IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Da Silva Paulo Augusto, nato a Barbacena
(Brasile)   il  29 maggio  1969,  cittadino  brasiliano,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale   di  «Engenhario  Industrial  Eletricista»,
conseguito  presso  il  «Fundagao  de Ensino Superior de Sao Joao del
Rei» in data 5 agosto 1994;
  Considerato  che l'istante e' iscritto presso il «Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais» dal 17 agosto
1995;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 20 settembre 2005;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   Ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto
opportuno richiedere misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  integrazioni  e  gli  articoli 14  e  39  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e
successive  integrazioni,  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Sondrio  rinnovato in data 3 gennaio
2005, con scadenza il 9 marzo 2007;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Da  Silva  Paulo  Augusto,  nato a Barbacena (Brasile) il
29 maggio  1969,  cittadino  brasiliano,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio
della professione in Italia.