IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia
di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport invernali da discesa e da
fondo»;
  Visto  l'art.  6  della  citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che
prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  dell'apposita segnaletica da installare nelle aree
sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;
  Considerato  l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 2003,
n.  363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;
  Sentita  altresi',  la Federazione sportiva nazionale competente in
materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);
  Acquisito   il   contributo   dell'Ente   nazionale   italiano   di
unificazione  come redatto dalla commissione «Sicurezza», nell'ambito
del  gruppo  di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport
invernali»;
  Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole
tecniche  prevista  dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed
integrata  dal  decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n.  427, di
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti con lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3
marzo 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  segnaletica  che  deve  essere  apposta nelle aree sciabili
attrezzate,  a  cura  dei  gestori  delle  aree  stesse,  deve essere
conforme  a  quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto che
ne  costituisce  parte integrante, ovvero, per il principio del mutuo
riconoscimento,  deve essere conforme alla normativa nazionale di uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  di  una  Paese  EFTA firmatario
dell'accordo  SEE  o della Turchia purche' venga garantito un livello
di  sicurezza  equivalente  in  termini  di  tutela  della  salute  e
dell'incolumita' degli utenti.
  2.  Restano  ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.