IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                           di Alessandria

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile che attribuisce
all'autorita'  di  vigilanza  la  facolta'  di sciogliere le societa'
cooperative  e  gli  enti  mutualistici  che  non perseguono lo scopo
mutualistico  o  non  sono in condizione di raggiungere gli scopi per
cui  sono  stati  costituiti o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  d'esercizio  o  non  hanno compiuto atti di
gestione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali che ha conservato, in via transitoria, alle
Direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza della cooperazione;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui e'
stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della Cooperazione del
6 marzo  1996  di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro
degli  scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative senza la nomina
del commissario liquidatore;
  Vista  la  relazione  di  mancata  revisione  da cui risulta che la
societa'  cooperativa  appresso  indicata  trovasi  nelle  condizioni
previste  dal  succitato  art.  2545-septiesdecies  del codice civile
senza rapporti patrimoniali da definire;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella  riunione  del  15 maggio  2003  concernente
l'adozione  dei  provvedimenti  di scioglimento d'ufficio di societa'
cooperative;
  Rilevato  che per la societa' cooperativa sottoelencata ricorrono i
presupposti di cui al predetto parere;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto   1990,  n.  241  relativa  all'avvio  del  procedimento  di
scioglimento  d'ufficio,  senza  nomina  del commissario liquidatore,
della societa' cooperativa di seguito indicata;
  Considerato   che   alla   data  odierna  non  risultano  pervenute
opposizioni  da  terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento
d'ufficio,  ne'  domande intese ad ottenere la nomina del commissario
liquidatore;
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa «Peter Pan societa' cooperativa sociale a
r.l.  -  ONLUS»,  con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Nizza n.
31,  costituita  in  data  21 febbraio  2003 con atto a rogito notaio
Enrico  Mangini Marana Falconi, repertorio n. 70888, codice fiscale e
iscrizione  registro imprese di Alessandria n. 01993910064, R.E.A. n.
217275,  e'  sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile senza la nomina di commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Alessandria, 10 gennaio 2006
                                   Il direttore provinciale: Esposito