Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                  Al Gabinetto del Ministro
                                  Ai    Centri   di   responsabilita'
                                  ammini  strativa
                                  e, per conoscenza:
                                  Agli  Uffici  centrali del bilancio
                                  presso  le Amministrazioni centrali
                                  dello Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Banca d'Italia
                                  All'ISTAT

1. Premessa.
  La  legge  Ciampi,  di  riforma  del bilancio dello Stato n. 94 del
1997, ha, tra l'altro, introdotto la nuova classificazione funzionale
delle  spese  dello  Stato  per  funzioni  obiettivo (ovvero Missioni
istituzionali).
  La   nuova   classificazione   funzionale  nasce  dall'esigenza  di
«definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto
delle  attivita'  amministrative,  ove possibile, anche in termini di
servizi  finali  resi  ai  cittadini»  (art.  4,  comma  1,  legge n.
94/1997).
  Inoltre,  con  il  connesso decreto legislativo n. 279 del 7 agosto
1997,  e'  stato disciplinato - al titolo III, articoli 10, 11 e 12 -
il  sistema  di  contabilita'  economica  analitica  delle  pubbliche
amministrazioni, previsto dalla stessa legge n. 94/1997, che si fonda
su tre componenti fondamentali: il piano dei conti, i centri di costo
e i servizi erogati.
  Con  la  circolare n. 65 del 22 agosto 1997, la Ragioneria generale
dello  Stato  avvio'  l'analisi  e  la  ricognizione  delle attivita'
proprie  delle  singole amministrazioni centrali al fine di pervenire
alla  identificazione  delle Missioni istituzionali e dei sottostanti
servizi  svolti  - allo scopo di definire il quadro complessivo delle
funzioni  obiettivo  perseguite  dalle Amministrazioni centrali dello
Stato  -  per la progressiva attuazione della riforma delineata dalla
citata  legge  n.  94/1997,  e  la  loro  applicazione  a partire dal
bilancio  finanziario  per  l'anno  1999. Tale attivita' fu condivisa
attraverso  -  l'istituzione  di  un  apposito  gruppo di lavoro e la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa nel giugno 1998 (allegato 1)
- con le principali istituzioni interessate.
  Nel  corso  del  2002,  si  e'  proceduto  all'aggiornamento  delle
Missioni istituzionali stesse, per rispondere a tre principali ordini
di motivi:
    le   complesse  riorganizzazioni  intervenute  nell'ambito  della
pubblica  amministrazione,  a  partire  dall'attuazione  del  decreto
legislativo  n.  300/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
che   hanno   implicato  la  necessita'  di  rivedere  i  legami  tra
classificazione  funzionale e mutata struttura delle amministrazioni,
verificandone  l'eventuale  modifica,  integrazione o eliminazione di
Missioni  istituzionali  non piu' corrispondenti ai compiti assegnati
alle diverse strutture organizzative;
    il  decentramento  funzionale in atto, territoriale e tecnico, ha
determinato  l'esigenza  di  verificare le funzioni devolute ad altri
enti e quelle ancora di competenza del Governo centrale;
    il  recepimento  delle modificazioni intervenute al terzo livello
della   COFOG   -  Classification  Of  the  Functions  Of  Government
(Classificazione  delle  funzioni  di  Governo), prevista dal Sistema
europeo  dei conti (SEC 95) - determinate in sede EUROSTAT, che hanno
imposto l'aggiornamento (pur se minimale) anche della struttura della
classificazione funzionale del nostro Paese.
  2. La vigente classificazione funzionale per funzioni obiettivo.
  Come  e' noto, la classificazione funzionale per funzioni obiettivo
si  sviluppa  su  sei  livelli  sequenziali:  i primi tre (divisioni,
gruppi  e  classi) accolgono la classificazione COFOG, consentendo il
raccordo  ed  il  confronto  di  dati  omogenei  con  gli altri Stati
europei;  il  quarto  livello  esprime le Missioni istituzionali e si
applica  direttamente  alla classificazione dei capitoli di spesa del
bilancio  ed  alle rilevazioni della contabilita' economica analitica
per  centri  di  costo.  In  tale  ambito,  esse  si  distinguono  in
«indirizzo  politico»,  «Missioni  istituzionali»  in senso stretto e
«supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione».
In contabilita' finanziaria.
  Attualmente, le vigenti Missioni istituzionali sono riportate nella
legge  di  bilancio  suddivise  per  ciascun  Ministero,  mentre,  in
apposita  tabella a doppia entrata, le spese dello Stato sono esposte
al   primo  livello  (divisioni)  della  classificazione  funzionale,
secondo la partecipazione finanziaria di ogni Dicastero.
  Nell'allegato  tecnico  alla legge annuale di bilancio, emanato con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, i capitoli di
spesa,  nell'ambito  delle  pertinenti unita' previsionali di base di
ogni   stato  di  previsione,  sono  classificati,  secondo  il  loro
contenuto  funzionale,  in  misura  percentuale, con riferimento alle
Missioni istituzionali perseguite.
  Nell'intento,   poi,   di   dare  sempre  maggiore  rilevanza  alle
previsioni  di  bilancio  formulate  per funzioni obiettivo, ciascuna
amministrazione, in sintonia con le disposizioni previste dalla legge
n.  94  del  1997, fa riferimento alle proprie Missioni istituzionali
per   procedere   alla  redazione  della  nota  preliminare  ai  fini
dell'illustrazione,  da  parte  di  ogni  centro  di  responsabilita'
amministrativa, degli obiettivi che si intendono perseguire nel corso
dell'anno successivo.
  Il rendiconto generale dello Stato - come previsto dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 279/1997 - espone, infine, nelle tabelle dalla
n.  22 alla n. 26 e nell'allegato E, le spese sostenute, nell'anno di
riferimento,  dallo Stato, nel suo complesso, e dai singoli Ministeri
per Missioni istituzionali.
In contabilita' economica.
  Per  il  sistema  di  contabilita'  economica,  le rilevazioni sono
effettuate,  oltre che per natura di costo e struttura organizzativa,
parimenti  per  Missioni  istituzionali  ed  esposte,  nei  periodici
documenti parlamentari (budget presentato e definito, rilevazione dei
costi  dell'anno  considerato),  sia a livello Stato che a livello di
amministrazione  e  distintamente  per  i  costi propri e per i costi
dislocati; questi ultimi sono rappresentati dalle risorse finanziarie
trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri enti e
organismi,  presso  cui si trasformeranno in costi a seguito del loro
impiego.  Con  riguardo  alla  specie  delle  Missioni  istituzionali
collegate a tali risorse, costituendo un mero trasferimento di somme,
esse  assumono  la  natura  di «operazioni finanziarie», in quanto le
relative   finalita'   vengono   perseguite  non  direttamente  dalle
Amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ma  dagli  enti e organismi
destinatari.
  Pertanto, con riferimento a quanto sopra, le Missioni istituzionali
perseguite  direttamente  dai  centri  di  costo di ciascun Ministero
generano     dei     costi    per    le    strutture    organizzative
dell'amministrazione   interessata,   mentre  quelle  consistenti  in
«operazioni finanziarie» danno luogo ai suddetti costi dislocati.
  Gli  ultimi  due  livelli  della  classificazione funzionale sono i
servizi (S1 ed S2), che rappresentano l'anello di congiunzione tra le
Missioni   istituzionali   e   le  attivita'  elementari  svolte  per
perseguire   le  «Politiche  pubbliche  di  settore»  indicate  dalle
Missioni istituzionali, e costituiscono, pertanto, delle finalita' di
dettaglio dell'azione amministrativa. In merito, come precisa il gia'
richiamato  decreto  legislativo  n.  279/1997,  art.  10, comma 5, i
servizi  «esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui
danno  luogo  i  diversi  centri di costo per il raggiungimento degli
scopi     dell'amministrazione.    Essi    sono    aggregati    nelle
funzioni-obiettivo   che   esprimono  le  Missioni  istituzionali  di
ciascuna  amministrazione  interessata». Proprio l'esistenza, o meno,
di  servizi  collegati ad una Missione istituzionale puo' rilevare se
la  stessa sia una Missione «propria» dell'amministrazione ovvero una
«operazione finanziaria».
  Attualmente,  in  condivisione con i singoli Ministeri, e' in corso
la  revisione  e  l'analisi  dei servizi, al fine anche di rimodulare
ulteriormente  le  Missioni istituzionali ed armonizzare le attivita'
svolte  dalle  Amministrazioni  centrali  dello Stato nell'ottica del
costante miglioramento delle informazioni contabili.
  Relativamente   alle   implicazioni   di   «finanza  pubblica»,  si
sottolinea  la  rilevanza  delle  procedure  di  aggiornamento  della
classificazione  funzionale dello Stato, in quanto anche la spesa per
funzioni  della  pubblica  amministrazione viene elaborata dall'ISTAT
sulla  base dei regolamenti europei (SEC 95), e rientra nelle analisi
previste   dalle  statistiche  del  Fondo  monetario  internazionale.
Pertanto  tale  aggiornamento costituisce un momento fondamentale per
la   correttezza   delle   statistiche  nazionali  in  materia,  che,
ovviamente,   debbono  risultare  coerenti  con  il  conto  economico
consolidato della pubblica amministrazione.
          3. Gli eventi a base delle richieste di modifica.
  Le  Missioni  istituzionali  esistenti,  definite  dalla Ragioneria
generale  dello  Stato  di  concerto  con le Amministrazioni centrali
dello   Stato,   sono   suscettibili   di   subire  modificazioni  od
integrazioni  in  conseguenza  di  particolari esigenze che dovessero
manifestarsi anche in corso d'anno, quali cambiamenti organizzativi e
normativi  che possono intervenire sull'assetto delle Amministrazioni
centrali dello Stato e/o sulle finalita' da esse perseguite.
  A  tale  riguardo si ritiene opportuno formulare alcune indicazioni
al  fine  di regolare e migliorare le procedure di segnalazione delle
variazioni delle funzioni svolte dai singoli Ministeri.
  Gli  eventi  che possono portare ad una richiesta di modifica delle
Missioni   istituzionali,  perseguite  da  ciascuna  amministrazione,
possono sostanzialmente ricondursi a:
    emanazione  di  nuovi  provvedimenti legislativi, che diano luogo
all'individuazione   di  nuove  Missioni  istituzionali,  in  seguito
all'attribuzione  di  competenze  aggiuntive  in capo ad un centro di
responsabilita'  amministrativa.  Tali Missioni istituzionali possono
essere  gia'  esistenti,  perche' espletate da altre amministrazioni,
ovvero sara' necessario procedere alla loro definizione:
      a) nel   primo   caso,   sara'   sufficiente   richiederne   la
condivisione;  in  proposito,  viene  unito il quadro classificatorio
funzionale vigente;
      b) nel  secondo,  sara'  necessario  valutare l'opportunita' di
istituire  una  ulteriore  Missione  istituzionale, coinvolgendo, nel
contempo,  le  amministrazioni  che  potrebbero  avere interesse alla
condivisione della stessa;
    rimodulazione  delle  Missioni istituzionali esistenti in seguito
ad  una  riallocazione o modifica di servizi gia' svolti, nell'ambito
di   uno   stesso   centro   di   responsabilita'   amministrativa  o
trasversalmente  a  piu' centri di responsabilita' amministrativa o a
piu' amministrazioni;
    trasferimento   di   Missioni   istituzionali  da  un  centro  di
responsabilita'  amministrativa  ad un altro, ovvero partecipazione o
estensione  di  una  Missione  istituzionale  ad  un  altro centro di
responsabilita' o ad un'altra amministrazione;
    cambiamenti  organizzativi  intervenuti  a seguito di processi di
riorganizzazione  delle  Amministrazioni  centrali  dello Stato e del
conferimento  di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali che
potrebbero  richiedere l'aggiunta [vedasi precedenti lettere a) e b)]
ovvero  la  chiusura  della  Missione  istituzionale  nel  centro  di
responsabilita'  amministrativa  interessato:  qualora fosse presente
solo  in  tale centro di responsabilita' verrebbe depennata anche dal
quadro delle funzioni obiettivo del Ministero di appartenenza;
    esigenze   di   modifiche   alla   denominazione  delle  Missioni
istituzionali  esistenti,  derivanti  da  eventi  riconducibili  alle
fattispecie   sopra  citate  che  possono  richiedere  solo  parziali
aggiustamenti di denominazione in seguito ad una eventuale variazione
dei  servizi sottostanti, o anche a situazioni di carattere esterno o
di  natura  tecnica  riguardanti  le  attivita' operative connesse, e
consentire cosi' una piu' puntuale definizione delle stesse.
                     4. La procedura da seguire.
  In   relazione  a  quanto  precede,  l'amministrazione  interessata
dovra',   in  primo  luogo,  richiedere  allo  scrivente  Ispettorato
generale  ogni variazione alle Missioni istituzionali, interessandone
il  coesistente  Ufficio  centrale  di  bilancio. Nella nota dovranno
essere  indicate le motivazioni a fondamento della richiesta medesima
e  la specificazione dei servizi connessi alla Missione istituzionale
interessata   dalla  variazione,  ai  fini  della  attivazione  delle
necessarie  procedure  di modifica, sia per quanto riguarda i sistemi
informativi   relativi   alla   contabilita'   finanziaria   e   alla
contabilita'  economica, sia per la condivisione delle determinazioni
adottate con i competenti uffici interessati dalla procedura.
  Nel  caso  di richiesta, in particolare, di istituzione di missioni
istituzionali ex novo, la Ragioneria generale dello Stato aprira' con
l'amministrazione  richiedente  un  apposito  «tavolo  di lavoro» per
procedere  alla individuazione della nuova missione in coerenza con i
principi  ispiratori  e  metodologici che sono alla base dell'attuale
quadro  classificatorio  funzionale  dello  Stato (allegato 2), anche
allo  scopo  di  verificarne la reale necessita'. A completamento del
processo  in  argomento,  la  Ragioneria generale dello Stato, previo
aggiornamento   della   base   informatica,  ne  dara'  comunicazione
all'amministrazione   proponente   e   procedera'  a  modificare  e/o
integrare  la  tabella interessata, allegata al successivo disegno di
legge  di bilancio. Per quanto concerne poi la contabilita' economica
si  provvedera' all'aggiornamento della tabella dell'associazione dei
centri    di   responsabilita'   amministrativa   con   le   Missioni
istituzionali del Ministero partecipe.
  Qualora,   invece,   venga  richiesta  l'istituzione  di  un  nuovo
capitolo,  che  non  presuppone  pero'  l'individuazione di una nuova
Missione  istituzionale,  l'amministrazione  richiedente  avra' cura,
come  di  consueto,  di  indicare l'attribuzione percentualizzata dei
nuovi   stanziamenti   di   bilancio   alle  corrispondenti  Missioni
istituzionali,  in  modo  da  consentire  un celere esito dell'intera
operazione con l'emanazione dell'apposito provvedimento ministeriale.
5. Istruzioni  per  la  corretta  applicazione  della classificazione
                             funzionale.
  In  relazione  al  contesto  operativo di cui sopra, si ricorda che
risulta  di  notevole ausilio, ai fini della corretta classificazione
di  ogni  capitolo  di spesa e della esatta rilevazione dei costi, la
considerazione   dei   servizi   sottostanti  alle  singole  Missioni
istituzionali.  E'  appena il caso di accennare, infatti, che, spesse
volte,  l'attribuzione  di  nuovi  compiti  o  funzioni  non  conduce
necessariamente  alla  condivisione  o  alla  istituzione di Missioni
istituzionali,  ma  semplicemente  alla  condivisione  o  alla  nuova
istituzione di servizi.
  La   classificazione   delle   spese   e  dei  costi  per  missioni
istituzionali  va  assumendo sempre piu' rilevanza per l'osservazione
delle  dinamiche  di  bilancio.  A  tale  proposito  si sottolinea la
necessita'  di  una  accurata ed attenta valutazione nell'indicazione
delle  missioni  perseguite,  prestando  particolare  attenzione alla
percentualizzazione  della  classificazione  dei capitoli di bilancio
sulla   base  delle  funzioni  svolte,  evitando  in  ogni  modo  una
attribuzione per prevalenza.
  Per  quanto  riguarda, infine, i capitoli classificati dal punto di
vista  della  classificazione  economica  delle spese «trasferimenti»
(categorie  4,  5, 6 e 7) e «contributi agli investimenti» (categorie
22,  23,  24  e  25),  si  rimarca l'esigenza di specificare, il piu'
puntualmente  possibile,  la  finalita'  cui  le  risorse che vengono
trasferite   sono   destinate,   allo  scopo  di  rappresentare  piu'
adeguatamente  le  funzioni  svolte dallo Stato nel suo complesso. Di
converso  si  ricorda  che  non  e' possibile associare a capitoli di
trasferimento,  di  cui  alle  categorie  sopra  citate,  le Missioni
istituzionali     di     supporto     all'attivita'     istituzionale
dell'amministrazione    e    di   indirizzo   politico,   codificate,
rispettivamente,  00.00.00.91  e 00.00.00.92, previste specificamente
per le sole amministrazioni centrali.
  La  Ragioneria  generale  dello  Stato, Ispettorato generale per le
politiche  di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti,
rimane  a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia, sia
attraverso  il  sito  internet  della Ragioneria generale dello Stato
www.rgs.mef.gov.it  e  il  portale web di contabilita' economica, sia
facendo   riferimento   ai   numeri   di   telefono  06.4761.4081,  e
06.4761.4083, sia, infine, attraverso il fax n. 06.4761.6421.
    Roma, 21 novembre 2005
                                      Il Capo di gabinetto: Fortunato