Avvertenza Il testo delle note qui plubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato. Art. 1 Risultati diferrenziali del bilancio dello Stato 1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 4698, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro, per l'anno finanziario 2006. Livello massimo del saldo netto da finanziare e ricorso al mercato 2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro. Livelli di ricorso al mercato 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Destinazioni delle maggiori entrate 4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Destinazione proventi di dismissione immobili 5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi 6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. Limiti all'assunzione di impegni di spesa 7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile. Possibilita' di disporre variazione compensative 8. Per assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Contenimento delle spese per incarichi di consulenza 9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di rappresentanza 10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'. Contenimento delle spese per auto di rappresentanza 11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. Adeguamento ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005 12. Le disposizioni di cui ai commi 9, lO e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Rideterminazione delle dotazioni finanziarie relative ad investimenti fissi lordi 13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. Contenimento della spesa per i centri di accoglienza e di permanenza temporanea 14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto. Istituzione fondo per i trasferimenti correnti alle imprese 15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie. Relazione annuale al Parlamento 16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unita' previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente. Istituzione fondo per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali 17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. Incremento fondo funzionamento della Corte dei Conti 18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro. Conferma stanziamenti per il sostegno dell'emittenza locale 19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006. Riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa da far affluire ad appositi fondi per una maggiore flessibilita' del bilancio 20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualita' ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonche' a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione. Possibilita' di sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o emissione di titoli di pagamento 21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche' spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attivita' non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro e' comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonche' alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilita' dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa. Acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni 22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno L'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantita' fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Limiti all'acquisizione di immobili per le amministrazioni dello Stato 23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio. Limiti all'acquisizione di immobili per gli enti territoriali 24. Per garantire effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita'. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti. Deroghe ai limiti di acquisizione immobili 25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili. Monitoraggio compravendita immobili 26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione e' inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilita'. Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'Interno per acquisto beni e servizi 27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'Interno per esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine 28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'armo 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. Istituzione di un fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri 29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione. Prosecuzione degli interventi per crisi aziendali 30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di prosecuzione dei predetti interventi. Interessi dovuti a Poste Italiane S.p.a. 31. 11 Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalita' di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005. Limiti ai pagamenti per spese di investimento ANAS S.p.a. 32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro. Limite alle erogazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica 33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati . Limitazione pagamenti per investimenti fissi lordi 34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. Limitazione pagamenti sulle contabilita' speciali 35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005. Deroga per emergenze aree depresse e innovazione tecnologiche 36. La disposizione di' cui al comma 35 non si applica alle contabilita' speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilita' speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilita' speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilita' speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica. Richieste di deroghe alle limitazioni 37. 1 soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, e' disposto con decreto dirigenziale. Versamento, all'entrata del 60% dalle somme giacenti da oltre un anno sulle contabilita' speciali 38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento puo' essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Adempimenti sostitutivi delle tesorerie dello Stato 39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze. Istituzione di un fondo per restituzioni parziali 40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 e' contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Rideterminazione della quota da restituire allo Stato da parte dell'Istituto per il credito sportivo 41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, e' rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. IVA 10% su energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica. 42. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunitaeuropea. Trasferimento delle funzioni degli uffici metrici alle Camere di commercio 43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Finanziamento delle funzioni trasferite 44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fuoriuscita delle Camere di commercio dalla tesoreria unica 45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilita' speciali di tesoreria unica e' disposto in cinque annualita' entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010. Limitazione alla riassegnazione delle entrate 46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. Riassegnazione di parte del gettito del contributo unificato per le esigenze della giustizia amministrativa 47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006. Versamento all'entrata di somme accantonate da enti pubblici 48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 deI 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. Divieto di approvazione dei bilanci degli enti inadempienti 49. E' fatto divieto alle Autorita' vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48. Istituzione di un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali 50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Convenzioni per dematerializzare la corrispondenza delle PP.AA. 51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrita' legale del contenuto, la marca temporale e l'identita' dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facolta' di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformita' del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformita' all'originale e' assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Riduzione del 10% delle indennita' di membri del Parlamento nazionale ed europeo 52. Le indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennita' mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,n. 384. Riduzione del 10% trattamento economico dei Sottosegretari 53. E' altresi' ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Riduzione del 10% delle indennita' dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali 54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunita' montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunita' montane; c) le utilita' comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui lettere a) e b) in ragione della carica rivestita. Limite ai futuri incrementi dei trattamenti economici 55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53. Riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza 56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Limite all'incremento delle spese per incarichi di consulenza 57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56. Riduzione del 10% delle indennita' dei componenti di organi collegiali 58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del lO per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Limite a futuri incrementi delle indennita' 59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58. Riduzione del 10% dei compensi o indennita' dovuti a componenti delle strutture Ministero economia e finanze 60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonche' agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennita' di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e' ridotta del 1O per cento e non puo' essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Relazione al Ministero economia e finanze 61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari. Riduzione del 10% dei compensi agli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL 62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005. Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei compensi 63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonche' le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Inapplicabilita' della riduzione agli enti territoriali e del SSN 64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Parziale finanziamento delle Authorities tramite mercato di riferimento 65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive. Norme transitorie per l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'l,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera. Disposizioni per l'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici 67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalita' e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' disciplinata l'attribuzione alla medesima autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione. Abrogazione di norme incompatibili 68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati. Finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 69. Dopo il comma 7 dell'articolo 1O della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' inserito il seguente: "7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuazioni dovute dalle imprese all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all' 1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione". Controversie in materia di lavori pubblici 70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla seguente: "mille". Corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale 71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici. Autofinanziamento delle agenzie fiscali 72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: "2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica". Finanziamento Agenzie fiscali per il 2006 73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio", sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente. Modalita' di finanziamento delle Agenzie fiscali a partire dal 2007. 74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento. Correttivi alle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali 75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74. Conferma di precedenti disposizioni normative 76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni. Decreto di variazione delle percentuali per il finanziamento delle Agenzie fiscali 77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unita' previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4. Contributi pluriennali per investimenti infrastrutturali 78. E autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti: a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrica relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili; c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e corrclata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese", in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili; f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; g) realizzazione delle opere di cui al "sistema accessibilita' della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni; h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita' portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a l0 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili; l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all' 1 per cento delle risorse disponibili; m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS; n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilita' di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all' 1 ,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo; o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonche' gli interventi di restauro della Domus Aurea. Incorporazione di infrastrutture S.p.a. nella Cassa depositi e prestiti 79. Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali. Conferma validita' atto costitutivo della CDP 80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni. Conferma svolgimento attivita' connesse a finanziamenti ISPA 81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attivita' connesse agli interventi finanziari intrapresi da infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti di Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato. Regime giuridico e fiscale delle attivita' svolte da ISPA 82. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato. Semplificazione delle formalita' per incorporazione ISPA 83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'. Interventi nel settore ferroviario "Sistema alta velocita/alta capacita'" 84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocita/alta capacita'", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, nonche' delle attivita' e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, e' concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a societa' del gruppo un ulteriore contributo guindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Esclusione dei contributi pluriennali dalle procedure cautelari e di esecuzione forzata 85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "di procedure" sono inserite le seguenti: "cautelari, di esecuzione forzata e". Trasformazione del finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali in contributo in conto impianti 86. Il finanziamento concesso al Gestore dell' infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene. Ammortamento del costo degli investimenti infrastrutturali ferroviari 87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento della infrastruttura medesima, e' ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione", sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita' di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86. Regime dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.a. 88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 , n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente comma: "6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformita' alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa' possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3 comma 1 , lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra indicata". Trasferimento rapporti giuridici di enti pubblici in liquidazione alla societa' liquidatrice 89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono essere svolte piu' proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione e' stata affidata ad una societa' direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' trasferito alla societa' stessa. Le attivita' ed i rapporti giuridici attivi e passivi cosi' trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della societa'. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria societa' specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' di cui al presente comma. L'onere della predetta relazione di stima e' a carico della societa' di cui al presente comma. Conferma della validita' della garanzia dello Stato per il soddisfacimento dei creditori 90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della societa' di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilita' continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione. Conferma della validita' delle disposizioni normative 91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma l-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonche', sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalita' tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90. Contributo pluriennale per Fiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova 92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78. Contributo per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza 93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonche' per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonche' un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici armi per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche. Interventi per l'area di Malpensa 94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati," sono inserite le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purche' con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale". Contributi per la prosecuzione del programma di sviluppo e acquisizione delle fregate FREMM 95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. Contatto di programma tra Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane S.p.a. 96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 Rideterminazione per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di pace 97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Contributo per la cancellazione del debito dei Paesi altamente indicati 98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008. Contributo per iniziative sanitarie per Paesi in difficolta' 99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for lmmunization (IFFlm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008. Erogazione da parte della Protezione civile di contributi per la ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali 100. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, e' autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, e' concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume Po, sentita l'Autorita' di Bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise. Contributo per i campionati mondiali di ciclismo 101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori. Revisione di interventi infrastrutturali nella Regione Lombardia 102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e' sostituito dal seguente: "3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato". Autotrasporto: possibilita' di portare in compensazione il contributo al SSN sui premi RC 103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11 ,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilita' speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazione sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111. Albo autotrasportatori 104. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro. Premi INAIL autotrasporto 105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro. Deduzione spese non documentate autotrasporto 106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, e' autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006. Esonero contributi INPS per imprese autotrasporto 107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro. Istituzione del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell'autotrasporto merci 108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu' competitive sul mercato interno ed internazionale, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo. Semplificazione documentazione 109. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose per conto terzi". Innovazione 110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006". Requisiti transitori 111. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Soppressione credito di imposta su accisa gasolio 112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' abrogata. Copertura finanziaria disposizioni in materia di autotrasporto 113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede: a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato; b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Sicilia: Contributo di solidarieta' nazionale 114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2006 e' corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalita' e' corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. Proroghe agevolazioni in materia di accise 115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comnia 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Oli lubrificanti 116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi. Detrazione IRE per interventi a salvaguardia dei boschi 117. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". IRAP settore agricolo e pesca 118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento". Credito di imposta per personale imbarcato e sgravi contributivi per gli operatori della pesca costiera e nelle acque interne 119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, o 388. Arrotondamento piccola proprieta' contadina 120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2006. Detrazione IRE ristrutturazioni edilizie 121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007. Lavoratori frontalieri 122. All'articoLo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006". Limite esenzione IRE contributi assistenza sanitaria 123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di' cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. Clausola di salvaguardia 124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli. Inderabilita' IVA spese auto e moto 125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"; le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'85 per cento"; b) al comma 5, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". Esenzione imposte indirette Belice 126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 6 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006. Privatizzazione IPAB 127. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". Imposta di pubblicita' nei piccoli stadi 128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicita', in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla pubblicita' di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Deduzione fiscali per impianti distribuzione carburanti 129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Trasmissione della certificazione dei corrispettivi per via telematica all'Agenzia delle entrate 130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, e' inserito il seguente: "430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalita' di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 cd assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati". Plusvalenze pex 131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente ai periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni e' assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002. Modifica della procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con riferimento alle societa' esercenti servizi pubblici locali 132. All'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "degli importi delle" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle"; b) al comma 2, primo periodo, le parole: "delle minori imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti; "degli aiuti di cui al comma 1" e le parole; "dei tributi" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno"; al secondo periodo, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono inserite le seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'"; c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6"; d) al comma 5, primo periodo, le parole da: "L'Agenzia delle entrate" fino a: "degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,", le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6", le parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo le parole; "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di ogni altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono sostituite dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo, le parole: "delle imposte corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti corrisposti"; e) al comma 6, primo periodo, le parole: "del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,"; f) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parita' di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneita' al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attivita' non concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalita' dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere". Esclusione della possibilita' di rimborso a seguito di esenzione ICI immobili religiosi 133. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta". Proroga copertura integrale costo del servizio rifiuti 134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole; "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni". Consorzi interuniversitari 135. Per la valorizzazione delle attivita' di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi intenmiversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Completamento opere infrastrutturali riguardanti la Fiera di Milano 136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilita' al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilita' Fiera di Milano" previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilita' per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di curo per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 di 5 milioni di euro per l'anno 2008. Limite minimo per debenza debiti e crediti imposte sui redditi 137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non e' dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato. Patto di stabilita' interno: ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni 138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilita' interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Regioni a statuto ordinario: limite all'aumento delle spese correnti e in conto capitale 139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non puo' essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non puo' essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non puo' essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. Enti locali limite all'aumento delle spese correnti 140. Per gli stessi fini di cui al comma 139: a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono cosi' individuate: per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro; per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro; per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro; per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro; per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro; per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro; per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro; per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro; per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro; per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro; per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro; b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007. Limite alle spese in conto capitale 141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non puo' essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,l per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento. Esclusione di alcune tipologie di spese dal calcolo del limite alle spese correnti 142. 11 complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore; c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; e) spese per interessi passivi; f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio; h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti. Limite alle spese in conto capitale 143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) spese derivanti da concessioni di crediti; c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale. Possibilita' di eccedere i limiti previsti per spese in conto capitale se vi e' compensazione con parte corrente 144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140. Deroga ai limiti di spesa nei limiti da provenienti erogazioni liberali 145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. Deroga ai limiti di spesa nei limiti dei proventi da partecipazione al contrasto all'evasione fiscale 146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Cofinanziamenti UE 147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 e' calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Disposizioni per regioni a statuto speciale e provincie autonome 148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. Enti di nuova istituzione 149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno in cui e' disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. Conferma di alcune disposizioni del patto di stabilita' 2005 di contabilita' semplificate 150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: "i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti". Disposizioni di carattere previdenziale per i componenti autorita' indipendenti 151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "10 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006". Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 e' adottato entro il 15 gennaio 2006. Proroga compartecipazione degli enti locali al gettito IRE 152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006. Conferma della misura dei trasferimenti erariali agli enti locali 153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conferma dei contributi agli enti locali 154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006. Proroga termine approvazione bilanci enti locali 155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2006. Proroga disposizioni per la salvaguardia dei bilanci degli enti locali 156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. Acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali 157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilita' interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica. Aggregazione di enti locali per l'acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale 158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilita' delle convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualita-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Adesione a convenzioni o acquisto autonomo in base a parametri 159. Resta salva la facolta' delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, a. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 7 dello stesso articolo 26. Supporto della Consip 160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici-SIOPE 161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali. Fondo montagna 162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali versamento diritto ed enti territoriali. 163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Semplificazioni contabili per i piccoli comuni 164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Proroga sospensioni addizionali IRAP/IRE salvo deficit sanita' 165. Al comma 61 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2006". Controlli Corte dei conti: relazione sul bilancio di previsione 166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. Linee guida e contenuti delle relazioni 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarita' contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. Conseguenze in caso di comportamenti difformi da sana e prudente gestione 168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno. Possibilita' per la Corte dei conti di avvalersi di esperti 169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti puo' avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unita', particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonche', per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando. Obbligo, anche per il SSN, di trasmettere alla Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione 170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti. Integrazione delle previsioni di spesa 171. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti". Comunicazione relazione Corte dei conti 172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,". Controllo successivo per consulenze 173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. Interpretazione autentica su azioni a tutela della garanzia patrimoniale 174. Al fine di realizzare una piu' efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile. Assunzioni di personale per la Corte dei conti 175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti puo' avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unita' di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005 176. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. Incremento risorse finanziarie per forze armate e polizia 177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Assunzioni da parte del bilancio statale, dei maggiori oneri di personale di enti diversi dell'amministrazione statale 178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182. Riparto delle risorse per personale pubblico non statale 179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalita' e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Variazioni di bilancio 180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Importo massimo per rinnovi contrattuali 181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468. Concorso aggiuntivo per oneri per personale enti del servizio sanitario nazionale 182. Per le finalita' indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di' euro a decorrere dal 2006. Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Risorse per personale di diritto pubblico forze-armate e di polizia 184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Importo massimo per rinnovi contrattuali 185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Oneri a carico dei singoli bilanci per personale pubblico non statale 186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. Utilizzo del personale a tempo determinato o in convenzione nel limite massimo del 60% rispetto a spese del 2003. Esclusione dal limite per alcuni enti 187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Esclusione dal limite per progetti di ricerca e innovazione tecnologica 188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'. Limitazione delle risorse dei fondi destinati alla contrattazione integrativa 189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Necessita' della compatibilita' economica-finanziaria 190. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilita' economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente. Incremento dei fondi per contrattazione integrativa 191. L'ammontare complessivo dei fondi puo' essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino gia' confluiti nei fondi dell'anno 2004. Risorse aggiuntive comprensive degli oneri riflessi 192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa. Risorse per progressioni interne 193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi. Modalita' di finanziamento della contrattazione integrativa 194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi 195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi. Compiti dei revisori dei conti 196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullita' ed inapplicabilita' delle clausole contrattuali difformi. Riduzione del 10% della spesa per straordinari rispetto a 2004 con esclusione delle forze di polizia, protezione penitenziaria e vigili del fuoco 197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonche' per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalita' organizzata. Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale 198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Esclusione di alcune voci dal computo degli oneri di personale per gli enti locali 199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precendenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Indicazioni per il contenimento degli oneri per il personale degli enti locali 200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche' alle altre specifiche misure in materia di personale. Eventuale riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali 201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresi' concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti. Utilizzo di economie di spesa per oneri contrattuali 202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Economie degli enti del servizio sanitario nazionale 203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonche' di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Verifica del rispetto degli adempimenti 204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. Destinazione delle economie al miglioramento dei saldi 205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Principi di coordinamento della finanza pubblica 206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Questa percentuale dell'importo a base di gara per opere pubbliche comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali 207. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilita' di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale e' comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione. Contenimento oneri personale avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche 208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Norma interpretativa sul trasferimento di sede dei magistrati 209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilita' o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede. Base di calcolo per equo indennizzo 210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo. Clausola di salvaguardia per domande antecedenti al 1° gennaio 2006 211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del l° gennaio 2006. Proroga divieto di aggiornamento di indennita', compensi, grafiche, emolumenti, e dell'assegno di confine 212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008. Sospensione indennita' di trasferta 213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Soppressione indennita' di trasferta anche per le amministrazioni pubbliche e gli enti 214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa. Cristallizzazione degli importi collegati ad indennita' di trasferta 215. Tutte le indennita' collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennita' di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimborso spese per viaggi aerei 216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. E' abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Indennita' di missione del personale MAE 217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, e' abrogato.