IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto in data 12 aprile 2005, tra la provincia di Milano, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali; Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la provincia di Milano, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Milano, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori; Visto il limite di spesa di 12 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Milano e tenuto conto della predetta cornice finanziaria: a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a quindici dipendenti nonche' delle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Milano; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che recepisce il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto in data 12 aprile 2005 di cui alle premesse, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti di: a) lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse; b) lavoratori dipendenti da imprese industriali con piu' di quindici dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse, che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.