IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, concernente Regolamento recante disposizioni
per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visti  gli  articoli 8,  comma  2,  e  14, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo
unico    sulla    documentazione    amministrativa,    e   successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  materia  di  innovazione e tecnologie al Ministro senza
portafoglio, dott. Lucio Stanca;
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea, di cui
alla  direttiva  98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, recepita nell'ordinamento
italiano con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Sentito il Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le definizioni
contenute  nell'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio  2005, n. 68, citato nelle premesse. Si intende, inoltre,
per:
    a) punto di accesso: il sistema che fornisce i servizi di accesso
per   l'invio   e   la  lettura  di  messaggi  di  posta  elettronica
certificata,   nonche'   i  servizi  di  identificazione  ed  accesso
dell'utente,   di   verifica  della  presenza  di  virus  informatici
all'interno   del   messaggio,   di   emissione   della  ricevuta  di
accettazione e di imbustamento del messaggio originale nella busta di
trasporto;
    b) punto  di  ricezione:  il  sistema  che  riceve  il  messaggio
all'interno  di un dominio di posta ettronica certificata, effettua i
controlli  sulla  provenienza  e  sulla  correttezza del messaggio ed
emette  la  ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi errati in
una  busta  di  anomalia  e verifica la presenza di virus informatici
all'interno  dei  messaggi  di  posta  ordinaria  e  delle  buste  di
trasporto;
    c) punto  di  consegna:  il  sistema  che  compie la consegna del
messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare
destinatario,  verifica la provenienza e la correttezza del messaggio
ed  emette,  a  seconda  dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o
l'avviso di mancata consegna;
    d) firma  del  gestore di posta elettronica certificata: la firma
elettronica  avanzata,  basata  su un sistema di chiavi asimmetriche,
che  consente  di  rendere  manifesta  la provenienza e di assicurare
l'integrita'  e  l'autenticita'  dei  messaggi  del  sistema di posta
elettronica    certificata,   generata   attraverso   una   procedura
informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua
univoca   identificazione,   creata  automaticamente  con  mezzi  che
garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore.
    e) ricevuta  di  accettazione:  la  ricevuta, sottoscritta con la
firma  del  gestore  di  posta  elettronica certificata del mittente,
contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto
di  accesso  a fronte dell'invio di un messaggio di posta elettronica
certificata;
    f) avviso  di  non  accettazione:  l'avviso,  sottoscritto con la
firma  del gestore di posta elettronica certificata del mittente, che
viene  emesso  quando  il  gestore  mittente  e'  impossibilitato  ad
accettare  il  messaggio  in ingresso, recante la motivazione per cui
non  e'  possibile  accettare  il messaggio e l'esplicitazione che il
messaggio non potra' essere consegnato al destinatario;
    g) ricevuta  di presa in carico: la ricevuta, sottoscritta con la
firma  del gestore di posta elettronica certificata del destinatario,
emessa  dal  punto  di  ricezione  nei confronti del gestore di posta
elettronica  certificata  mittente  per attestare l'avvenuta presa in
carico  del  messaggio  da  parte  del  sistema  di posta elettronica
certificata  di  destinazione,  recante  i dati di certificazione per
consentirne l'associazione con il messaggio a cui si riferisce;
    h) ricevuta  di  avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con
la   firma   del   gestore   di  posta  elettronica  certificata  del
destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in
cui  il  messaggio  e'  inserito  nella  casella di posta elettronica
certificata del destinatario;
    i) ricevuta  completa  di  avvenuta  consegna:  la ricevuta nella
quale  sono  contenuti  i  dati  di  certificazione  ed  il messaggio
originale;
    l)  ricevuta  breve di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale
sono  contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio
originale;
    m) ricevuta  sintetica  di  avvenuta  consegna:  la  ricevuta che
contiene i dati di certificazione;
    n) avviso  di mancata consegna: l'avviso, emesso dal sistema, per
indicare  l'anomalia  al mittente del messaggio originale nel caso in
cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a
consegnare   il   messaggio   nella   casella  di  posta  elettronica
certificata del destinatario;
    o) messaggio  originale:  il  messaggio  inviato  da un utente di
posta  elettronica  certificata  prima  del  suo  arrivo  al punto di
accesso  e consegnato al titolare destinatario per mezzo di una busta
di trasporto che lo contiene;
    p) busta  di  trasporto:  la  busta creata dal punto di accesso e
sottoscritta   con   la   firma  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata  mittente,  all'interno  della  quale  sono  inseriti  il
messaggio   originale   inviato   dall'utente  di  posta  elettronica
certificata ed i relativi dati di certificazione;
    q) busta  di  anomalia:  la  busta, sottoscritta con la firma del
gestore  di  posta  elettronica  certificata  del destinatario, nella
quale e' inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica
certificata   e   consegnata  ad  un  titolare,  per  evidenziare  al
destinatario detta anomalia;
    r) dati  di  certificazione: i dati, quali ad esempio data ed ora
di   invio,   mittente,  destinatario,  oggetto,  identificativo  del
messaggio,  che  descrivono  l'invio  del  messaggio originale e sono
certificati   dal   gestore  di  posta  elettronica  certificata  del
mittente; tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al
titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una
busta di trasporto;
    s) gestore  di  posta  elettronica  certificata:  il soggetto che
gestisce  uno  o  piu'  domini di posta elettronica certificata con i
relativi punti di accesso, di ricezione e di consegna, titolare della
chiave  usata  per  la  firma  delle  ricevute e delle buste e che si
interfaccia  con  altri  gestori di posta elettronica certificata per
l'interoperabilita' con altri titolari;
    t) titolare:  il soggetto a cui e' assegnata una casella di posta
elettronica certificata;
    u) dominio  di  posta  elettronica  certificata: dominio di posta
elettronica  certificata  che  contiene  unicamente  caselle di posta
elettronica certificata;
    v) indice  dei  gestori  di  posta  elettronica  certificata:  il
sistema,  che  contiene  l'elenco  dei  domini e dei gestori di posta
elettronica  certificata,  con  i relativi certificati corrispondenti
alle  chiavi  usate per la firma delle ricevute, degli avvisi e delle
buste, realizzato per mezzo di un server Lightweight Directory Access
Protocol,   di   seguito  denominato  LDAP,  posizionato  in  un'area
raggiungibile dai vari gestori di posta elettronica certificata e che
costituisce,   inoltre,  la  struttura  tecnica  relativa  all'elenco
pubblico dei gestori di posta elettronica certificata.
    z) casella  di posta elettronica certificata: la casella di posta
elettronica  posta  all'interno  di  un  dominio di posta elettronica
certificata  ed  alla  quale  e'  associata una funzione che rilascia
ricevute  di  avvenuta  consegna  al ricevimento di messaggi di posta
elettronica certificata;
    aa)   marca   temporale:   un'evidenza  informatica  con  cui  si
attribuisce,  ad  uno  o  piu'  documenti informatici, un riferimento
temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.