IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 dei citato testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo; Visto, altresi', l'art. 5 del citato testo unico, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81841, concernente la modifica del saldo del conto di cui all'art. 5, comma 7, del citato testo unico; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, art. 2, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104, e in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della direttiva CEE 50/92 in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale esclude, tra l'altro, agli articoli 1 e 5, comma 2, lettera e), dal proprio ambito di applicazione gli appalti di importo inferiore a 200.000 Euro e i contratti per i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e quelli per i servizi forniti da banche centrali; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in particolare l'art. 66 relativo ai «mercati all'ingrosso dei titoli di Stato». Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 maggio 1999 n. 219; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; Visto il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici stabilito annualmente dalla legge recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato; Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea ed, in particolare, l'art. 105, nonche' il protocollo n. 3, art. 18, allegato al predetto trattato, sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare al capo IV; Considerato l'andamento degli incassi e dei pagamenti effettuati tramite il conto e la necessita' di rispettare i limiti indicati per i saldi mensili dall'art. 5, comma 7 del suddetto testo unico; Ravvisata l'esigenza di disporre, per la gestione del debito pubblico, di strumenti operativi per la gestione della liquidita' idonei a ridurre il costo complessivo dell'indebitamento; Ravvisata, altresi', l'esigenza di attenuare la variabilita' del saldo del conto e di migliorarne la prevedibilita', al fine di promuovere l'efficienza dei mercati finanziari e di agevolare la conduzione della politica monetaria da parte delle competenti autorita'; Considerato che le esigenze di gestione del debito pubblico e di attenuazione della variabilita' del saldo del conto presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca») possono richiedere il compimento di operazioni sui mercati monetari e finanziari, ivi inclusi i pronti contro termine e le negoziazioni sui mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato; Tenuto conto di quanto emerso dall'esame delle problematiche derivanti dalla gestione del conto effettuato nell'ambito dei gruppi di lavoro tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca (ordine di servizio n. 2657 del 24 aprile 2003 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2005); Decreta: Art. 1. Operazioni 1. Il Dipartimento del Tesoro, puo' disporre l'effettuazione di operazioni di cui all'art. 3 del testo unico, a valere sul conto, attraverso depositi o impieghi sul mercato monetario nonche' attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro il limite massimo giornaliero di cinque miliardi di euro ed entro il saldo netto annuo di cinque miliardi di euro.