IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Oksakowski  Georges  nato a Parigi, il
7 settembre  1934, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  di «Ingenieur», conseguito in Austria ai
fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di
ingegnere;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Diplom  Ingenieur»  presso la «Technische Hochschule in Graz» in
data  15 dicembre  1959  e l'esame di abilitazione a «Zivilingenieurs
fur Bauwesen» il 25 giugno 1965;
  Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  presso  la  «Kammer  der
Architekten  und  Ingenieurkonsulenten  fur Tirol und Vorarlberg» dal
4 aprile  1967  e  che  ha  prestato  giuramento  davanti all'ufficio
regionale  del  Vorarlberg  il  28 aprile  1967  e  che  da tale data
l'autorizzazione ha ottenuto validita';
  Vista l'esperienza professionale in atti documentata;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 25 ottobre 2005;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
ingegnere  -  sez.  A  settore  civile ambientale -, come risulta dai
certificati  prodotti,  per  cui  non  appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Oksakowski  Georges  nato  a Parigi, il 7 settembre 1934,
cittadino   austriaco,  sono  riconosciuti  i  titoli  denominati  in
premessa   quale   titoli  validi  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  -  sez.  A - settore civile ambientale e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 20 dicembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele