IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del
decreto-legge  30 giugno  2005, n. 115, convertito con modificazioni,
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il
rilancio  dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto
in data 12 aprile 2005, tra la provincia di Milano, le Organizzazioni
datoriali e le Organizzazioni sindacali;
  Visto  il  verbale  di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e
successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali,  alla  presenza del Ministro, on. Roberto Maroni,
tra  la  provincia  di  Milano,  le  Organizzazioni  datoriali  e  le
Organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato
l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  delle  filiere  produttive dei
settori  tessile,  abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende
ubicate  nella provincia di Milano, viene prevista la concessione, in
deroga   alla   normativa   ordinaria  vigente,  del  trattamento  di
integrazione  salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita',
per i lavoratori dei citati settori;
  Visto  il limite di spesa di 12 milioni di euro fissato nel verbale
del 13 luglio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle
condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo
ministeriale   del  13 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella
provincia   di   Milano   e   tenuto  conto  della  predetta  cornice
finanziaria:
    a) la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione
salariale  e  di  mobilita'  in  favore  dei dipendenti delle imprese
artigiane  che  non  rientrano  nella  disciplina di cui all'art. 12,
commi  1)  e  2),  della legge n. 223/1991, delle imprese industriali
fino a quindici dipendenti nonche' delle imprese industriali con piu'
di   quindici  dipendenti  che  non  possono  utilizzare  le  vigenti
disposizioni  in  materia  di ammortizzatori sociali, appartenenti ai
settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Milano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005,
che  recepisce  il protocollo d'intesa contenente il programma per il
rilancio  dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto
in  data  12 aprile  2005  di  cui  alle  premesse,  e'  concesso  il
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale straordinaria,
nei confronti di:
    a) lavoratori   dipendenti   delle  imprese  artigiane,  che  non
rientrano  nella  disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della
legge  n.  223/1991,  e  delle  imprese  industriali  fino a quindici
dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;
    b) lavoratori  dipendenti  da  imprese  industriali  con  piu' di
quindici  dipendenti,  operanti nei settori di cui alle premesse, che
non   possono  utilizzare  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
ammortizzatori sociali.