IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina, dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Taverney Rosaline Aude, nata a Ginevra
(Svizzera)   il  23 gennaio  1979,  cittadina  svizzera,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  «Licenciee  en
Psychologie»  conseguito in Svizzera presso «l'Universite' de Geneve»
in data 13 agosto 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi
-   sezione  A  e  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologa;
  Preso   atto  che,  informazioni  assunte  dal  Consolato  Generale
d'Italia  a  Ginevra,  il  predetto titolo e' condizione necessaria e
sufficiente per l'esercizio della professione di psicologo;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del 20 settembre 2005;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di «psicologo - sezione A» e quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Taverney  Rosaline Aude, nata a Ginevra (Svizzera) il
23 gennaio 1979, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.