IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                           di Alessandria

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile che attribuisce
all'autorita'  di  vigilanza  la  facolta'  di sciogliere le societa'
cooperative  e  gli  enti  mutualistici  che  non perseguono lo scopo
mutualistico  o  non  sono in condizione di raggiungere gli scopi per
cui  sono  stati  costituiti o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  d'esercizio  o  non  hanno compiuto atti di
gestione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali che ha conservato, in via transitoria, alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza della cooperazione;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui e'
stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro
degli  scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative senza la nomina
del commissario liquidatore;
  Viste  le risultanze della revisione effettuata nei confronti della
societa'  cooperativa  appresso indicata dalle quali si rileva che la
medesima   trovasi  nelle  condizioni  previste  dal  succitato  art.
2545-septiesdecies  del  codice civile senza rapporti patrimoniali da
definire;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella  riunione  del  15 maggio  2003  concernente
l'adozione  dei  provvedimenti  di scioglimento d'ufficio di societa'
cooperative;
  Rilevato  che per la societa' cooperativa sottoelencata ricorrono i
presupposti di cui al predetto parere;
  Vista  la comunicazione di inesigibilita' resa ai sensi del decreto
legislativo  n.  112  del  13 aprile  1999  dal locale Concessionario
riscossione  tributi  relativa  al mancato recupero del contributo di
revisione per i bienni 1999/2000 e 2001/2002;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto   1990,  n.  241  relativa  all'avvio  del  procedimento  di
scioglimento  d'ufficio,  senza  nomina  del commissario liquidatore,
della societa' cooperativa di seguito indicata;
  Considerato   che   alla   data  odierna  non  risultano  pervenute
opposizioni  da  terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento
d'ufficio,  ne'  domande intese ad ottenere la nomina del commissario
liquidatore;
                              Decreta:

  La  societa' cooperativa «Tertium Millennium S.c.r.l.», con sede in
Alessandria,  via  Pontida n. 12, costituita in data 30 novembre 1996
con  atto a rogito notaio Roberto Gabei, repertorio n. 171912, codice
fiscale  e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 95005120068,
R.E.A.  n.  195825,  e' sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies
del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Alessandria, 10 gennaio 2006
                                   Il direttore provinciale: Esposito