IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Caspani Lino, nato a Milano (Italia) il 13 aprile 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'iscrizione all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati, e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo di studio e professionale «Staatlich geprufter Techniker - Facrichtung: Sanitartechnik» conseguito presso la «Heinrich-Meidinger-Schule Karlsruhe» di Karlsruhe nel luglio 1995; Considerato altresi' che ha documentato il possesso di esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 20 settembre 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati con l'applicazione di misure compensative; Preso atto del parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei; Decreta: Art. 1. Al sig. Caspani Lino, nato a Milano (Italia) il 13 aprile 1966, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati e l'esercizio in Italia della professione.