IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico  (di  seguito «testo
unico»), ed in particolare l'art. 3;
  Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in  attuazione  dell'art. 3 dei citato testo unico, con il quale sono
stabiliti  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento
del  Tesoro  deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie
di cui al medesimo articolo;
  Visto,  altresi',  l'art.  5 del citato testo unico, concernente la
disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria (di seguito «conto»);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
81841, concernente la modifica del saldo del conto di cui all'art. 5,
comma 7, del citato testo unico;
  Visto  il  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 551, art. 2, comma 5,
convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante «Misure urgenti per il Grande
Giubileo del 2000»;
  Vista  la  legge  28 marzo 1991, n. 104, e in particolare l'art. 2,
comma 1;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della
direttiva  CEE  50/92  in  materia  di appalti pubblici di servizi, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  quale  esclude, tra
l'altro, agli articoli 1 e 5, comma 2, lettera e), dal proprio ambito
di  applicazione  gli appalti di importo inferiore a 200.000 Euro e i
contratti   per   i   servizi   finanziari   relativi  all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita  e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti  finanziari  e  quelli  per  i  servizi  forniti  da banche
centrali;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58 recante
disposizioni   in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  ed  in
particolare l'art. 66 relativo ai «mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato».
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 13 maggio 1999 n. 219;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale,
mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di
indirizzo  politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi   da   attuare  ed  adottando  gli  atti  rientranti  nello
svolgimento   di  tali  funzioni,  si  riserva  invece  ai  dirigenti
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli
che  impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
  Visto   il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti  pubblici
stabilito annualmente dalla legge recante l'approvazione del bilancio
di previsione dello Stato;
  Visto  il  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea ed, in
particolare,  l'art.  105,  nonche'  il  protocollo  n.  3,  art. 18,
allegato  al  predetto trattato, sullo statuto del Sistema europeo di
Banche  centrali  e  della Banca centrale europea e in particolare al
capo IV;
  Considerato  l'andamento  degli  incassi e dei pagamenti effettuati
tramite  il conto e la necessita' di rispettare i limiti indicati per
i saldi mensili dall'art. 5, comma 7 del suddetto testo unico;
  Ravvisata  l'esigenza  di  disporre,  per  la  gestione  del debito
pubblico,  di  strumenti  operativi  per la gestione della liquidita'
idonei a ridurre il costo complessivo dell'indebitamento;
  Ravvisata,  altresi',  l'esigenza  di attenuare la variabilita' del
saldo  del  conto  e  di  migliorarne  la  prevedibilita', al fine di
promuovere  l'efficienza  dei  mercati  finanziari  e di agevolare la
conduzione   della  politica  monetaria  da  parte  delle  competenti
autorita';
  Considerato  che  le  esigenze di gestione del debito pubblico e di
attenuazione  della  variabilita' del saldo del conto presso la Banca
d'Italia  (di  seguito  «Banca»)  possono richiedere il compimento di
operazioni  sui  mercati  monetari e finanziari, ivi inclusi i pronti
contro   termine   e   le   negoziazioni  sui  mercati  regolamentati
all'ingrosso dei titoli di Stato;
  Tenuto  conto  di  quanto  emerso  dall'esame  delle  problematiche
derivanti  dalla gestione del conto effettuato nell'ambito dei gruppi
di  lavoro tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito
«Ministero»)  e  la  Banca  (ordine di servizio n. 2657 del 24 aprile
2003  e  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del
27 giugno 2005);
                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Operazioni

  1.  Il  Dipartimento  del  Tesoro, puo' disporre l'effettuazione di
operazioni  di  cui  all'art.  3 del testo unico, a valere sul conto,
attraverso   depositi   o  impieghi  sul  mercato  monetario  nonche'
attraverso  il  ricorso  ad  altre  operazioni  in  uso  nei  mercati
finanziari, entro il limite massimo giornaliero di cinque miliardi di
euro ed entro il saldo netto annuo di cinque miliardi di euro.