IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Caspani Lino, nato a Milano (Italia) il 13
aprile  1966,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'articolo  sopra  indicato  decreto  legislativo,  modificato dal
decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo
ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  dei  periti industriali e periti
industriali laureati, e l'esercizio in Italia della professione;
  Preso  atto che e' in possesso del titolo di studio e professionale
«Staatlich   geprufter   Techniker   -  Facrichtung:  Sanitartechnik»
conseguito   presso   la   «Heinrich-Meidinger-Schule  Karlsruhe»  di
Karlsruhe nel luglio 1995;
  Considerato  altresi'  che ha documentato il possesso di esperienza
professionale nel settore;
  Viste   le  determinazioni  della  conferenza  di  servizi  del  20
settembre  2005,  che  ha espresso parere favorevole per l'iscrizione
all'albo  dei  periti  industriali  e periti industriali laureati con
l'applicazione di misure compensative;
  Preso  atto  del  parere  scritto  dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi sei;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Caspani  Lino,  nato a Milano (Italia) il 13 aprile 1966,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei periti industriali
e   periti   industriali  laureati  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione.