IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto il verbale di accordo in data 12 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Liguria, Provincia di Savona, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi e le ripercussioni sull'indotto derivanti dalla crisi della Ferrania in A.S. nella regione Liguria, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori del citato settore; Visto il limite di spesa di 2 milioni di euro fissato nel verbale del 12 luglio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 12 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel citato indotto nella regione Liguria: a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salaria e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti appartenenti all'indotto Ferrania A.S. della regione Liguria; b) in via subordinata, che il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato o prorogato alle imprese industriali con piu' di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005, e' concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti appartenenti all'indotto Ferrania in A.S. della regione Liguria.