IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Da Silva Paulo Augusto, nato a Barbacena (Brasile) il 29 maggio 1969, cittadino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Engenhario Industrial Eletricista», conseguito presso il «Fundagao de Ensino Superior de Sao Joao del Rei» in data 5 agosto 1994; Considerato che l'istante e' iscritto presso il «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais» dal 17 agosto 1995; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e gli articoli 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Sondrio rinnovato in data 3 gennaio 2005, con scadenza il 9 marzo 2007; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Da Silva Paulo Augusto, nato a Barbacena (Brasile) il 29 maggio 1969, cittadino brasiliano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.