IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto  il  verbale  di accordo in data 11 luglio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80,  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario di Stato on.
Pasquale  Viespoli, tra la regione Lazio, le organizzazioni datoriali
e  le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori, in cui, considerato
l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  delle  filiere  produttive dei
settori  tessile,  abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende
ubicate nella regione Lazio, viene prevista la concessione, in deroga
alla  normativa  ordinaria  vigente,  del trattamento di integrazione
salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati
settori;
  Visto  il  limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale
dell'11 luglio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle
condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo
ministeriale   dell'11 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella
regione Lazio:
    a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre
2005,  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale e di
mobilita'  in  favore  dei dipendenti delle imprese artigiane che non
rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della
legge  n.  223/1991  o  delle  imprese  industriali  fino  a quindici
dipendenti  dei settori indicati nelle premesse ubicate nella regione
Lazio;
    b) in  via  subordinata,  che  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  puo' essere erogato o prorogato alle imprese
industriali   con   piu'  di  quindici  dipendenti  che  non  possono
utilizzare  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di ammortizzatori
sociali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 11 luglio 2005,
e'  concesso,  fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  nei confronti dei lavoratori dipendenti
delle  imprese  artigiane,  che non rientrano nella disciplina di cui
all'art.  12,  commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese
industriali  fino  a  quindici dipendenti operanti nei settori di cui
alle premesse.