IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134,   concernente   regolamento   recante  disciplina  per  le  navi
mercantili  dei  requisiti  per l'imbarco, il traporto e lo sbarco di
merci  pericolose  e  in  particolare l'art. 3, comma 2, che consente
all'Amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure
ritenute equivalenti a quelle del codice IMDG;
  Visto  il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004 recante procedure per il
rilascio  dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per
il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment)
delle merci pericolose;
  Vista   la  circolare  n.  310474/MP  del  Ministero  della  marina
mercantile  del  1° agosto  1974,  recante  norme  per  l'imbarco, il
trasporto  per  mare  e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti
merci  pericolose  allo  stato  liquido  oppure  allo  stato  di  gas
liquefatti, e successive modificazioni;
  Vista   la  circolare  n.  310476/MP  del  Ministero  della  marina
mercantile  del  1° agosto  1974,  recante  norme  per  l'imbarco, il
trasporto   per  mare  e  lo  sbarco  di  veicoli  cisterna  stradali
ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo
stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Ritenuto  necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento
dei  traffici,  emanare  norme.  equivalenti a quelle che attualmente
disciplinano il trasporto marittimo di merci pericolose a bordo delle
navi che effettuano navigazioni nazionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Per  quanto  riguarda  la  nomenclatura tecnica si applicano le
definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di
sicurezza della navigazione.