IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio 2005, n. 80;
  Visto  il  verbale  di accordo in data 12 luglio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80,  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario di Stato on.
Pasquale  Viespoli,  tra  la regione Liguria, Provincia di Savona, le
organizzazioni   datoriali   e   le   organizzazioni   sindacali  dei
lavoratori,  in  cui,  considerato  l'aggravarsi  e  le ripercussioni
sull'indotto  derivanti  dalla  crisi  della  Ferrania  in A.S. nella
regione  Liguria,  viene  prevista  la  concessione,  in  deroga alla
normativa   ordinaria   vigente,   del  trattamento  di  integrazione
salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori del citato
settore;
  Visto  il  limite di spesa di 2 milioni di euro fissato nel verbale
del 12 luglio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle
condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo
ministeriale   del  12 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese  operanti nel citato indotto nella regione
Liguria:
    a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre
2005,  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salaria e di
mobilita'  in  favore  dei dipendenti delle imprese artigiane che non
rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della
legge  n.  223/1991  o  delle  imprese  industriali  fino  a quindici
dipendenti  appartenenti  all'indotto  Ferrania  A.S.  della  regione
Liguria;
    b) in  via  subordinata,  che  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  puo' essere erogato o prorogato alle imprese
industriali   con   piu'  di  quindici  dipendenti  che  non  possono
utilizzare  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di ammortizzatori
sociali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 12 luglio 2005,
e'  concesso,  fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  nei confronti dei lavoratori dipendenti
delle  imprese  artigiane,  che non rientrano nella disciplina di cui
all'art.  12,  commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese
industriali  fino  a  quindici  dipendenti  appartenenti  all'indotto
Ferrania in A.S. della regione Liguria.