IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  17 febbraio  2005, 13 giugno 2005 e 1° settembre
2005   con   i   quali  la  validita'  dell'autorizzazione  triennale
rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  Istituto  Parma
Qualita'  -- Istituto consortile per il controllo e la certificazione
di  conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e
designazione  protetta  con  decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata
fino al 4 febbraio 2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  "«Prosciutto  di  Parma»", allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
7 giugno 2005, protocollo n. 62845;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di
Parma"»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo di centoventigiorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 11 marzo 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
Istituto  Parma Qualita' - -Istituto consortile per il controllo e la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione  e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma),
via  Roma  n.  82/b-82/c  con  decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto di
Parma»"  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno  1996, gia' prorogata con decreti 17 febbraio
2005,  13 giugno 2005 e 1° settembre 2005, e' ulteriormente prorogata
di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2006.