IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
    Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, con il
quale  e'  stato  approvato,  ai  sensi dell'art. 17, comma 95, della
legge   15 maggio   1997,   n.  127,  il  regolamento  recante  norme
sull'autonomia didattica degli atenei;
    Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con
i  quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270, con il
quale  sono  state  apportate  modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
    Visto  il  piano  di azione della commissione dell'Unione europea
del  24 maggio  2000  e  28 marzo  2001  «Piano d'azione e-learning -
Pensare all'istruzione di domani»;
    Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  dei  Ministri  istruzione
dell'Unione   europea  del  13 luglio  2001  sull'e-learning  (2001/C
204/02),  la  quale,  tra  l'altro,  incoraggia  gli  Stati  membri a
esprimere  nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la
mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
    Vista  la  decisione  n.  2318/2003/CE  del  5 dicembre  2003 del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  recante  l'adozione  di  un
programma  pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle
tecnologie  dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi
di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
    Preso   atto  che  la  predetta  proposta  di  decisione  intende
supportare,  anche  con specifiche risorse, le iniziative degli Stati
membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e,
nell'ambito    dei   settori   prioritari   di   intervento,   quello
universitario;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2003)  ed  in  particolare  l'art.  26,  concernente  le
iniziative in materia di innovazione tecnologica;
    Considerato  che  il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che
«con  decreto  del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca,  adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie,   sono   determinati   i   criteri   e  le  procedure  di
accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine
dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;
    Visto  il  decreto interministeriale 17 aprile 2003, con il quale
sono  stati  definiti  i criteri e le procedure di accreditamento dei
corsi  di studio a distanza delle universita' statali e non statali e
delle  istituzioni  universitarie  abilitate  a  rilasciare  i titoli
accademici  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
    Visto  il  decreto  interministeriale  del 15 aprile 2005, con il
quale  sono  state  approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile
2003;
    Visto  il decreto ministeriale 3 settembre 2003, con il quale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione
del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
    Vista    la   successiva   nota   di   indirizzo   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, adottata in data
4 dicembre  2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i
contenuti   della   programmazione  universitaria  e  le  indicazioni
operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita'
non   statali   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  predetto  decreto
interministeriale 17 aprile 2003;
    Vista  l'istanza  presentata  in  data  21 febbraio  2005  per la
costituzione   di  una  universita'  telematica  denominata  «Italian
University Line»;
    Preso  atto  che  la  predetta  istanza  e'  stata  integrata  da
successive documentazioni trasmesse in data 20 ottobre 2005 e in data
11 novembre 2005;
    Visti  i  pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle
adunanze del 26 luglio 2005 e del 23 novembre 2005;
    Visto  il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema
universitario comunicato con nota prot. 745 del 3 ottobre 2005;
    Rilevato   che   la  programmazione  dell'offerta  formativa  del
suddetto  Ateneo  telematico rispetta, in termini di requisiti minimi
strutturali,   i   criteri   ed  i  parametri  definiti  dal  decreto
ministeriale  27 gennaio  2005,  adottato  ai  sensi  dell'art. 9 del
predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e' istituita
l'Universita' Telematica «Italian University Line».
    2.  L'Universita'  e'  autorizzata  ad  istituire  ed  attivare i
seguenti  corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:
      scienze dell'educazione e della formazione (classe 18);
      scienze pedagogiche (classe 87/S).
    3. I corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al comma 2,
per  i  fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale
17 aprile  2003,  sono  accreditati  per  il  rilascio dei rispettivi
titoli accademici al termine dei corsi stessi.