IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina, dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Taverney Rosaline Aude, nata a Ginevra (Svizzera) il 23 gennaio 1979, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale «Licenciee en Psychologie» conseguito in Svizzera presso «l'Universite' de Geneve» in data 13 agosto 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa; Preso atto che, informazioni assunte dal Consolato Generale d'Italia a Ginevra, il predetto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di psicologo; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 settembre 2005; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo - sezione A» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Taverney Rosaline Aude, nata a Ginevra (Svizzera) il 23 gennaio 1979, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.