(parte 1)
Avvertenza

   Il testo delle note qui plubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis,
del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni di legge
modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.



                               Art. 1

          Risultati diferrenziali del bilancio dello Stato

   1.  Per  l'anno  2006,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 41.000
milioni  di  euro,  al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all'articolo  11  della  legge  5  agosto 1978, n. 4698, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2006,
resta  fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro,
per l'anno finanziario 2006.


 Livello massimo del saldo netto da finanziare e ricorso al mercato

   2.  Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  31.700  milioni di euro ed in 20.800 milioni di
euro,  al  netto  di  3.176  milioni  di euro per l'anno 2007 e 3.150
milioni  di  euro  per  l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2007 e 2008, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente,  in  48.300  milioni di euro ed in 39.700 milioni di
euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente,  in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di
euro.


                    Livelli di ricorso al mercato

   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.


                 Destinazioni delle maggiori entrate

   4.  Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
interamente   utilizzate   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare  calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la   tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria   ovvero   riduzioni  della  pressione  fiscale
finalizzate  al  conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.


            Destinazione proventi di dismissione immobili

   5.  A  decorrere  dall'anno  finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti  dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare
dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i
relativi  proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito
pubblico  di  cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
L'eventuale  diversa  destinazione  di  quota  parte di tali proventi
resta  subordinata  alla  previa  verifica con la Commissione europea
della  compatibilita'  con  gli obiettivi indicati nell'aggiornamento
del  programma  di  stabilita'  e  crescita  presentato  agli  organi
dell'Unione europea.


    Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi

   6.   A   decorrere   dall'anno  2006  le  dotazioni  delle  unita'
previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
concernenti  spese  per  consumi intermedi, escluso il comparto della
sicurezza  pubblica  e  del  soccorso, sono rideterminate secondo gli
importi  indicati  nell'elenco  1  allegato  alla  presente  legge. I
conseguenti  adeguamenti  degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.


              Limiti all'assunzione di impegni di spesa

   7.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli obiettivi di
finanza  pubblica,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2006, le
Amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e
del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non
superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi,
retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.


          Possibilita' di disporre variazione compensative

   8.  Per assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta
comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai
sensi  della  vigente  normativa, e, in particolare, dell'articolo 2,
comma  4-quinquies,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni,  e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.


        Contenimento delle spese per incarichi di consulenza

   9.  Fermo  quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge
30  dicembre  2004,  n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza   conferiti   a   soggetti  estranei  all'amministrazione,
sostenuta  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1,
comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  esclusi  le  universita',  gli  enti di ricerca e gli
organismi  equiparati,  a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.


Contenimento  delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
                       spese di rappresentanza

   10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  non possono effettuare spese per
relazioni    pubbliche,    convegni,   mostre,   pubblicita'   e   di
rappresentanza,  per  un  ammontare  superiore  al 50 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.


         Contenimento delle spese per auto di rappresentanza

   11.  Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1,
comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  con  esclusione  di quelle operanti per l'ordine e la
sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare
spese  di  ammontare  superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2004.


Adeguamento  ai principi della sentenza della Corte costituzionale n.
                            417 del 2005

   12.  Le  disposizioni  di cui ai commi 9, lO e 11 non si applicano
alle  regioni,  alle  province autonome, agli enti locali e agli enti
del Servizio sanitario nazionale.


Rideterminazione delle dotazioni finanziarie relative ad investimenti
                             fissi lordi

   13.   A   decorrere  dall'anno  2006  le  dotazioni  delle  unita'
previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
concernenti  spese  per investimenti fissi lordi, escluso il comparto
della  sicurezza  pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo
gli  importi  indicati  nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I
conseguenti  adeguamenti  degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.


Contenimento  della spesa per i centri di accoglienza e di permanenza
                             temporanea

   14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per
i  centri  di  accoglienza  e per i centri di permanenza temporanea e
assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara
d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di
cui  al  presente  comma,  con lo scopo di armonizzare sul territorio
nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.


     Istituzione fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

   15.  A  decorrere  dall'anno 2006, nello stato di previsione della
spesa  di  ciascun  Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel
quale  confluiscono  gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla
presente  legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti
correnti   alle   imprese,   con   esclusione   del   comparto  della
radiodiffusione   televisiva   locale   e  dei  contributi  in  conto
interessi,  delle  spese  determinate con la Tabella C della presente
legge e di quelle classificate spese obbligatorie.


                   Relazione annuale al Parlamento

   16.  I  Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento,
per  l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
una  relazione  nella  quale  viene individuata la destinazione delle
disponibilita'  di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di
spesa  e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con
appositi  decreti  le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita'
previsionali   di   base   interessate,   su  proposta  del  Ministro
competente.


Istituzione  fondo  per  la  salvaguardia  e  valorizzazione dei beni
                              culturali

   17.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  per i beni e le
attivita'  culturali  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per le
esigenze  correnti  connesse  con la salvaguardia e la valorizzazione
dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni
di  euro.  Con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali,   da  comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti commissioni parlamentari e alla
Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo tra le
unita'  previsionali  di  base  interessate  del  medesimo  stato  di
previsione.


        Incremento fondo funzionamento della Corte dei Conti

   18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti
e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.


     Conferma stanziamenti per il sostegno dell'emittenza locale

   19.  Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27  dicembre  2002,  n.  289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
euro, a decorrere dall'anno 2006.


Riduzione  del  10%  delle autorizzazioni di spesa da far affluire ad
     appositi fondi per una maggiore flessibilita' del bilancio

   20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al
fine  di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  del bilancio, le
autorizzazioni  di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte
del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica
alle  autorizzazioni  di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in  annualita'  ed  a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
nelle  Tabelle  C  ed  F  della  presente  legge,  nonche'  a  quelli
concernenti  i  fondi  per i trasferimenti correnti alle imprese ed i
fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608.  In  ciascuno  stato di previsione della spesa sono istituiti un
fondo  di  parte  corrente  e  uno di conto capitale da ripartire nel
corso   della  gestione  per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute
maggiori  esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione
iniziale  e'  costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
come  risultanti  dall'applicazione  del  primo  periodo del presente
comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali del
bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti per la registrazione.


Possibilita'  di  sospensione  dell'assunzione  di impegni di spesa o
                  emissione di titoli di pagamento

   21.  Qualora  nel  corso  dell'esercizio  l'Ufficio  centrale  del
bilancio  segnali  che l'andamento della spesa, riferita al complesso
dello  stato  di  previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli,
sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa,  il  Ministro  dispone  con  proprio  decreto,  anche  in  via
temporanea,  la  sospensione  dell'assunzione  di  impegni di spesa o
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
di  bilancio,  con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria,  nonche'  spese  relative  agli  interessi,  alle poste
correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese le regolazioni
contabili,  ad  accordi  internazionali,  ad obblighi derivanti dalla
normativa  comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
segnalazione   del   servizio   di   controllo  interno  quando,  con
riferimento  al  grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed
al  grado  di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell'attivita'  non  risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il   decreto   del   Ministro   e'  comunicato,  anche  con  evidenze
informatiche,  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, che ne da'
comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, per il
tramite  del  rispettivo  ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
commissioni  parlamentari  competenti  ed  alla  Corte  dei conti. Le
disponibilita'  dei  capitoli  interessati dal decreto di sospensione
possono  essere  oggetto di variazioni compensative a favore di altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.


     Acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni

   22.  A  decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal
monitoraggio  delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale
da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
patto  di  stabilita'  e  crescita presentato agli organi dell'Unione
europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  ad  eccezione delle regioni, delle province autonome,
degli  enti  locali  e  degli  enti del servizio sanitario nazionale,
hanno  L'obbligo  di  aderire  alle  convenzioni  stipulate  ai sensi
dell'articolo  26  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, ovvero di
utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per
cento,  come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili.  In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo  26  della  legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche
dei  beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli
risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati
in  violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il
dipendente  che  ha  sottoscritto  il  contratto  risponde  a  titolo
personale  delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti dai predetti
contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e'
effettuato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.


Limiti  all'acquisizione  di  immobili  per  le amministrazioni dello
                                Stato

   23.  In  considerazione  dei criteri definitori degli obiettivi di
manovra   strutturale  adottati  dalla  Commissione  europea  per  la
verifica   degli   adempimenti  assunti  in  relazione  al  patto  di
stabilita'  e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli
enti  territoriali,  possono  annualmente  acquisire  immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.


    Limiti all'acquisizione di immobili per gli enti territoriali

   24.  Per  garantire  effettivita'  alle prescrizioni contenute nel
programma  di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in
attuazione  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica di
cui  all'articolo  119  della  Costituzione  e  ai  fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio
di  equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti
erariali,  nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di
stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome  di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi
titolo  spettanti  sono ridotti in misura pari alla differenza tra la
spesa  sostenuta  nel  2006  per l'acquisto da terzi di immobili e la
spesa  media  sostenuta  nel  precedente  quinquennio  per  la stessa
finalita'.  Nei  confronti  delle  regioni  e delle province autonome
viene  operata  un'analoga  riduzione  sui  trasferimenti  statali  a
qualsiasi titolo spettanti.


             Deroghe ai limiti di acquisizione immobili

   25.   Le   disposizioni  dei  commi  23  e  24  non  si  applicano
all'acquisto  di  immobili  da  destinare a sedi di ospedali, ospizi,
scuole o asili.


                 Monitoraggio compravendita immobili

   26.  Ai  fini  del  monitoraggio  degli  obiettivi  strutturali di
manovra  concordati  con  l'Unione  europea  nel  quadro del patto di
stabilita'  e  crescita,  le  amministrazioni di cui ai commi 23 e 24
sono  tenute  a  trasmettere,  utilizzando  il  sistema  web  laddove
previsto,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze -Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato, una comunicazione contenente
le  informazioni  trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite
di  immobili  per  esigenze  di  attivita'  istituzionali o finalita'
abitative  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  trimestre  di
riferimento.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  lo  schema della
comunicazione  di  cui  al  periodo precedente. Tale comunicazione e'
inviata  anche  all'Agenzia  del  territorio  che procede a verifiche
sulla  congruita'  dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
scostamenti   rilevanti  agli  organi  competenti  per  le  eventuali
responsabilita'.


Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'Interno per acquisto
                           beni e servizi

   27.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno e'
istituito  un  Fondo  da  ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  dell'amministrazione, con una
dotazione,  per  l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro    dell'interno,   da   comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite
l'Ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.


Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'Interno per esigenze
     infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine

   28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell'ordine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  100 milioni di euro per
l'armo  2006,  iscritta  in  un  Fondo  dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del
bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.


Istituzione  di  un  fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma
                           dei Carabinieri

   29.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della difesa e'
istituito  un  Fondo  da  ripartire  per le esigenze di funzionamento
dell'Arma  dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50
milioni   di   euro.  Con  decreti  del  Ministro  della  difesa,  da
comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del
bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione del Fondo tra le
unita'  previsionali  di base del centro di responsabilita' "Arma dei
carabinieri" del medesimo stato di previsione.


          Prosecuzione degli interventi per crisi aziendali

   30.  Al  fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti
alla  soluzione  delle  crisi  industriali,  consentiti  ai sensi del
decreto-legge  1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  maggio  1989, n. 181, e' autorizzata la spesa di 20
milioni  di  euro  per  l'anno  2006.  Con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche  sociali  e dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di prosecuzione dei predetti interventi.


              Interessi dovuti a Poste Italiane S.p.a.

   31.  11  Ministero  dell'economia e delle finanze e Poste italiane
Spa  determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le
modalita'  di  calcolo  del tasso da corrispondere a decorrere dal 1°
gennaio  2005  sulle  giacenze dei conti correnti in essere presso la
tesoreria  dello  Stato  sui  quali  affluisce la raccolta effettuata
tramite  conto  corrente postale, in modo da consentire una riduzione
di  almeno  150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo
dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.


      Limiti ai pagamenti per spese di investimento ANAS S.p.a.

   32.  Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS
Spa,   ivi   compresi   quelli   a  valere  sulle  risorse  derivanti
dall'accensione  dei  mutui,  non  possono  superare complessivamente
l'ammontare di 1.700 milioni di euro.


Limite  alle erogazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione
                             tecnologica

   33.  Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione  tecnologica,  di  cui  all'articolo  14 della legge 17
febbraio  1982,  n.  46,  e  successive  modificazioni,  non  possono
superare  l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del
relativo   monitoraggio,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive
comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati .


         Limitazione pagamenti per investimenti fissi lordi

   34.  Per  l'anno  2006,  con  riferimento  a  ciascun Ministero, i
pagamenti  per  spese relative a investimenti fissi lordi non possono
superare  il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno
2004.


          Limitazione pagamenti sulle contabilita' speciali

   35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi  di  finanza  pubblica, i soggetti titolari di contabilita'
speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli
articoli  585  e  seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827, non possono disporre pagamenti per un importo
complessivo   superiore   all'80   per   cento   di  quello  rilevato
nell'esercizio 2005.


    Deroga per emergenze aree depresse e innovazione tecnologiche

   36.  La  disposizione  di'  cui  al  comma  35 non si applica alle
contabilita'   speciali   intestate   agli  organi  periferici  delle
amministrazioni  centrali  dello Stato, alle contabilita' speciali di
servizio  istituite  per  operare girofondi di entrate contributive e
fiscali,   alle   contabilita'  speciali  aperte  per  interventi  di
emergenza  e  alle  contabilita'  speciali per interventi per le aree
depresse e per l'innovazione tecnologica.


                Richieste di deroghe alle limitazioni

   37.   1  soggetti  interessati  possono  richiedere  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35
per  effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della
richiesta  ovvero  l'eventuale diniego totale o parziale, e' disposto
con decreto dirigenziale.


Versamento, all'entrata del 60% dalle somme giacenti da oltre un anno
                     sulle contabilita' speciali

   38.  Fermo  restando  il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
aprile  1994,  n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento
delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo
585  del  regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
comunque  costituite  presso  le  sezioni  di  tesoreria, e sui conti
correnti  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale,  alimentati  anche
parzialmente  con  fondi  del bilancio dello Stato, con esclusione di
quelli  accesi  ai  sensi  degli articoli 576 e seguenti del predetto
regolamento  di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati
da  oltre  un  anno, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di gennaio 2006, assicurando
maggiori  entrate  per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo
di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di
euro  per  l'anno  2006.  A  tal  fine la quota del 60 per cento puo'
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.


         Adempimenti sostitutivi delle tesorerie dello Stato

   39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di
cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.


          Istituzione di un fondo per restituzioni parziali

   40.  Un  importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del
comma  38  e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   per   la   restituzione   parziale   alle  amministrazioni
interessate  su  loro  motivata  richiesta  per  la riassegnazione ai
pertinenti conti di tesoreria.


Rideterminazione  della  quota  da  restituire  allo  Stato  da parte
                dell'Istituto per il credito sportivo

   41.  La  quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito
sportivo  costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio
1983,  n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 22 luglio 2005, e'
rideterminata  nella  misura  di 450 milioni di euro. La restituzione
avviene  con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre
2005.  Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale.


  IVA 10% su energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica.

   42.  Nella  tabella  A,  parte  terza,  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;"
sono  inserite  le  seguenti: "energia elettrica per il funzionamento
degli  impianti  irrigui,  di  sollevamento  e  di scolo delle acque,
utilizzati  dai  consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia
delle  disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva
approvazione   da   parte   della   Commissione   europea   ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunitaeuropea.


Trasferimento  delle  funzioni  degli  uffici  metrici alle Camere di
                              commercio

   43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato
per  l'esercizio  delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici
provinciali   e  trasferite  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  ai  sensi  dell'articolo  20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe
relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base
all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.


               Finanziamento delle funzioni trasferite

   44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede
ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  c), della legge 29
dicembre  1993,  n.  580, sulla base di criteri stabiliti con decreto
del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.


     Fuoriuscita delle Camere di commercio dalla tesoreria unica

   45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere
dal   1°   gennaio   2006   la   legge   29  ottobre  1984,  n.  720.
L'accreditamento  delle giacenze depositate dalle Camere di commercio
nelle  contabilita' speciali di tesoreria unica e' disposto in cinque
annualita'  entro  il  30  giugno  di ciascuno degli anni dal 2006 al
2010.


            Limitazione alla riassegnazione delle entrate

   46.  A  decorrere  dall'anno  2006,  l'ammontare complessivo delle
riassegnazioni   di   entrate   non  potra'  superare,  per  ciascuna
amministrazione,    l'importo    complessivo   delle   riassegnazioni
effettuate  nell'anno  2005  al  netto di quelle di cui al successivo
periodo.  La  limitazione  non  si applica alle riassegnazioni per le
quali  l'iscrizione  della  spesa  non ha impatto sul conto economico
consolidato   delle   pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a  quelle
riguardanti   l'attuazione  di  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea.


Riassegnazione  di  parte del gettito del contributo unificato per le
               esigenze della giustizia amministrativa

   47.  All'articolo  1,  comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  dopo  le  parole:  "degli  uffici giudiziari", sono aggiunte le
seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento  del
Consiglio  di  Stato  e  dei tribunali amministrativi regionali". Per
esigenze  di  funzionamento  del  Consiglio  di Stato e dei tribunali
amministrativi  regionali  e'  autorizzata  la spesa di 17 milioni di
euro per l'anno 2006.


    Versamento all'entrata di somme accantonate da enti pubblici

   48.  Le  somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 282 deI 2 dicembre 2002, in attuazione
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12
luglio  2004,  n.  168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006,  all'entrata  del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961.


     Divieto di approvazione dei bilanci degli enti inadempienti

   49.  E'  fatto  divieto  alle  Autorita'  vigilanti di approvare i
bilanci  di  enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
abbiano  espressamente  dichiarato  nella relazione sulla gestione di
aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.


Istituzione  di  un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle
                      amministrazioni centrali

   50.  Ferma  restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma
5,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, al fine di provvedere
all'estinzione  dei  debiti pregressi contratti dalle amministrazioni
centrali  dello  Stato  nei  confronti  di  enti,  societa',  persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione  finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
200  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007 e 2008. Alla
ripartizione  del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.


   Convenzioni per dematerializzare la corrispondenza delle PP.AA.

   51.  Al  fine  di  semplificare  le procedure amministrative delle
pubbliche  amministrazioni,  le  stesse  possono,  nell'ambito  delle
risorse  disponibili  e  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
privati  per  il trasferimento su supporto informatico degli invii di
corrispondenza  da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le
pubbliche  amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
e  telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di
trasmissione  informatica  attraverso la certificazione tramite firma
digitale  o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita'
legale  del  contenuto,  la  marca  temporale e l'identita' dell'ente
certificatore   che  presidia  il  processo.  Il  concessionario  del
servizio  postale  universale  ha  facolta'  di dematerializzare, nel
rispetto  delle  vigenti  regole tecniche, anche i documenti cartacei
attestanti  i  pagamenti  in  conto corrente; a tale fine individua i
dirigenti  preposti  alla certificazione di conformita' del documento
informatico  riproduttivo  del documento originale cartaceo. Le copie
su   supporto   cartaceo,   generate   mediante  l'impiego  di  mezzi
informatici,  sostituiscono  ad  ogni effetto di legge l'originale da
cui  sono  tratte  se  la  conformita' all'originale e' assicurata da
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.


Riduzione del 10% delle indennita' di membri del Parlamento nazionale
                             ed europeo

   52.  Le  indennita'  mensili  spettanti  ai  membri del Parlamento
nazionale  sono  rideterminate  in  riduzione  nel  senso che il loro
ammontare  massimo,  ai  sensi  dell'articolo 1, secondo comma, della
legge  31  ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per cento. Tale
rideterminazione  si  applica anche alle indennita' mensili spettanti
ai   membri   del  Parlamento  europeo  eletti  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,n. 384.


     Riduzione del 10% trattamento economico dei Sottosegretari

   53.  E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico
spettante  ai  sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212.


Riduzione  del 10% delle indennita' dei membri eletti nelle regioni e
                          negli enti locali

   54.  Per  esigenze  di  coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati  in  riduzione  nella  misura del 10 per cento rispetto
all'ammontare  risultante  alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:

    a)  le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti
delle  province  e  delle  regioni,  ai  presidenti  delle  comunita'
montane,  ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  comunali,
provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
    b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali,  comunali, provinciali, regionali e delle comunita'
montane;
    c)   le   utilita'   comunque   denominate   spettanti   per   la
partecipazione  ad organi collegiali dei soggetti di cui lettere a) e
b) in ragione della carica rivestita.


        Limite ai futuri incrementi dei trattamenti economici

   55.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.


     Riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza

   56.  Le  somme  riguardanti  indennita',  compensi, retribuzioni o
altre  utilita'  comunque  denominate,  corrisposti  per incarichi di
consulenza   da   parte   delle   pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10
per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005.


    Limite all'incremento delle spese per incarichi di consulenza

   57.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel
loro  complesso  siano  di  importo  superiore rispetto all'ammontare
totale   dei   contratti   in  essere  al  30  settembre  2005,  come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.


Riduzione   del   10%  delle  indennita'  dei  componenti  di  organi
                             collegiali

   58.   Le   somme   riguardanti   indennita',   compensi,  gettoni,
retribuzioni  o  altre  utilita'  comunque denominate, corrisposti ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque denominati, presenti
nelle  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  e  negli  enti  da  queste  ultime  controllate, sono
automaticamente  ridotte  del  lO  per  cento  rispetto  agli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005.


             Limite a futuri incrementi delle indennita'

   59.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.


Riduzione del 10% dei compensi o indennita' dovuti a componenti delle
               strutture Ministero economia e finanze

   60.  Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e
59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
nonche'  agli  altri  organismi,  servizi,  organi e nuclei, comunque
denominati,  il  cui  trattamento  economico  sia rapportato a quello
previsto  per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1°
gennaio  2006  l'indennita'  di  carica  spettante  alla  data del 30
settembre  2005  al  rettore  ed al prorettore della Scuola superiore
dell'economia  e delle finanze e' ridotta del 1O per cento e non puo'
essere  modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
presente  comma  sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.


              Relazione al Ministero economia e finanze

   61.  Le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze,
entro  il  30  novembre  2006,  una  relazione  sull'attuazione delle
disposizioni  di  cui  ai  commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti
finanziari.


Riduzione  del  10%  dei  compensi  agli  organi di autogoverno della
                       magistratura e del CNEL

   62.  I  compensi  dei  componenti  gli organi di autogoverno della
magistratura   ordinaria,   amministrativa,   contabile,  tributaria,
militare,  dei  componenti  del Consiglio di giustizia amministrativa
della  Regione  siciliana  e  dei  componenti del Consiglio nazionale
dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  sono  ridotti del 10 per cento
rispetto  all'importo  complessivo  erogato  nel  corso  del 2005. La
riduzione  non  si  applica  al  trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente,  lo  stanziamento  a favore del Consiglio superiore
della   magistratura,   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
amministrativi  regionali,  del Consiglio di giustizia amministrativa
della  Regione  siciliana,  dell'Avvocatura  di Stato, del CNEL e del
Consiglio    di    presidenza    della    giustizia   tributaria   e'
proporzionalmente  ridotto  nel  limite del 10 per cento dell'importo
complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.


  Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei compensi

   63.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni,
le  somme  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni di cui ai
commi  da  52  a  60,  nonche'  le eventuali economie di spesa che il
Senato  della  Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati nella propria
autonomia  avranno  provveduto  a  comunicare,  affluiscono  al Fondo
nazionale  per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


  Inapplicabilita' della riduzione agli enti territoriali e del SSN

   64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si
applicano  alle  regioni,  alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale.


Parziale   finanziamento   delle   Authorities   tramite  mercato  di
                             riferimento

   65.  A  decorrere  dall'anno  2007 le spese di funzionamento della
Commissione   nazionale   per   le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),
dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita'
per  le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza
sui  fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
secondo  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente ed entita' di
contribuzione  determinate  con  propria  deliberazione  da  ciascuna
Autorita',  nel  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  per legge,
versate  direttamente  alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con
le  quali  sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono  sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'approvazione  con
proprio  decreto  entro  venti  giorni  dal  ricevimento.  Decorso il
termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento  senza  che  siano state
formulate  osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai
sensi del presente comma divengono esecutive.


Norme transitorie per l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

   66.  In  sede  di  prima  applicazione, per l'anno 2006, l'entita'
della  contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 38, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'l,5 per
mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo  bilancio approvato prima
della  data  di  entrata in vigore della presente legge. Per gli anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione  possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per    mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio   approvato
precedentemente alla adozione della delibera.


    Disposizioni per l'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici

   67.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici, cui e'
riconosciuta  autonomia  organizzativa  e  finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma
65  determina  annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni ad essa
dovute   dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso
l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da  parte degli operatori
economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In
sede  di  prima  applicazione,  il  totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del
mercato  di  competenza.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui lavori
pubblici  puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili a
titolo  oneroso,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del costo
effettivo  dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal
presente  comma  sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni
delle  modalita'  e della misura della contribuzione e delle tariffe,
comunque   nel   limite  massimo  dello  0,4  per  cento  del  valore
complessivo  del  mercato  di  competenza,  possono  essere  adottate
dall'Autorita'  ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno
2006,  nelle  more  dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste   dal  presente  comma,  le  risorse  per  il  funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a
titolo  di  anticipazione,  con il contributo di 3,5 milioni di euro,
che  il  predetto  organismo  provvedera'  a  versare all'entrata del
bilancio  dello  Stato  entro  il  31  dicembre 2006. Con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri e' disciplinata l'attribuzione
alla  medesima  autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici delle
competenze  necessarie  per  lo  svolgimento  anche delle funzioni di
sorveglianza  sulla  sicurezza  ferroviaria,  definendone  i tempi di
attuazione.


                 Abrogazione di norme incompatibili

   68.  All'articolo  13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel  primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo
sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n.  724,  e' abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma
39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.


Finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

   69.  Dopo il comma 7 dell'articolo 1O della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e' inserito il seguente:
    "7-bis.  L'Autorita',  ai fini della copertura dei costi relativi
al   controllo   delle   operazioni   di   concentrazione,  determina
annualmente  le  contribuazioni  dovute  dalle imprese all'obbligo di
comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  1.  A  tal fine,
l'Autorita'   adotta   criteri   di   parametrazione  dei  contributi
commisurati  ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
delle   concentrazioni,   tenuto   conto  della  rilevanza  economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque  in  misura  non  superiore  all'  1,2  per cento del valore
stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".


             Controversie in materia di lavori pubblici

   70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita
dalla seguente: "mille".


             Corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale

   71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per
la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11
febbraio  1994,  n 109, e successive modificazioni, sono direttamente
versati all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.


               Autofinanziamento delle agenzie fiscali

   72.  Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
    "2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1, lettera a), vengono
determinati  in  modo  da tenere conto dell'incremento dei livelli di
adempimento   fiscale   e   del   recupero  di  gettito  nella  lotta
all'evasione.  I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia
su  apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di
tesoreria unica".


              Finanziamento Agenzie fiscali per il 2006

   73.  Per  l'anno  2006  le  dotazioni  da  assegnare  alle Agenzie
fiscali,  escluso  l'ente  pubblico  economico "Agenzia del demanio",
sono  determinate  con  la legge di bilancio negli importi risultanti
dalla legislazione vigente.


Modalita' di finanziamento delle Agenzie fiscali a partire dal 2007.

   74.  A  decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma
73  sono  rideterminate  applicando  alla media delle somme incassate
nell'ultimo  triennio  consuntivato, rilevata dal rendiconto generale
delle   amministrazioni   dello   Stato,  relativamente  alle  unita'
previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
comunque   con   una  dotazione  non  superiore  a  quella  dell'anno
precedente incrementata del 5 per cento:
    a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
    b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
    c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.


     Correttivi alle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali

   75.  Le  dotazioni  determinate  ai  sensi  dei  commi  73  e  74,
considerato  l'andamento  dei  fattori  della gestione delle Agenzie,
possono  essere  integrate,  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  un  importo  calcolato  in  base  all'incremento
percentuale  dei versamenti relativi alle unita' previsionali di base
dell'ultimo  esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla
presente  legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal
rendiconto   generale  delle  amministrazioni  dello  Stato  dei  tre
esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli
effetti  prodotti  da  fattori normativi ed al netto della variazione
proporzionale  del  prodotto  interno  lordo  in  termini nominali, e
comunque entro il limite previsto dal comma 74.


            Conferma di precedenti disposizioni normative

   76.  Restano  invariate  le  disposizioni  di cui all'articolo 12,
commi  1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
modificazioni.


Decreto  di  variazione  delle percentuali per il finanziamento delle
                           Agenzie fiscali

   77.  Annualmente  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, in
relazione  al  livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio
consuntivato  sulle  unita'  previsionali di base di cui all'elenco 4
allegato   alla   presente   legge  e  alla  verifica  dei  risultati
dell'esercizio  precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni
di  cui  all'articolo  59  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi  le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai
commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.


      Contributi pluriennali per investimenti infrastrutturali

   78. E autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2007   per   interventi
infrastrutturali.  All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati
i seguenti finanziamenti:
    a)   interventi  di  realizzazione  delle  opere  strategiche  di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
    b)  interventi  di  realizzazione  del  programma nazionale degli
interventi  nel  settore idrica relativamente alla prosecuzione degli
interventi  infrastrutturali  di  cui  all'articolo 141, commi 1 e 3,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento
delle risorse disponibili;
    c)  potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello
stesso  con  i  capoluoghi di provincia interessati in una misura non
inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
    d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale
quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e
corrclata  alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla
tabella  1  del  Programma  di infrastrutture strategiche allegato al
Documento  di  programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
    e)  realizzazione  delle  opere  di  cui  al "sistema pedemontano
lombardo,  tangenziali  di  Como  e  di  Varese",  in  una misura non
inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
    f)  completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada
statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
    g)  realizzazione  delle  opere di cui al "sistema accessibilita'
della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per
quindici anni;
    h)  consolidamento,  manutenzione  straordinaria  e potenziamento
delle   opere  e  delle  infrastrutture  portuali  di  competenza  di
Autorita' portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30
giugno  2003,  per  un  importo  pari  a l0 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
    i)  interazione  del passante di Mestre, variante di Martellago e
Mirano,  di  cui  alla  tabella  1  del  Programma  di infrastrutture
strategiche     allegato     al     Documento    di    programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per
cento delle risorse disponibili;
    l)   realizzazione   del   tratto  Lazio-Campania  del  corridoio
tirrenico,  viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in una
misura non inferiore all' 1 per cento delle risorse disponibili;
    m)  realizzazione  delle  opere  di  ammodernamento  della strada
statale  12,  con  collegamento  alla  strada provinciale 450, per un
importo  di  1  milione  di  euro  annui  per quindici anni, a favore
dell'ANAS;
    n)   opere   complementari   all'autostrada   Asti-Cuneo   e   al
miglioramento  della  viabilita'  di  adduzione e circonvallazione di
Alba,  in  una  misura  pari  all'  1  ,5  per  cento  delle  risorse
disponibili   a   favore   delle   province   di   Asti  e  di  Cuneo
rispettivamente  nella  misura  di  un  terzo  e  di  due  terzi  del
contributo medesimo;
    o)  interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e
biblioteche  di  interesse  storico,  artistico  e  culturale  per un
importo  di  4  milioni  di  euro  per  quindici  anni,  nonche'  gli
interventi di restauro della Domus Aurea.


Incorporazione  di  infrastrutture  S.p.a.  nella  Cassa  depositi  e
                              prestiti

   79.  Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal
1°  gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume
tutti  i  beni,  diritti  e  rapporti  giuridici  attivi e passivi di
Infrastrutture  Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti
giuridici   attivi  e  passivi  di  Infrastrutture  Spa,  incluso  il
patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi anche processuali.


            Conferma validita' atto costitutivo della CDP

   80.  L'atto  costitutivo  della  Cassa depositi e prestiti Spa non
subisce modificazioni.


    Conferma svolgimento attivita' connesse a finanziamenti ISPA

   81.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  continua  a  svolgere,
attraverso   il  patrimonio  separato,  le  attivita'  connesse  agli
interventi finanziari intrapresi da infrastrutture Spa fino alla data
di  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal
citato  articolo  75,  le obbligazioni emesse ed i mutui contratti di
Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente
legge sono integralmente garantiti dallo Stato.


      Regime giuridico e fiscale delle attivita' svolte da ISPA

   82.  Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 81, continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  concernenti Infrastrutture Spa, ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.


      Semplificazione delle formalita' per incorporazione ISPA

   83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
tiene   luogo   degli  atti  e  delle  relative  iscrizioni  previste
dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'.


Interventi   nel  settore  ferroviario  "Sistema  alta  velocita/alta
                             capacita'"

   84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta
velocita/alta  capacita'", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o
a   societa'   del   gruppo   contributi   quindicennali,   ai  sensi
dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive  modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006
e  di  100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento
delle  attivita'  preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle
attivita'  e  lavori,  da  avviare  in via anticipata, ricompresi nei
progetti  preliminari  approvati  dal  CIPE con delibere n. 78 del 29
settembre  2003,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  16  del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle
linee  AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona,
e'  concesso  a  Ferrovie  dello Stato Spa o a societa' del gruppo un
ulteriore  contributo  guindicennale  di  15  milioni di euro annui a
decorrere dal 2006.


Esclusione  dei contributi pluriennali dalle procedure cautelari e di
                         esecuzione forzata

   85.  All'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  dopo  le  parole:  "di  procedure"  sono  inserite le seguenti:
"cautelari, di esecuzione forzata e".


Trasformazione    del   finanziamento   al   Gestore   infrastrutture
       ferroviarie e nazionali in contributo in conto impianti

   86.  Il  finanziamento  concesso  al  Gestore dell' infrastruttura
ferroviaria  nazionale  a  copertura degli investimenti relativi alla
rete  tradizionale,  compresi  quelli per manutenzione straordinaria,
avviene,  a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo
di  contributo  in  conto  impianti.  Il  gestore dell'infrastruttura
ferroviaria   nazionale,  all'interno  del  sistema  di  contabilita'
regolatoria,  tiene  in  evidenza  la  quota figurativa relativa agli
ammortamenti  delle  immobilizzazioni finanziate con detta modalita'.
La  modifica  del  sistema  di finanziamento di cui al presente comma
avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale;  conseguentemente,  i finanziamenti di cui al
comma  84,  effettuati  a  titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore
fiscale del bene.


Ammortamento del costo degli investimenti infrastrutturali ferroviari

   87.  Il  costo  complessivo  degli  investimenti  finalizzati alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori  e  degli  altri oneri e spese direttamente riferibili alla
stessa  nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo
il  medesimo  profilo  di ammortamento dei costi diretti, degli oneri
connessi   al   finanziamento   della   infrastruttura  medesima,  e'
ammortizzato  con  il  metodo "a quote variabili in base ai volumi di
produzione",  sulla  base  del  rapporto  tra  le  quantita' prodotte
nell'esercizio  e  le quantita' di produzione totale prevista durante
il    periodo   di   concessione.   Nell'ipotesi   di   preesercizio,
l'ammortamento  inizia  dall'esercizio successivo a quello di termine
del  preesercizio.  Ai  fini  fiscali,  le quote di ammortamento sono
determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.


     Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

   88.  All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 , n. 351 ,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' aggiunto il seguente comma:
    "6-ter.  I  beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa
ed   alle   societa'   dalla  stessa  direttamente  o  indirettamente
integralmente  controllate si presumono costruiti in conformita' alla
legge  vigente  al momento della loro edificazione. Indipendentemente
dalle  alienazioni  di  tali  beni,  Ferrovie  dello  Stato  Spa e le
societa'  dalla  stessa  direttamente  o indirettamente integralmente
controllate,  entro  tre  anni  dalla data di entrata in vigore della
presente   disposizione,   possono   procedere   all'ottenimento   di
documentazione  che  tenga  luogo di quella attestante la regolarita'
urbanistica  ed  edilizia  mancante,  in  continuita' d'uso, anche in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
dichiarazione    sostitutiva    della   concessione   allegando:   a)
dichiarazione  resa  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata  dalla  documentazione  fotografica, nella quale risulti la
descrizione  delle  opere  per le quali si rende la dichiarazione; b)
quando  l'opera  supera  i  450  metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni  e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da
un  tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante
l'idoneita'  statica  delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata
in  precedenza  collaudata,  tale certificazione non e' necessaria se
non  e'  oggetto  di  richiesta  motivata  da  parte  del sindaco; c)
denuncia   in   catasto   dell'immobile   e  documentazione  relativa
all'attribuzione    della    rendita   catastale   e   del   relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
per  cento  di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di
cui  all'articolo  3  comma 1 , lettera d), del testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
dichiarazione   sostitutiva   produce   i  medesimi  effetti  di  una
concessione  in  sanatoria,  a meno che entro sessanta giorni dal suo
deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile
ai   sensi   delle  norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita'
urbanistico-edilizia  e  lo notifichi all'interessato. In nessun caso
la  dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili  da  Ferrovie  dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita
la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di
quella sopra indicata".


Trasferimento  rapporti  giuridici  di  enti pubblici in liquidazione
                     alla societa' liquidatrice

   89.  Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio
di  funzioni che possono essere svolte piu' proficuamente da soggetti
di  diritto  privato,  il  complesso  dei rapporti giuridici attivi e
passivi  degli  enti  pubblici  di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404,   la  cui  liquidazione  e'  stata  affidata  ad  una  societa'
direttamente  controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-bis,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla
societa'  stessa.  Le  attivita'  ed  i  rapporti  giuridici attivi e
passivi  cosi'  trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad
ogni  effetto  di  legge,  della  societa'.  Gli  atti concernenti il
trasferimento  e  quelli  conseguenti  sono  esenti da ogni tributo e
diritto. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato sulla base
di  una relazione di stima redatta da primaria societa' specializzata
scelta  di  comune  intesa  fra  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  del tesoro e la societa' di cui al presente
comma.  L'onere  della  predetta relazione di stima e' a carico della
societa' di cui al presente comma.


Conferma   della   validita'   della  garanzia  dello  Stato  per  il
                    soddisfacimento dei creditori

   90.  In  caso  di  mancato  soddisfacimento dei creditori da parte
della  societa' di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia
dello  Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica
ai  crediti  rientranti  nell'ambito  delle  liquidazioni  gravemente
deficitarie  e  delle liquidazioni coatte amministrative, individuate
ai  sensi  dell'articolo  9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112,  per  le  quali la responsabilita' continua ad essere
limitata all'attivo della singola liquidazione.


        Conferma della validita' delle disposizioni normative

   91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle
liquidazioni  gravemente  deficitarie  ed  alle  liquidazioni  coatte
amministrative,  individuate  ai  sensi dell'articolo 9, comma l-ter,
del  citato  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla
data  stabilita  con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
Con  il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalita' tecniche
di attuazione dei commi 88, 89 e 90.


Contributo  pluriennale  per  Fiera  del  Levante  di  Bari, Fiera di
              Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova

   92.  Per  il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma  459,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un
contributo  quindicennale  di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.


Contributo   per   il   completamento   del  programma  di  dotazione
              infrastrutturale della Guardia di finanza

   93.   Per   il   perseguimento   degli   obiettivi   di  contrasto
dell'economia  sommersa,  delle  frodi  fiscali  e  dell'immigrazione
clandestina,  rafforzando  il  controllo economico del territorio, al
fine  di  conseguire  l'ammodernamento  e  la razionalizzazione della
flotta   del   Corpo   della  guardia  di  finanza,  nonche'  per  il
miglioramento   e  la  sicurezza  delle  comunicazioni,  a  decorrere
dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di
euro  per  quindici anni, nonche' un contributo annuale di 10 milioni
di  euro  per  quindici  armi  per  il completamento del programma di
dotazione  infrastrutturale  del  Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di
euro  a  decorrere  dal  2006  per  il  potenziamento delle dotazioni
organiche.


                  Interventi per l'area di Malpensa

   94.  All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
dopo  le  parole:  "residenti  da  almeno  cinque anni in tali centri
abitati,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  di acquisizione di
immobili  ad  uso  residenziale  purche'  con  titolo di edificazione
anteriore  al  17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve
isofoniche,  di  cui  alla legge regionale della regione Lombardia 12
aprile  1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale".


Contributi   per   la   prosecuzione  del  programma  di  sviluppo  e
                  acquisizione delle fregate FREMM

   95.   Sono   autorizzati   contributi   quindicennali,   ai  sensi
dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006,
di  30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni
di  euro  a  decorrere  dal  2008  per consentire la prosecuzione del
programma  di  sviluppo  e  di acquisizione delle unita' navali della
classe   FREMM  (fregata  europea  multimissione)  e  delle  relative
dotazioni  operative,  nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di
massima  urgenza.  I  predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito
delle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive.


Contatto  di  programma  tra  Ministero  delle  comunicazioni e Poste
                           Italiane S.p.a.

   96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005
tra  il  Ministero  delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  per  quanto  attiene  gli  aspetti
finanziari,  e  Poste  italiane  Spa,  in relazione agli obblighi del
servizio  pubblico  universale  per  i recapiti postali, il Ministero
dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Poste
italiane  Spa  l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008


Rideterminazione   per   l'anno   2006  del  fondo  per  le  missioni
                       internazionali di pace

   97.  Per  l'anno  2006  il  Fondo  di  riserva  per  provvedere ad
eventuali   esigenze   connesse   con   la   proroga  delle  missioni
internazionali  di  pace  e'  stabilito  in 1.000 milioni di euro. Il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad  inviare  al
Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo,
delle   quali   viene  data  formale  comunicazione  alle  competenti
Commissioni parlamentari.


Contributo  per  la  cancellazione  del  debito  dei  Paesi altamente
                              indicati

   98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8
per   la   cancellazione   del  debito  dei  paesi  poveri  altamente
indebitati,  con  un  contributo  di  euro 63 milioni, per il periodo
2006-2008,  suddiviso  in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29
milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.


    Contributo per iniziative sanitarie per Paesi in difficolta'

   99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International
Finance  Facility for lmmunization (IFFlm), con un contributo globale
di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025,
con  un  onere  pari  ad  euro  3  milioni per l'anno 2006, ad euro 6
milioni  per  l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere
dall'anno 2008.


Erogazione  da  parte  della  Protezione  civile di contributi per la
      ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali

   100.  Il  Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato ad
erogare  ai  soggetti  competenti  contributi  quindicennali  per gli
interventi  e  le  opere  di  ricostruzione  nei territori colpiti da
calamita'  naturali  per  i  quali sia intervenuta negli ultimi dieci
anni  ovvero  intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi  dell'articolo  5  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225. Alla
ripartizione  dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del  Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma
2,  della  citata  legge  n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle
medesime  risorse,  per  il  completamento  degli  interventi  di cui
all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  23  gennaio  1992,  n. 32,
concernente  la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici
del  1980-81,  e'  autorizzato  un contributo quindicennale in favore
della  regione  Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno   2006,  da  destinare  al  completamento  delle  opere  di
ricostruzione  dei  comuni  del  subappennino  Dauno  in provincia di
Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si  provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa  annua  di  26  milioni  di euro per quindici anni dei quali 10
milioni  di  euro  annui sono destinati alla ricostruzione delle zone
colpite  dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di
euro  annui  sono  destinati  alla  prosecuzione  degli interventi di
ricostruzione  nei  territori  delle  regioni  Marche e Umbria di cui
all'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia  di  Brescia  colpite  dal  terremoto del 2004, a decorrere
dall'anno  2006.  A valere sulle risorse di cui al presente comma, e'
concesso  all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di
1  milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006
per  la  realizzazione  di opere a completamento del sistema arginale
maestro  e  dei  sistemi  difensivi  dei nodi idraulici del Fiume Po,
sentita l'Autorita' di Bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi'
autorizzata  la  spesa  di  ulteriori  15  milioni  di  euro  per  la
ricostruzione  delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio
del Molise.


          Contributo per i campionati mondiali di ciclismo

   101.   Per   consentire  l'organizzazione  e  l'adeguamento  degli
impianti   e   delle  attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei
campionati   mondiali  di  ciclismo  che  si  terranno  nel  2008  e'
autorizzata  la  spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a
decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.


  Revisione di interventi infrastrutturali nella Regione Lombardia

   102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102,
e' sostituito dal seguente:
    "3.  Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui
all'articolo  3  e  il  piano  di  ricostruzione  e  sviluppo  di cui
all'articolo  5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo
le  procedure  disciplinate  dalla normativa della regione Lombardia,
nel  quadro  delle  medesime  disponibilita'  finanziarie. La regione
Lombardia  e'  tenuta  a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri l'assetto del piano aggiornato".


Autotrasporto: possibilita' di portare in compensazione il contributo
                         al SSN sui premi RC

   103.  Le  somme  versate  nel  periodo  d'imposta 2005 a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per   la   responsabilita'   civile   per  i  danni  derivanti  dalla
circolazione  di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva  a  pieno  carico  non  inferiore  a  11  ,5  tonnellate,
omologati  ai  sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  23  marzo 1992, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 77 del 1° aprile
1992,  fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono
essere  utilizzate  in compensazione dei versamenti effettuati dal 1°
gennaio  al  31  dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni
di  euro;  in  tal  caso,  la  quota  utilizzata in compensazione non
concorre  alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
sui  redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive. Il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  sulla  base  delle  indicazioni fornite a consuntivo
dall'Agenzia  delle  entrate, provvede a riversare sulla contabilita'
speciale  1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le
anticipazione  sostenute  a seguito delle compensazioni effettuate ai
sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.


                       Albo autotrasportatori

   104.  Per  gli  interventi  previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  relativi  all'anno  2005,  e'  autorizzato  il rimborso per
ulteriori 30 milioni di euro.


                      Premi INAIL autotrasporto

   105.  Per  gli  interventi  previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di
50 milioni di euro.


            Deduzione spese non documentate autotrasporto

   106.  Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre  2005,  la  deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui  all'articolo  66,  comma 5, primo periodo, del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente  effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui  ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante  per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto previsto dal primo periodo
nonche',  relativamente  all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,
del   decreto-legge   28  dicembre  1998,  n.  451,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1999,  n.  40, introdotto
dall'articolo   61,  comma  3,  della  legge  21  novembre  2000,  e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.


          Esonero contributi INPS per imprese autotrasporto

   107.  Relativamente  all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto,
per  i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e
3°  super,  e'  riconosciuto  l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico
dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario,  comunque  non  superiori  a  20,  determinato con decreto
dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentito
l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.


Istituzione  del  Fondo  per  il  sostegno  di  iniziative  a  favore
                      dell'autotrasporto merci

   108.  Al  fine  di  agevolare  il  processo di riforma del settore
dell'autotrasporto  di  merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n.
32,  favorendo  la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche
mediante  la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle
piu'  competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito
nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure
di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo  della  logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni
di   euro   per   l'anno  2006.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate  le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo
periodo.


                   Semplificazione documentazione

   109.  All'articolo  6  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose
per conto terzi".


                             Innovazione

   110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  novembre  2002,  n.  265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006".


                        Requisiti transitori

   111.  All'articolo  22,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 22
dicembre  2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge   30   dicembre   2004,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo  2005,  n. 26, le parole: "30
giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".


          Soppressione credito di imposta su accisa gasolio

   112.  La  lettera  e)  del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' abrogata.


   Copertura finanziaria disposizioni in materia di autotrasporto

   113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si
provvede:
    a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili    per    pagamenti    non    piu'    dovuti,    relative
all'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge  23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono
mantenute  nel  conto  residui  per  essere  versate, nell'anno 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato;
    b)  nel  limite  di  335  milioni di euro con le maggiori entrate
derivanti dalla presente legge.


            Sicilia: Contributo di solidarieta' nazionale

   114.  In  attuazione  dell'articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo  di  solidarieta' nazionale per l'anno 2006 e' corrisposto
alla  Regione  siciliana  nella  misura  di  94  milioni  di euro. Al
relativo  onere  si  provvede mediante riduzione per l'importo di 282
milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate
di  cui  all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le
stesse  finalita'  e'  corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno
2007,  un  contributo  quindicennale  di  10  milioni di euro annui a
decorrere   dallo   stesso   anno  2007.  L'erogazione  dei  predetti
contributi  e' subordinata alla redazione di un piano economico degli
investimenti,  che  la  Regione  siciliana  e'  tenuta  a realizzare,
finalizzato   all'aumento  del  rapporto  tra  PIL  regionale  e  PIL
nazionale.


             Proroghe agevolazioni in materia di accise

   115.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
    a)  le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche' la
disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e, per il
medesimo  periodo,  l'aliquota  di  cui  al  numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
    b)  le  disposizioni  in  materia  di  aliquota di accisa sul gas
metano  per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
    e)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni  sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in
altri  specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
    d)  le  disposizioni  in  materia  di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
    e)  le  disposizioni  in  materia  di  aliquote di accisa sul gas
metano  per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    f)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni   sul   gasolio  e  sul  GPL  impiegati  nelle  frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E,  di  cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
    g)  le  disposizioni  in  materia di accisa concernenti il regime
agevolato  per  il  gasolio  per autotrazione destinato al fabbisogno
della  provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di
cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni;
    h)   le   disposizioni   in  materia  di  accisa  concernenti  le
agevolazioni  sul  gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra,
di  cui  all'articolo  2,  comnia 4, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.


                          Oli lubrificanti

   116.  L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo
periodo  del  comma  5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli
usati"  deve  intendersi  riferita ad oli usati raccolti in Italia. A
decorrere  dal  1°  gennaio  2006  l'aliquota dell'imposta di consumo
sugli  oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico
e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi.


       Detrazione IRE per interventi a salvaguardia dei boschi

   117.  All'articolo  19,  comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".


                    IRAP settore agricolo e pesca

   118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e successive modificazioni, le parole da: "per i sei
periodi   d'imposta   successivi"  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta successivi
l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".


Credito  di imposta per personale imbarcato e sgravi contributivi per
      gli operatori della pesca costiera e nelle acque interne

   119.  Per  l'anno  2006  sono  prorogate  le  disposizioni  di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, o 388.


             Arrotondamento piccola proprieta' contadina

   120.  Il  termine  del  31  dicembre  2005,  di  cui  al comma 571
dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2006.


              Detrazione IRE ristrutturazioni edilizie

   121.  Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando
gli  ammontari  complessivi  e  le  altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni   tributarie  in  materia  di  recupero  del  patrimonio
edilizio relative:
    a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
    b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  nel  testo  vigente  al  31 dicembre 2003,
eseguiti  entro  il  31  dicembre  2006 dai soggetti ivi indicati che
provvedano  alla  successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2007.


                       Lavoratori frontalieri

   122.  All'articoLo  2,  comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004
e  2005"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004,
2005 e 2006".


        Limite esenzione IRE contributi assistenza sanitaria

   123.  Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione
del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente ai contributi di
assistenza  sanitaria,  di' cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.


                      Clausola di salvaguardia

   124.  I  contribuenti,  in  sede  di dichiarazione dei redditi per
l'anno  2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle
imposte  sui  redditi  di  cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917  del  1986,  in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli.


                 Inderabilita' IVA spese auto e moto

   125.  All'articolo  30  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
     le  parole:  "31  dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006";
     le  parole:  "al  90  per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'85 per cento";
    b)  al  comma  5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "15 per cento".


                 Esenzione imposte indirette Belice

   126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto  2002,  n.  166,  prorogato,  da  ultimo,  al 31 dicembre 2005
dall'articolo  1,  comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 6
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.


                        Privatizzazione IPAB

   127.  All'articolo  4,  comma  4, del decreto legislativo 4 maggio
2001,  n.  207,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".


              Imposta di pubblicita' nei piccoli stadi

   128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  si  interpreta nel senso che la
pubblicita',  in  qualunque  modo  realizzata  dai soggetti di cui al
comma  1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti
dagli  stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla
pubblicita'  di  cui  al  capo  I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.


       Deduzione fiscali per impianti distribuzione carburanti

   129.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 dell'articolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.


Trasmissione   della   certificazione   dei   corrispettivi  per  via
                telematica all'Agenzia delle entrate

   130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il
comma 430, e' inserito il seguente:
    "430-bis.  La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le
modalita'  di  cui  al  comma 431, anche alle imprese individuate con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate, aventi le
caratteristiche  dimensionali  previste nel comma 430 cd assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati".


                           Plusvalenze pex

   131.  Ai  fini  della  determinazione  delle  plusvalenze  e delle
minusvalenze  realizzate  in  seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate  anche  successivamente  ai  periodo  di  imposta indicato
all'articolo  4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12
dicembre  2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative
partecipazioni  e'  assunto  al  netto  delle  svalutazioni dedotte a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.


Modifica  della  procedura  per  il  recupero  degli  aiuti  di Stato
dichiarati   illegittimi  con  riferimento  alle  societa'  esercenti
                       servizi pubblici locali

   132.  All'articolo  27  della  legge  18  aprile 2005, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite
dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle";
    b)  al  comma  2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte
corrisposte"  sono  sostituite dalle seguenti; "degli aiuti di cui al
comma  1"  e le parole; "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti:
"delle  entrate  dello  Stato;  alla riscossione coattiva provvede il
Ministero  dell'interno";  al  secondo  periodo,  le  parole:  "della
presente  legge"  sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui
al  comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite
le seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'";
    c)  al  comma  4,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6";
    d)  al  comma  5,  primo  periodo, le parole da: "L'Agenzia delle
entrate" fino a: "degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti:
"Il   Ministero   dell'interno,   tenuto   conto   dei  dati  forniti
dall'Agenzia  delle  entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al
comma  3,  provvede,  ove  risulti  l'obbligo  di  restituzione,", le
parole:  "comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "comma 6", le
parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte"
sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo
le  parole; "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni
altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono
sostituite  dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le
parole:  "delle  imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti:
"degli aiuti corrisposti";
    e)   al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole:  "del  direttore
dell'Agenzia   delle   entrate"   sono   sostituite  dalle  seguenti:
"dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,  adottato  entro  trenta
giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo
periodo,";
    f)  al  comma  6,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
sentiti  il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
le  politiche  comunitarie,  relativamente  alle  parti di rispettiva
competenza,   sono   stabilite   le  linee  guida  per  una  corretta
valutazione  dei  casi  di non applicazione delle norme di recupero e
per   la  quantificazione  dell'aiuto  indebito,  tenendo  conto  dei
seguenti  criteri:  osservanza  dei  criteri  di applicazione al caso
concreto  desumibili  in  base ai principi del diritto comunitario ed
alla   decisione   di   cui  al  comma  1;  osservanza  dei  principi
costituzionali,  dello  statuto  dei diritti del contribuente e delle
regole  fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento
della  parita'  di  accesso  ai  regimi fiscali alternativi di cui il
contribuente  avrebbe  potuto  fruire  in assenza del regime di aiuti
fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione
degli  aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico
delle  minori  imposte  versate;  riconoscimento della estraneita' al
recupero   delle  agevolazioni  fiscali  relative  ad  attivita'  non
concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti
fiscali  ordinariamente applicabili alla generalita' dei contribuenti
nei  periodi  d'imposta  di  fruizione  delle agevolazioni, anche per
effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere".


Esclusione  della possibilita' di rimborso a seguito di esenzione ICI
                         immobili religiosi

   133.  All'articolo  7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005,  n.  248,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Con
riferimento  ad  eventuali  pagamenti  effettuati prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta".


       Proroga copertura integrale costo del servizio rifiuti

   134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158,   e   successive  modificazioni,  le  parole;  "sei  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sette anni".


                     Consorzi interuniversitari

   135.  Per  la  valorizzazione delle attivita' di ricerca avanzata,
alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie   di   alta  formazione  europea  ed  internazionale  e
applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi intenmiversitari di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
29  agosto  2003,  e  al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003,
per  ciascuna  delle  due  destinazioni sopra indicate e' autorizzata
l'ulteriore  spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006,
impregiudicata  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi di
programma  in  data  23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


 Completamento opere infrastrutturali riguardanti la Fiera di Milano

   136.  Per  garantire il completamento delle opere infrastrutturali
di  accessibilita'  al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese
nell'ambito  "Accessibilita' Fiera di Milano" previsto dalla delibera
del  CIPE  n.  121  del  21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del 21 marzo 2002, sono
autorizzate  le  seguenti  spese: a favore dell'ANAS, per le opere di
viabilita'  per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di
5  milioni  di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di curo per l'anno
2008;  a  favore  del  comune  di  Milano,  per  la realizzazione dei
collegamenti  pubblici  e  delle opere di interscambio a servizio del
Polo  esterno  per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006,
di  5 milioni di euro per l'anno 2007 di 5 milioni di euro per l'anno
2008.


   Limite minimo per debenza debiti e crediti imposte sui redditi

   137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei
redditi  e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue
il  versamento  del  debito  o  il  rimborso del credito d'imposta se
l'importo  risultante  della dichiarazione non supera il limite di 12
euro.  La  disposizione  si applica anche alle dichiarazioni eseguite
con  il  modello  "730".  Se  la  dichiarazione  modello  "730" viene
comunque   presentata   non  e'  dovuto,  ai  soggetti  che  prestano
assistenza  fiscale  o  al  sostituto  dell'imposta, alcun compenso a
carico del bilancio dello Stato.


Patto  di stabilita' interno: ambito soggettivo di applicazione delle
                            disposizioni

   138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
a  modifica  di  quanto  stabilito per il patto di stabilita' interno
dall'articolo  1,  commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di
Trento  e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore
a  3.000  abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000  abitanti  concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di
finanza  pubblica  per  il  triennio  2006-2008 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi
fondamentali  del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli  117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente  all'anno  2006,  le disposizioni di cui ai commi 139 e
140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.


Regioni  a statuto ordinario: limite all'aumento delle spese correnti
                         e in conto capitale

   139.  Il  complesso  delle  spese correnti, per ciascuna regione a
statuto  ordinario,  determinato  ai  sensi  del  comma 142, non puo'
essere  superiore,  per  l'anno  2006, al corrispondente ammontare di
spese  correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli
anni  2007  e  2008,  non  puo'  essere  superiore al complesso delle
corrispondenti   spese   correnti   dell'anno  precedente  aumentato,
rispettivamente,  dello  0,4  per  cento e del 2,5 per cento. Per gli
stessi  anni  il complesso delle spese in conto capitale, determinato
ai  sensi  del comma 143, non puo' essere superiore, per l'anno 2006,
al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004
aumentato  del  4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
al  complesso  delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento.


         Enti locali limite all'aumento delle spese correnti

   140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
    a)  per  l'anno  2006,  il  complesso  delle  spese correnti, con
esclusione  di  quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del
comma   142,   per  ciascuna  provincia  e  per  ciascun  comune  con
popolazione  superiore  a 5.000 abitanti non puo' essere superiore al
corrispondente  ammontare  di spese correnti dell'anno 2004 diminuito
del  6,5  per  cento  limitatamente agli enti locali che nel triennio
2002-2004  hanno  registrato  una  spesa  corrente  media  pro capite
inferiore  a  quella  media  pro  capite  della classe demografica di
appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali.
Per  le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
la  riduzione  e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa
media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza   e   in  conto  residui,  delle  spese  correnti,  e  per
l'individuazione  della  popolazione,  ai fini dell'appartenenza alla
classe  demografica,  si  tiene  conto della popolazione residente in
ciascun  anno  calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per  tali  fini,  le  classi demografiche e la spesa media pro capite
sono cosi' individuate:
     per  le  province  con  popolazione  fino  a  400.000 abitanti e
superficie  fino  a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
pari a 153,87 euro;
     per  le  province  con  popolazione  fino  a  400.000 abitanti e
superficie  superiore  a  3.000  chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 176,47 euro;
     per  le  province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie  fino  a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
pari a 102,03 euro;
     per  le  province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie  superiore  a  3.000  chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 113,24 euro;
     per  i  comuni  con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 589,89 euro;
     per  i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa
media  pro capite pari a 617,49 euro; per i comuni con popolazione da
20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
     per  i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 768,37 euro;
     per  i  comuni  con  popolazione  da 100.000 a 249.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
     per  i  comuni  con  popolazione  da 250.000 a 499.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
     per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa
media pro capite pari a 1.167,47 euro;

    b)  per  l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti  spese  correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si
applica  un  aumento  dell'1,9  per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.


                 Limite alle spese in conto capitale

   141.  Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso
delle  spese  in  conto capitale, determinato ai sensi del comma 143,
non  puo'  essere  superiore,  per  l'anno  2006,  al  corrispondente
ammontare  di  spese  in  conto  capitale  dell'anno  2004  aumentato
dell'8,l  per  cento  e,  per  ciascuno  degli  anni  2007 e 2008, al
complesso  delle  corrispondenti  spese  in  conto capitale dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento.


Esclusione  di  alcune tipologie di spese dal calcolo del limite alle
                           spese correnti

   142.  11  complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140
deve  essere  calcolato,  sia  per  la gestione di competenza sia per
quella di cassa, al netto delle:
    a)  spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
    b)  spese  per  la sanita' per le sole regioni, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
    c)    spese    per    trasferimenti   correnti   destinati   alle
amministrazioni  pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco
annualmente   pubblicato   in   applicazione   di   quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    d)   spese   di   carattere   sociale   quali   risultano   dalla
classificazione  per  funzioni  previste  dal  regolamento  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
    e) spese per interessi passivi;
    f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo  stato  di  emergenza  nonche'  quelle sostenute dai comuni per il
completamento  dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del  Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
    g)  spese  per  oneri  derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio;
    h)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
delegate  da  parte  delle  regioni ed esercitate dagli enti locali a
decorrere   dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei  corrispondenti
trasferimenti  finanziari  attribuiti dall'amministrazione regionale.
Conseguentemente,  il  livello  di  spesa  per il 2004 delle regioni,
assunto  a  base  di  calcolo  per la riduzione del 3,8 per cento, ai
sensi   del  comma  139,  e'  ridotto  in  misura  pari  ai  predetti
trasferimenti correnti.


                 Limite alle spese in conto capitale

   143.  Il  complesso  delle spese in conto capitale di cui ai commi
139  e  141  deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa, al netto delle:
    a)  spese  per  trasferimenti  in  conto  capitale destinati alle
amministrazioni  pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate   dall'ISTAT   nell'elenco   annualmente   pubblicato  in
applicazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    b) spese derivanti da concessioni di crediti;
    c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo  stato  di  emergenza  nonche'  quelle sostenute dai comuni per il
completamento  dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del  Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
    d)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
delegate  da  parte  delle  regioni ed esercitate dagli enti locali a
decorrere   dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei  corrispondenti
trasferimenti  finanziari  attribuiti dall'amministrazione regionale.
Conseguentemente,  il  livello  di  spesa  per il 2004 delle regioni,
assunto  a  base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi
del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in
conto capitale.


Possibilita'  di  eccedere  i  limiti  previsti  per  spese  in conto
         capitale se vi e' compensazione con parte corrente

   144.  Gli  enti  di  cui al comma 138 possono eccedere i limiti di
spesa  stabiliti  dai  commi 139 e 141 per le spese in conto capitale
nei  limiti  derivanti  da corrispondenti riduzioni di spesa corrente
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.


Deroga  ai  limiti  di  spesa  nei  limiti  da provenienti erogazioni
                              liberali

   145.  Gli  enti  possono  eccedere i limiti di spesa stabiliti dai
commi  139  e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti  da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le
erogazioni a titolo gratuito e liberalita'.


Deroga  ai  limiti di spesa nei limiti dei proventi da partecipazione
                  al contrasto all'evasione fiscale

   146.  I  comuni  possono  eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma  141  per  spese  in  conto  capitale  nei  limiti dei proventi
derivanti  dalla  quota  di  partecipazione  all'azione  di contrasto
all'evasione  fiscale  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.


                         Cofinanziamenti UE

   147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto
capitale  di cui ai commi 139 e 141 e' calcolato anche al netto delle
spese   in   conto  capitale  derivanti  da  interventi  cofinanziati
dall'Unione  europea,  ivi  comprese le corrispondenti quote di parte
nazionale.


  Disposizioni per regioni a statuto speciale e provincie autonome

   148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo  di  ciascun  anno,  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche'
dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza  con gli obiettivi di finanza
pubblica  per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto
riguarda  le  spese  di  personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12
dell'accordo  sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in
sede  di  Conferenza  unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato
accordo  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per le regioni a
statuto  ordinario.  Per  gli  enti  locali  dei rispettivi territori
provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a
statuto  speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di  ciascun  anno,  si  applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori,  le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta
ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali.


                      Enti di nuova istituzione

   149.  Gli  enti  di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
dall'anno  in  cui  e'  disponibile  la  base annua di calcolo su cui
applicare dette regole.


Conferma  di  alcune  disposizioni  del  patto  di stabilita' 2005 di
                      contabilita' semplificate

   150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo
1,  commi  30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del
2004,  le  parole:  "i  comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000
abitanti"  sono  sostituite dalle seguenti: "i comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti".


Disposizioni  di  carattere  previdenziale per i componenti autorita'
                            indipendenti

   151.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "10 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15
gennaio  2006". Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39
e' adottato entro il 15 gennaio 2006.


     Proroga compartecipazione degli enti locali al gettito IRE

   152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui  all'articolo  31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
gia'  confermate,  per  l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della
legge  24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1,
comma  65,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per
l'anno 2006.


  Conferma della misura dei trasferimenti erariali agli enti locali

   153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente
locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate
dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


              Conferma dei contributi agli enti locali

   154.  I  contributi  e  le  altre provvidenze in favore degli enti
locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.


          Proroga termine approvazione bilanci enti locali

   155.  Il  termine  per la deliberazione del bilancio di previsione
per  l'anno  2006 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo
2006.


Proroga  disposizioni  per  la  salvaguardia  dei  bilanci degli enti
                               locali

   156.  Ai  fini  dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti  locali  e  della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2006, le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.


        Acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali

   157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi  comunitari  della  Repubblica,  al  rispetto  del  patto di
stabilita'   interno,   alla   realizzazione   degli   obiettivi   di
contenimento  e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' al
fine  di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni
e  servizi  nel  rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i
commi  158,  159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il
coordinamento della finanza pubblica.


Aggregazione  di  enti  locali  per  l'acquisto  di  beni e servizi a
                         rilevanza regionale

   158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
promosse  anche  ai  sensi  dell'articolo  59 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  espletano  le funzioni di centrali di committenza in
favore  delle  amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi
sede   nel  medesimo  ambito  territoriale.  In  particolare  operano
valutazioni   in   ordine   alla  utilizzabilita'  delle  convenzioni
stipulate  o  degli  acquisti  effettuati  ai  fini  del rispetto dei
parametri  di  qualita-prezzo  di cui all'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.


   Adesione a convenzioni o acquisto autonomo in base a parametri

   159.  Resta  salva  la facolta' delle amministrazioni e degli enti
regionali  o  locali  di  aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo  26  della  legge  23  dicembre 1999, a. 488, ovvero di
procedere  ad  acquisti  in  via  autonoma nel rispetto dei parametri
stabiliti al comma 7 dello stesso articolo 26.


                        Supporto della Consip

   160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli
enti  locali  e  gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
consulenza   e  del  supporto  della  CONSIP  Spa,  anche  nelle  sue
articolazioni  territoriali,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 172,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


   Sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici-SIOPE

   161.  Sono  tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo
28,  commi  3,  4  e  5,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, le
amministrazioni   inserite   nel   conto   economico   consolidato  e
individuate   nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT  in
applicazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1, comma 5, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica agli organi costituzionali.


                           Fondo montagna

   162.  Per  il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.


Imposta  sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da
     enti territoriali versamento diritto ed enti territoriali.

   163.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Per  i  proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali  ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre
1994,  n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2.
Tale  imposta  spetta  agli  enti  territoriali  emittenti ed e' agli
stessi  versata  con  le  modalita'  di  cui  al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".


           Semplificazioni contabili per i piccoli comuni

   164.  La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.


   Proroga sospensioni addizionali IRAP/IRE salvo deficit sanita'

   165. Al comma 61 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti:
"31 dicembre 2006".


   Controlli Corte dei conti: relazione sul bilancio di previsione

   166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  gli  organi degli enti
locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti
sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei conti una relazione
sul  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  di  competenza  e  sul
rendiconto dell'esercizio medesimo.


               Linee guida e contenuti delle relazioni

   167.  La  Corte  dei conti definisce unitariamente criteri e linee
guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma  166,  che,  in  ogni  caso, deve dare conto del rispetto degli
obiettivi   annuali   posti   dal   patto   di   stabilita'  interno,
dell'osservanza  del  vincolo  previsto  in  materia di indebitamento
dall'articolo  119,  ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave
irregolarita'   contabile   e   finanziaria   in  ordine  alle  quali
l'amministrazione  non  abbia adottato le misure correttive segnalate
dall'organo di revisione.


Conseguenze  in  caso  di  comportamenti  difformi da sana e prudente
                              gestione

   168.  Le  sezioni  regionali  di  controllo della Corte dei conti,
qualora  accertino,  anche sulla base delle relazioni di cui al comma
166,  comportamenti  difformi  dalla  sana  gestione finanziaria o il
mancato  rispetto  degli  obiettivi  posti  con  il  patto,  adottano
specifica  pronuncia  e  vigilano  sull'adozione  da  parte dell'ente
locale  delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli
e  limitazioni  posti  in  caso  di mancato rispetto delle regole del
patto di stabilita' interno.


     Possibilita' per la Corte dei conti di avvalersi di esperti

   169.  Per  l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168,
la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi della collaborazione di esperti
anche  estranei  alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di
dieci  unita',  particolarmente qualificati nelle materie economiche,
finanziarie  e  statistiche,  nonche',  per le esigenze delle sezioni
regionali  di  controllo  e  sino  al  completamento  delle procedure
concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino
ad  un  massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze
economiche  ovvero  di  diploma  di  ragioniere e perito commerciale,
collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.


Obbligo,  anche  per  il  SSN, di trasmettere alla Corte dei conti la
                relazione sul bilancio di previsione

   170.  Le  disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale. Nel caso di enti di cui al
presente  comma  che  non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai
sensi  del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla
regione interessata per i conseguenti provvedimenti.


               Integrazione delle previsioni di spesa

   171.  All'articolo  2  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
    "3-bis.  Nella  formulazione  delle  previsioni di spesa si tiene
conto  degli  esiti  del  controllo eseguito dalla Corte dei conti ai
sensi  dell'articolo  3,  commi  4 e seguenti, della legge 14 gennaio
1994,  n.  20.  Nelle  note  preliminari della spesa sono indicate le
misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti".


               Comunicazione relazione Corte dei conti

   172.  All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo  le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: ",
entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,".


                 Controllo successivo per consulenze

   173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo
superiore  a  5.000  euro  devono  essere  trasmessi  alla competente
sezione   della   Corte  dei  conti  per  l'esercizio  del  controllo
successivo sulla gestione.


Interpretazione   autentica   su   azioni  a  tutela  della  garanzia
                            patrimoniale

   174.  Al  fine  di realizzare una piu' efficace tutela dei crediti
erariali,  l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio
decreto  13  agosto  1933,  n.  1038,  si interpreta nel senso che il
procuratore  regionale  della  Corte  dei  conti  dispone di tutte le
azioni  a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura
civile,   ivi  compresi  i  mezzi  di  conservazione  della  garanzia
patrimoniale  di  cui  al  libro  VI,  titolo III, capo V, del codice
civile.


           Assunzioni di personale per la Corte dei conti

   175.  Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
di  cui  ai  commi  da  166  a  174,  la Corte dei conti puo' avviare
apposito  concorso  pubblico su base regionale per il reclutamento di
un  contingente  complessivo  non  superiore  a  cinquanta  unita' di
personale   amministrativo  a  tempo  indeterminato  dell'area  C  in
possesso  di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali,
da  destinare  alle  sezioni  regionali  di controllo. Le conseguenti
assunzioni  sono  disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


Adeguamento  delle  risorse  contrattuali  per il biennio 2004-2005 a
         seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005

   176.  Ai  fini  di  quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall'articolo  3,  comma  46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall'articolo  1,  comma  88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2006,  di  390  milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'.


      Incremento risorse finanziarie per forze armate e polizia

   177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre  2003,  n.  350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre   2004,   n.  311,  per  i  miglioramenti  economici  e  per
l'incentivazione  della  produttivita' al rimanente personale statale
in  regime  di  diritto  pubblico  riferite al biennio 2004-2005 sono
incrementate  di  155  milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con
specifica  destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.


Assunzioni  da  parte  del  bilancio  statale,  dei maggiori oneri di
       personale di enti diversi dell'amministrazione statale

   178.  In  deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  i maggiori oneri di
personale    del    biennio    contrattuale    2004-2005    derivanti
dall'attuazione  del  protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e
dalle  organizzazioni  sindacali  il 27 maggio 2005, per il personale
dipendente  da  amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione  statale, sono posti a carico del bilancio dello
Stato  per  un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2006. La presente disposizione non si applica alle regioni
a  statuto  speciale,  alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche'  agli  enti  locali  ricadenti  nel  territorio delle regioni
Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica il comma 182.


      Riparto delle risorse per personale pubblico non statale

   179.  Al  riparto  delle  risorse  indicate  al  comma  178 tra le
amministrazioni   dei  comparti  interessati  si  provvede,  dopo  la
sottoscrizione  dei  rispettivi  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro,  sulla  base  delle  modalita'  e  dei  criteri  che  saranno
definiti,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.


                       Variazioni di bilancio

   180.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.


              Importo massimo per rinnovi contrattuali

   181.  Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli
oneri  contributivi  e  dell'IRAP  di  cui  al decreto legislativo 15
dicembre  1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo  di  cui  all'articolo  11, comma 3, lettera h) della legge 5
agosto 1978, n. 468.


Concorso  aggiuntivo  per  oneri  per  personale  enti  del  servizio
                         sanitario nazionale

   182.  Per  le  finalita' indicate al comma 178, in deroga a quanto
stabilito  dall'intesa  Stato-regioni  del  23  marzo 2005, attuativa
dell'articolo  1,  comma  173,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del  7  maggio  2005,  il concorso dello Stato al finanziamento della
spesa  sanitaria  e'  incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni
di' euro a decorrere dal 2006.


        Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007

   183.  Per  il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48,
comma  1,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti  a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale  sono  quantificati complessivamente in 222 milioni di euro
per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.


 Risorse per personale di diritto pubblico forze-armate e di polizia

   184.  Per  il  biennio  2006-2007,  le risorse per i miglioramenti
economici  del  rimanente  personale  statale  in  regime  di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per
l'anno  2006  e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
specifica  destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro
per  il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


              Importo massimo per rinnovi contrattuali

   185.  Le  somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di  cui  all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468.


Oneri a carico dei singoli bilanci per personale pubblico non statale

   186.  Per  il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed  enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale, gli oneri
derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche'
quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale  di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede  di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, i
comitati  di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
risorse,  attenendosi  ai  criteri  previsti  per  il personale delle
amministrazioni  dello  Stato  di  cui  al  comma  183. A tale fine i
comitati  di  settore  si  avvalgono  dei  dati disponibili presso il
Ministero  dell'economia  e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni  in  sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.


Utilizzo  del  personale  a  tempo  determinato  o in convenzione nel
limite  massimo  del  60%  rispetto  a spese del 2003. Esclusione dal
                       limite per alcuni enti

   187.  A  decorrere  dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di  cui  agli  articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  gli enti pubblici non
economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui  all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a
tempo   determinato   o  con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento
della  spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il
comparto  scuola  e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione   artistica   e  musicale  trovano  applicazione  le
specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di
cui  al  presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale.


Esclusione   dal   limite  per  progetti  di  ricerca  e  innovazione
                             tecnologica

   188.  Per  gli  enti  di  ricerca, l'Istituto superiore di sanita'
(ISS),  l'Istituto  superiore  per  la prevenzione e la sicurezza del
lavoro  (ISPESL),  l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR),
l'Agenzia  italiana  del  farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA),  nonche'  per  le  universita'  e  le  scuole  superiori  ad
ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono  fatte  comunque  salve  le  assunzioni a tempo determinato e la
stipula  di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione  di  progetti  di  ricerca  e di innovazione tecnologica
ovvero  di  progetti  finalizzati  al  miglioramento di servizi anche
didattici  per  gli  studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci  di  funzionamento  degli  enti  o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.


Limitazione  delle  risorse  dei  fondi destinati alla contrattazione
                             integrativa

   189.  A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi
per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo  70,  comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  delle  universita',  determinato  ai  sensi delle
rispettive  normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per  l'anno  2004  come  certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo  48,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e,  ove  previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.


        Necessita' della compatibilita' economica-finanziaria

   190.  E'  fatto  divieto  di  costituire  i  fondi  in  assenza di
certificazione,  da  parte  degli organi di controllo di cui al comma
189, della compatibilita' economico-finanziaria dei fondi relativi al
biennio precedente.


         Incremento dei fondi per contrattazione integrativa

   191.  L'ammontare  complessivo  dei fondi puo' essere incrementato
degli  importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che
non risultino gia' confluiti nei fondi dell'anno 2004.


         Risorse aggiuntive comprensive degli oneri riflessi

   192.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2006, al fine di uniformare i
criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad
essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi
quelli  a  carico  delle  amministrazioni,  anche se di pertinenza di
altri capitoli di spesa.


                  Risorse per progressioni interne

   193.   Gli   importi  relativi  alle  spese  per  le  progressioni
all'interno  di ciascuna area professionale o categoria continuano ad
essere  a  carico  dei  pertinenti  fondi  e sono portati, in ragione
d'anno,  in  detrazione  dai  fondi  stessi  per  essere assegnati ai
capitoli  stipendiali  fino  alla  data  del  passaggio  di area o di
categoria  dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal
servizio  a  qualsiasi  titolo  avvenuta.  A decorrere da tale data i
predetti  importi  sono  riassegnati,  in base alla vigente normativa
contrattuale, ai fondi medesimi.


     Modalita' di finanziamento della contrattazione integrativa

   194.   A   decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  le  amministrazioni
pubbliche,   ai   fini   del   finanziamento   della   contrattazione
integrativa,  tengono  conto  dei  processi di rideterminazione delle
dotazioni  organiche  e degli effetti delle limitazioni in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato.


       Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi

   195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato
e  concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento  dei  saldi  di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.


                   Compiti dei revisori dei conti

   196.  Il  collegio  dei revisori di ciascuna amministrazione, o in
sua  assenza  l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla
corretta applicazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai
fini  di  quanto  previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  in ordine alla
nullita' ed inapplicabilita' delle clausole contrattuali difformi.


Riduzione  del  10%  della spesa per straordinari rispetto a 2004 con
esclusione  delle forze di polizia, protezione penitenziaria e vigili
                              del fuoco

   197.  Per  il  triennio  2006-2008, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
delle  Agenzie  fiscali  di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono
ridotti  del  10  per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso
titolo  nell'anno  2004  alle  singole amministrazioni con esclusione
degli   stanziamenti   relativi  all'amministrazione  della  pubblica
sicurezza  per  i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza  pubblica,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, al
personale  del  Dipartimento  della  protezione  civile, al personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il
personale  impegnato  nei  settori  operativi  ed all'amministrazione
della  giustizia  per  i  servizi istituzionali a turno di custodia e
sorveglianza  dei  detenuti  e  degli  internati  e  per i servizi di
traduzione  dei  medesimi nonche' per la trattazione dei procedimenti
penali relativi a fatti di criminalita' organizzata.


Concorso  delle  regioni  e  degli  enti locali al contenimento degli
                         oneri di personale

   198.  Le  amministrazioni  regionali  e  gli  enti  locali  di cui
all'articolo  2,  commi  1  e  2,  del  testo unico di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, nonche' gli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  fermo restando il conseguimento delle economie
di  cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
pubblica  adottando  misure  necessarie  a  garantire che le spese di
personale,   al   lordo   degli   oneri   riflessi   a  carico  delle
amministrazioni  e  dell'IRAP,  non  superino per ciascuno degli anni
2006,   2007  e  2008  il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito  dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa, o che presta servizio con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.


Esclusione  di  alcune  voci dal computo degli oneri di personale per
                           gli enti locali

   199.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  198,  le  spese  di
personale sono considerate al netto:
    a)  per  l'anno  2004  delle spese per arretrati relativi ad anni
precendenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
    b)  per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008  delle spese
derivanti  dai  rinnovi  dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente all'anno 2004.


Indicazioni  per  il  contenimento degli oneri per il personale degli
                             enti locali

   200.  Gli  enti  destinatari  del comma 198, nella loro autonomia,
possono  fare  riferimento,  quali  indicazioni  di  principio per il
conseguimento  degli  obiettivi di contenimento della spesa di cui al
comma   198,   alle   misure  della  presente  legge  riguardanti  il
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti
all'utilizzo  di  personale  a  tempo determinato, nonche' alle altre
specifiche misure in materia di personale.


Eventuale   riduzione   dei   costi  di  funzionamento  degli  organi
                            istituzionali

   201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo
unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
altresi'  concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma
198  attraverso  interventi  diretti  alla  riduzione  dei  costi  di
funzionamento  degli  organi  istituzionali,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  82,  comma  11,  del  medesimo  testo  unico di cui al
decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e delle altre disposizioni
normative vigenti.


        Utilizzo di economie di spesa per oneri contrattuali

   202.   Al  finanziamento  degli  oneri  contrattuali  del  biennio
2004-2005  concorrono  le  economie  di spesa di personale riferibili
all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.


        Economie degli enti del servizio sanitario nazionale

   203.   Per   gli   enti   del  Servizio  sanitario  nazionale,  le
disposizioni  del  comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento
dell'intesa  Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo
1,  comma  173,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di
tali  disposizioni nonche' di quelle previste per i medesimi enti del
Servizio  sanitario  nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della
legge  30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo
tecnico  per  la  verifica  degli  adempimenti di cui all'articolo 12
della  medesima  intesa,  ai  fini del concorso da parte dei predetti
enti  al  rispetto  degli  obblighi  comunitari ed alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


               Verifica del rispetto degli adempimenti

   204.  Alla  verifica  del  rispetto degli adempimenti previsti dal
comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  le  province,  i  comuni con popolazione superiore a
30.000  abitanti  e  le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000  abitanti,  attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per
gli   altri   enti   destinatari   della  norma  attraverso  apposita
certificazione,  sottoscritta  dall'organo di revisione contabile, da
inviare  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.


       Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi

   205.  Per  le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi.


          Principi di coordinamento della finanza pubblica

   206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi
fondamentali  del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.


Questa  percentuale  dell'importo  a base di gara per opere pubbliche
        comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali

   207. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e  successive modificazioni, che prevede la possibilita' di ripartire
una  quota  percentuale  dell'importo  posto  a  base  di gara tra il
responsabile  unico del progetto e gli incaricati della redazione del
progetto,  del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo,  nonche'  tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso
che   tale   quota  percentuale  e'  comprensiva  anche  degli  oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione.


Contenimento oneri personale avvocatura interna delle amministrazioni
                              pubbliche

   208.   Le   somme  finalizzate  alla  corresponsione  di  compensi
professionali  comunque  dovuti  al personale dell'avvocatura interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali  sono  da considerare comprensive degli oneri riflessi a
carico del datore di lavoro.


    Norma interpretativa sul trasferimento di sede dei magistrati

   209.  L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni,  si  interpreta nel senso che ai fini del mutamento di
sede   la   domanda  o  la  disponibilita'  o  il  consenso  comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di
servizio  e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio
economico   previsto  dalla  citata  disposizione,  come  domanda  di
trasferimento di sede.


                 Base di calcolo per equo indennizzo

   210.  Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  per la determinazione
dell'equo  indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica
riconosciuta  dipendente  da causa di servizio si considera l'importo
dello  stipendio  tabellare  in  godimento alla data di presentazione
della  domanda,  con  esclusione  di  tutte le altre voci retributive
anche aventi carattere fisso e continuativo.


 Clausola di salvaguardia per domande antecedenti al 1° gennaio 2006

   211.  La  disposizione  di  cui  al  comma  210  non si applica ai
dipendenti  che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data
del l° gennaio 2006.


Proroga  divieto  di aggiornamento di indennita', compensi, grafiche,
                emolumenti, e dell'assegno di confine

   212.  L'articolo  36  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi'
come  interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.


                 Sospensione indennita' di trasferta

   213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma,
della  legge  26  luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma,
del  decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513,
l'indennita'   supplementare  prevista  dal  primo  e  secondo  comma
dell'articolo  14  della  legge  18  dicembre  1973,  n. 836, nonche'
l'indennita'   di   cui   all'articolo   8  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse
le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e  nei  provvedimenti  di  recepimento  degli  accordi sindacali, ivi
compresi  quelli  relativi  alle  carriere  prefettizia e diplomatica
nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in
quelli  di recepimento dello schema di concertazione per il personale
delle Forze armate.


Soppressione  indennita'  di  trasferta  anche per le amministrazioni
                        pubbliche e gli enti

   214.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  e  gli  enti  di  cui  all'articolo  70, comma 4, del
medesimo  decreto  legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova
diretta  applicazione  il  comma  213, adottano, anche in deroga alle
specifiche  disposizioni  di  legge  e  contrattuali,  le conseguenti
determinazioni  sulla  base  dei  rispettivi ordinamenti nel rispetto
della propria autonomia organizzativa.


Cristallizzazione degli importi collegati ad indennita' di trasferta

   215.   Tutte   le  indennita'  collegate  a  specifiche  posizioni
d'impiego   o   servizio  o  comunque  rapportate  all'indennita'  di
trasferta,  comprese  quelle  di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86,
all'articolo  13  della  legge  2  aprile  1979,  n. 97, e successive
modificazioni,  e  all'articolo  2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
restano  stabilite  nelle misure spettanti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.


                   Rimborso spese per viaggi aerei

   216.  Ai  fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  che  si  reca  in  missione  o  viaggio  di  servizio
all'estero,  il  rimborso  delle spese di viaggio in aereo spetta nel
limite  delle  spese  per  la classe economica. E' abrogato il quinto
comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.


              Indennita' di missione del personale MAE

   217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni, e' abrogato.