IL DIRETTORE GENERALE
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi
contabili   internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi  regolamenti
adottati  dalla  Commissione  in  attuazione dell'art. 6 del medesimo
regolamento;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2003), ed in particolare
l'art.  25  recante  delega  al Governo per l'esercizio delle opzioni
previste dall'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 38, recante
l'esercizio  delle  opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)
n.  1606/2002  in  materia  di principi contabili internazionali e in
particolare  l'art.  9, comma 1, che dispone che i poteri della Banca
d'Italia   di  cui  agli  articoli 5,  comma  1,  e  45  del  decreto
legislativo  27 gennaio  1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti
di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'art. 2 che redigono il
bilancio  di  esercizio  o  il bilancio consolidato in conformita' ai
principi contabili internazionali, nel rispetto degli IAS/IFRS;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87, recante
attuazione  della  direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e
della  direttiva  89/117/CEE,  relativa  agli  obblighi in materia di
pubblicita'  dei  documenti  contabili  delle  succursali italiane di
intermediari  esteri,  e  in  particolare l'art. 3, l'art. 5, primo e
secondo comma, e l'art. 41;
  Visto   l'art.   1,  punto  14),  della  direttiva  2003/51/CE  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le
direttive  78/660/CE,  83/349/CE,  86/635/CE  e 91/674/CE relative ai
conti  annuali e consolidati di alcuni tipi di societa', delle banche
e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;
  Considerata  l'esigenza  di  integrare  la  disciplina  delle forme
tecniche   dei  bilanci  bancari  per  tenere  conto  dell'evoluzione
intervenuta  nella  operativita'  degli intermediari e per migliorare
l'efficacia   rappresentativa   dei   bilanci  e  il  loro  grado  di
comparabilita';
                              Dispone:
  Il  bilancio  dell'impresa  e  il bilancio consolidato delle banche
iscritte  nell'albo  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia
bancaria e creditizia) («banche») e delle societa' finanziarie di cui
all'art.  1,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari) sono
redatti  in  conformita'  dei  principi  contabili  internazionali  e
secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
Decorrenza:
  Le   istruzioni  allegate  si  applicano  a  partire  dal  bilancio
dell'impresa  relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre
2006  e  dal  bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso o in
corso  al  31 dicembre  2005.  Le  banche  e  le societa' finanziarie
capogruppo   dei   gruppi  bancari  possono  applicare  le  anzidette
istruzioni a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
  Le  istruzioni  relative  al  bilancio  consolidato  nonche' quelle
concernenti  la  pubblicita' dei documenti contabili delle succursali
italiane di banche estere sostituiscono quelle emanate con precedenti
provvedimenti  del  15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio
2002  a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2005.
  Le  istruzioni  relative  al  bilancio  dell'impresa  sostituiscono
quelle  emanate  con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del
7 agosto  1998  e  del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
    Roma, 22 dicembre 2005
                                       Il direttore generale: Desario