IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
         per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
                    e la sicurezza degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  sopracitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  il  26 febbraio  2001  e successive
integrazioni di cui l'ultima in data 29 luglio 2005, dall'impresa Dow
AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat 45 - Rotterdam
-  Olanda,  e  sede secondaria in Italia, via Patroclo n. 21, Milano,
diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario
denominato «Prodigy», contenente la sostanza attiva metossifenozide;
  Visto  il  decreto  del  30 marzo 2005 di inclusione della sostanza
attiva   metossifenozide  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo
17 marzo   1995,   n.   194,  in  attuazione  della  direttiva  della
Commissione del 19 gennaio 2005;
  Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui  trattasi fino al 31 marzo 2015 (data di scadenza dell'iscrizione
in allegato I per la sostanza attiva);
  Vista  la  nota  dell'Ufficio del 25 ottobre 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2005, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e fino al 31 marzo
2015,  l'impresa  Dow  AgroSciences  B.V. con sede legale in Aert Van
Nestraat  45  -  Rotterdam - Olanda, e sede secondaria in Italia, via
Patroclo  n. 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato PRODIGY, con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Per  la  sostanza  attiva metossifenozide sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, in via provvisoria fino all'emanazione di
apposita    direttiva   comunitaria,   che   saranno   inseriti   nel
provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto
2004:

=====================================================================
        Prodotti destinati         |
         all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg)
=====================================================================
arance, mandarini, clementine,     |
mele, pere                         |0,5
---------------------------------------------------------------------
pesche, nettarine, albicocche      |0,1
---------------------------------------------------------------------
uve                                |1
---------------------------------------------------------------------
vino                               |0,05

  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie da ml 20 - 50 - 100 e
litri 0,25 - 0,5 - 1.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Dow  AgroSciences  B.V. in Mozzanica - Bergamo, autorizzato
con  decreti  del 22 gennaio 1973 e 20 settembre 2001; Diachem S.p.A.
in  Caravaggio - Bergamo, autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 e
7  giugno  2002;  importato  in confezioni pronte per l'impiego dallo
stabilimento dell'impresa estera SCB Marle sur Serre (Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12858.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 gennaio 2006
                                       p. Il capo Dipartimento: Ferri