi  sulla base dei test di prezzo (SSNIP
test),  previsti dalla prassi antitrust nella definizione dei mercati
rilevanti,   laddove  l'istituto  del  servizio  universale  persegue
finalita'  sociali  e  di  interesse pubblico quasi mai raggiungibili
attraverso  l'equilibrio tra le condizioni economiche della domanda e
offerta di mercato.
  37.  La relazione e il processo di consolidamento della convergenza
tra  servizi  offerti  su  reti fisse e mobili e' evidente anche alla
luce  del  trend di sostituzione ex-post e di complementarita' che si
e' andato man mano a determinare nel settore delle telecomunicazioni.
  La presenza di un certo grado di concorrenza tra fisso e mobile era
evidente  gia'  a  partire  dal 1999 quando secondo un'indagine della
societa'  di  consulenza  Gallup,  rilevata  dall'analisi  di  «Nera»
nell'ambito della valutazione dell'istituzione del fondo del servizio
universale, il 5% degli utenti italiani dotati di un qualche apparato
telefonico   possedeva   solo  un  telefono  cellulare.  Cio'  sta  a
significare che il 5% dei clienti degli operatori radiomobili avrebbe
utilizzato  la  rete fissa di Telecom Italia se non fosse esistito il
servizio di telefonia vocale offerto su reti mobili.
  Lo  stesso  risultato  per l'anno 1999 e' confermato da una analisi
ISTAT  pubblicata il 4 agosto 2003 (figura 1) dalla quale risulta che
le  famiglie  italiane  che possiedono solo un telefono cellulare nel
periodo 1997-2002 sono passate dall'1,8 al 13,1%.

                                                             Figura 1

Famiglie con telefoni fissi e cellulari (%)

               ---->   Vedere Figura a pag. 51  <----

Fonte: Istat, 2003

  Conferma  dell'affidabilita'  della  stima  effettuata  da  NERA  e
dall'ISTAT   viene   dai   risultati  riportati  nella  comunicazione
COM(2005)203  della  Commissione europea al Consiglio e al Parlamento
europei  (figura 2),  dove,  relativamente  al  1999, sono stimate in
circa  il  5%  le  famiglie  europee  che  detengono solo un telefono
cellulare,  quota  che  raggiunge  circa  il  15%  nel 2004 dopo aver
seguito, nel periodo, un andamento sempre crescente.

                                                             Figura 2

Accesso telefonico nei nuclei famigliari dell'UE (15 Paesi) (%)

               ---->   Vedere Figura a pag. 51  <----
Fonte: Telecom residential surveys, Gallup 1999, and NRA, 2003, 2004

  38.  Sempre  al  fine di valutare le relazioni di interoperabilita'
esistenti  tra  reti  fisse  e  mobili  in  un  contesto  di servizio
universale,  l'Autorita'  ha  valutato il traffico entrante e uscente
tra  reti  mobili  e le aree non remunerative. Sulla base delle stime
effettuate  dall'Autorita',  tale  volume di traffico (terminazione e
originazione  di chiamate) e' risultato particolarmente significativo
se rapportato ad un ambito di servizio universale.
  39.   In   conclusione,   l'Autorita'   ritiene  che  il  grado  di
sostituibilita'  esistente  tra i servizi di telefonia vocale offerti
su  rete  fissa e mobile sia particolarmente elevato nel contesto del
servizio  universale,  e tale da richiedere che gli operatori di rete
mobile siano chiamati a contribuire al fondo del servizio universale.
  40.  L'Autorita'  ritiene  quindi  che  sulla  base  del  grado  di
sostituibilita'  rilevato,  il  meccanismo  di ripartizione del costo
netto  del  servizio  universale  debba  essere  applicato anche agli
operatori  di  rete  mobile  con le modalita' e nella misura previste
dalla delibera n. 8/00/CIR.
6) Il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  41.  In  ottemperanza  alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7257
dell'8 luglio  2003,  l'Autorita', ha richiesto all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) un parere in merito
all'accertamento  della  sostituibilita'  tra servizi di rete fissa e
mobile in un contesto di servizio universale.
  42. Nel parere reso, l'AGCM ha fatto rilevare in primo luogo che il
quadro  normativo-regolamentare applicabile allo scopo di individuare
i   soggetti  tenuti  a  contribuire  al  costo  netto  del  servizio
universale,  relativamente  all'anno 1999, deve essere quello vigente
nel periodo di riferimento.
  43.  L'AGCM,  inoltre,  ha  fornito  una  chiara interpretazione in
merito  all'applicazione  delle  raccomandazioni della Commissione(1)
europea sulla necessita' di giustificare l'inclusione degli operatori
di  rete  mobile  tra  i  soggetti contribuenti al fondo del servizio
universale,  anche  in  relazione  al  grado  di  sostituibilita' tra
servizi  di  telefonia  vocale  offerti  su  rete  fissa e mobile. Al
riguardo, l'AGCM chiarisce che tale grado di sostituibilita' non deve
essere  considerato sotto un profilo antitrust, bensi' in un contesto
di  «fallimento  di mercato» come appare essere l'obbligo di servizio
universale.  Conseguentemente,  non  e'  applicabile  la  metodologia
indicata  dalla  Commissione  europea nel nuovo quadro regolamentare,
vigente  dal  2002,  per  definire  i mercati rilevanti attraverso il
cosiddetto  SSNIP  Test  (Small  but  Significant  and Non-transitory
Increase in Price).
  44.   L'AGCM   ha  quindi  sottolineato  l'interdipendenza  tra  il
fornitore  del  servizio  universale  e  gli  operatori soggetti agli
obblighi  di  contribuzione  al  fondo quale elemento fondante per la
definizione   dell'iniquita'   dell'onere   del  costo  netto  e  per
l'applicabilita'  del  meccanismo  di  ripartizione,  in funzione del
grado  di  utilizzo  della  rete  pubblica  commutata  per fornire la
generalita'  dei  servizi di telecomunicazioni. Tale interdipendenza,
peraltro,  genera  benefici  sia  per  i  consumatori,  sia  per  gli
operatori  di  rete  fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di
originazione  e  terminazione  delle  chiamate da e verso le aree non
remunerative.
    (1) Comunicazione  della  Commissione  del  27 novembre 1996, COM
(96)608,  relativa agli «Assessment Criteria for National Schemes for
the  Costing and Financing of Universal Service in Telecommunications
and Guidelines for Member States On Operation of Such Schemes».
  45. L'AGCM ha, infine, ritenuto verificati per il 1999 i criteri di
ripartizione  del  costo  netto  del  servizio  universale sulla base
dell'analisi  effettuata  dall'Autorita'  in  merito  alle  relazioni
esistenti  tra  servizi  di  telefonia vocale offerti su rete fissa e
mobile.
  Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
Applicabilita'  del  meccanismo  di  ripartizione del costo netto del
                         servizio universale

  1.  Il  meccanismo  di  ripartizione  del  costo netto del servizio
universale  per  l'anno  1999  e'  applicabile agli operatori di rete
fissa  e  mobile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto 10 marzo
1998.