IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 65
del  19 marzo  2002,  con il quale autorizza il laboratorio Eno tecno
chimica  - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla
al  Mare  (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero
territorio  nazionale,  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel
settore  vitivinicolo,  aventi  valore ufficiale, anche ai fini della
esportazione;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
225  del  27 settembre 2003, con il quale al predetto laboratorio Eno
tecno   chimica   -  Laboratorio  enochimico  autorizzato,  e'  stato
sostituito l'elenco delle prove di analisi;
  Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 26 ottobre 2005;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei
laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione
al   laboratorio   Eno   tecno   chimica   -  Laboratorio  enochimico
autorizzato,  ubicato  in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica
Foro  n.  7,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi nel settore
vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore
ufficiale,  anche  ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove
elencate in allegato al presente decreto.
  L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 1° dicembre
2005   a   condizione   che  il  laboratorio  mantenga  la  validita'
dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2005
                                      Il direttore generale: La Torre