IL DIRETTORE GENERALE
                per le politiche, per l'orientamento
                           e la formazione
  Vista  l'istanza con la quale la sig.ra Rieger Alexandra, cittadina
tedesca,  ha  chiesto  il riconoscimento del diploma di kosmetikerin,
conseguito  in  Germania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della
professione estetista;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 settembre 2002, n. 229, recante
attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo
di  riconoscimento  delle  qualifiche  per le attivita' professionali
disciplinate  dalle  direttive  di liberalizzazione e dalle direttive
recanti  misure  transitorie  e  che  completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche;
  Visto,  in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c), del predetto
decreto  legislativo  che  individua  il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali come l'amministrazione competente al riconoscimento
dei  titoli  di  qualificazione  professionale rilasciati da un altro
Stato  membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a
titolo  di  lavoro  autonomo  o  subordinato,  delle attivita' di cui
all'allegato   A,   prima  parte,  lista  VI,  punto  3  del  decreto
legislativo medesimo;
  Considerato  l'art.  3,  comma  6, lettera a), del predetto decreto
legislativo,   nel   quale   viene  considerato  esercizio  effettivo
dell'attivita' di cui all'art. 2, comma 1;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso nella Conferenza di servizi
riunitasi  in  data  23 settembre 2005, che ha ritenuto valida sia la
formazione  professionale  che  l'esperienza  lavorativa, maturata ed
adeguatamente  certificata  dalla  sig.ra Rieger Alexandra, svolta in
forma autonoma nel comune di Stadt Altdorf (Germania), per un periodo
di cinque anni;
  Vista  la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attivita'
di estetista a livello nazionale;
  Ritenuto   che   il   diploma   di   kosmetikerin   e  l'esperienza
professionale  certificata,  svolta  in  forma autonoma, soddisfano i
requisiti previsti dalla normativa vigente;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Alla sig.ra Rieger Alexandra, nata l'11 febbraio 1961 ad Altdorf
(Germania),  cittadina  tedesca,  viene  riconosciuto  il  diploma di
kosmetikerin e l'esperienza professionale svolta in Germania in forma
autonoma  di  cui  in  premessa,  valida ai fini dello svolgimento in
Italia,  della  professione  di  estetista  in qualita' di lavoratore
autonomo o dipendente.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2005
                                    Il direttore generale: Marincioni