IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
         per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
                    e la sicurezza degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  sopracitato  dcreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  del 3 aprile 2003 e successiva integrazione del
27 ottobre  2004,  dell'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.A.» con
sede  legale  in  Milano,  via  Gallarate 139, diretta ad ottenere la
registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato  Quadris Max,
contenente le sostanze attive azoxystrobin e folpet;
  Visto  il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della sostanza
attiva  azoxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.   194,   in  attuazione  della  direttiva  98/47/CE  della
Commissione del 25 giugno 1998;
  Visto  il  parere  favorevole  del 14 settembre 2005 espresso dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995, n. 194, relativamente alla registrazione del prodotto
di   cui   trattasi,   fino  al  1° luglio  2008,  data  di  scadenza
dell'inclusione  della  sostanza  attiva  azoxystrobin in Allegato 1,
fatto  salvo  quanto  stabilito  dalle  conclusioni  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva folpet;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio del 25 ottobre 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota del 10 novembre 2005 da cui risulta che la suddetta
impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed  ha
comunicato di voler variare il nome del prodotto in «Universalis»;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 1° luglio
2008,  l'Impresa «Syngenta Crop Protection S.p.A.» con sede legale in
Milano,  via  Gallarate  n.  139,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario denominato UNIVERSALIS, con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente  decreto,  fatto  salvo l'adeguamento alle conclusioni della
revisione comunitaria per la sostanza attiva folpet.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa estera Phyteurop B.P. 27
Z.I. de ChampagneMontreuil-Bellay (Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12879.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 gennaio 2006
                                       p. Il capo Dipartimento: Ferri