IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Collina di
Brindisi»  riferita  all'olio extravergine di oliva, nel quadro della
procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto   il  decreto  30 novembre  1998  con  il  quale  l'organismo
Bioagricoop  S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via
Dei Macabraccia n. 8 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
2081/92   per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Collina  di
Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Visto  il  decreto  11 dicembre  2001  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
Bioagricoop  S.c.r.l.  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far
data dal 21 dicembre 2001;
  Visto  il  decreto 25 marzo 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
11 dicembre 2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
20 aprile 2002;
  Visto   il   decreto   2 luglio   2002  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001  e  25 marzo 2002, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 19 luglio 2002;
  Visto   il   decreto  28 ottobre  2002  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2002;
  Visto   il   decreto   11 marzo   2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003;
  Visto   il   decreto   10 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e
11 marzo 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal
14 luglio 2003;
  Visto   il   decreto  27 ottobre  2003  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo  2003  e  10 giugno  2003,  e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dall'11 novembre 2003;
  Visto   il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo  2003 e 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004;
  Visto   il   decreto   10 giugno  2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo  2003  e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004,
e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004;
  Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo  2003  e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e
10 giugno  2004,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 6 novembre 2004;
  Visto   il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo  2003  e  10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
10 giugno  2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 6 marzo 2005;
  Visto   il   decreto  20 ottobre  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo  2003  e  10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
10 giugno  2004,  28 settembre  2004  e  15 febbraio  2005,  e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° novembre 2005;
  Vista la comunicazione del Consorzio per la valorizzazione e tutela
dell'olio  extravergine  di  oliva  denominazione di origine protetta
Collina  di Brindisi, datata 5 dicembre 2001 che ha confermato per il
controllo   sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Collina  di
Brindisi»   riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  l'organismo
denominato  Bioagricoop  S.c.r.l.,  con  sede  in Casalecchio di Reno
(Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;
  Considerato  che  l'organismo  di  controllo  Bioagricoop  S.c.r.l.
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG),  di  cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato  che  l'organismo  di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ha
dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto  per  la  denominazione  di  origine protetta «Collina di
Brindisi»  riferita  all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo
trasmessogli  con  nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo
n.  60900  e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia
dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione  di  origine  protetta  «Collina  di
Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di controllo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede
in  Casalecchio  di  Reno  (Bologna),  via  Dei  Macabraccia  n. 8 e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.
10   del   regolamento   (CEE)   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la
denominazione  di  origine  protetta  «Collina  di Brindisi» riferita
all'olio  extravergine  di  oliva,  registrata in ambito europeo come
denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.