IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista la direttiva 95/16/CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
  Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;
  Ritenuto  di  dover  salvaguardare  la sicurezza degli utenti degli
apparecchi    di    sollevamento   installati   in   edifici   civili
precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della direttiva
95/16/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art.
1  e  dall'art.  2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  di seguito
denominato «regolamento».
  2.   Gli  ascensori  installati  negli  edifici  civili  prima  del
25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica
europea  UNI  EN  081-80  e dalla sua appendice nazionale, secondo le
modalita' disciplinate dal presente decreto.
  3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto
del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia
edilizia.