IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visti  gli  obiettivi  della  strategia  di  Lisbona, cosi' come da
ultimo  ridefiniti,  e  le  priorita'  dell'Agenda  sociale  e  della
strategia  di  sviluppo  sostenibile  che,  nel  complesso,  mirano a
rilanciare la crescita, la competitivita' e l'occupazione, rafforzare
la  coesione  sociale  e  la  sostenibilita'  ambientale e che devono
trovare  sostegno,  laddove  convergenti,  anche  nella  politica  di
coesione comunitaria e nazionale;
  Vista  la  proposta  di  Regolamento  generale  sulla riforma delle
politiche  di  coesione  economica,  sociale  e  territoriale  per il
periodo   2007/2013   che   prevede,  per  ogni  Paese  beneficiario,
l'adozione  di  un  Quadro  strategico  nazionale  (QSN)  di coesione
regionale  che  definisca la strategia che si intende perseguire, con
riferimento  sia  alla  politica  di  coesione regionale, nazionale e
comunitaria, sia alla politica ordinaria nazionale relativamente agli
obiettivi:  «convergenza»,  per  le  regioni  in  ritardo di sviluppo
(cosiddetto  obiettivo  1);  «competitivita'  e  occupazione»  per le
regioni  fuori  dall'obiettivo 1 (cosiddetto obiettivo 2); e, su base
facoltativa,  cooperazione  territoriale  per le aree di cooperazione
transfrontaliera e transnazionale (cosiddetto obiettivo 3);
  Vista  la  legge  16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3,
specifica  le  competenze  del  CIPE  in  tema di coordinamento delle
politiche  comunitarie,  demandando, tra l'altro, al Comitato stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi   generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in  sede
comunitaria    per    il   coordinamento   delle   iniziative   delle
Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali
per  il  proficuo  utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che
nazionali;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare
attuazione  al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94,
ridefinisce  le  competenze  di questo Comitato al quale, nell'ambito
degli  indirizzi  fissati  dal Governo, viene demandato il compito di
definire   le   linee   generali   di   politica   economica  per  la
valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese,
con    particolare    riguardo   alle   aree   depresse,   ora   aree
sottoutilizzate;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38  che  affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione  (DPS)  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica,   ora  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  il  compito,  tra l'altro, di provvedere alle iniziative in
materia  di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari secondo le
direttive  generali  di  questo  Comitato e di curare l'inoltro delle
richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;
  Visto,  in  particolare, l'art. 73 della legge 23 dicembre 2001, n.
448   (finanziaria  2002)  che  stabilisce  criteri  e  modalita'  di
assegnazione  delle  risorse  aggiuntive  disponibili  per interventi
nelle  aree  sottoutilizzate, a titolo di rifinanziamento della legge
n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e
a  superare  gli  squilibri  economici e sociali presenti nel Paese e
tenuto  conto  che,  sulla  base di tali criteri, e' stata avviata la
convergenza   tra   la   programmazione   della   politica  regionale
comunitaria e nazionale;
  Visti  gli  articoli 60  e  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003),  con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita'   produttive,   i   Fondi   per   le  aree  sottoutilizzate
(coincidenti  con  l'ambito  territoriale  delle aree depresse di cui
alla  legge  n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 119, comma 5,
del  decreto  legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da'
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale  che, in attuazione dell'art.
119,   comma   5,   della   Carta  costituzionale,  sono  rivolti  al
riequilibrio  economico  e  sociale  fra  aree  del  Paese,  e  viene
stabilita  la possibilita' che questo Comitato, presieduto in maniera
non   delegabile  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle
esigenze   espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole  misure,
trasferisca  risorse  dall'uno  all'altro  Fondo,  con  i conseguenti
effetti di bilancio;
  Vista   l'intesa  sancita  con  la  Conferenza  unificata  in  data
3 febbraio  2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6, della legge n.
131/2003,  sul  documento «Linee guida per l'elaborazione del QSN per
la  politica di coesione 2007/2013», che ha ulteriormente specificato
per  l'Italia  il  contenuto  del  QSN,  il processo in tre fasi e le
modalita'  della  sua elaborazione e considerato che le citate «Linee
guida»  prevedono,  fra  l'altro,  la  predisposizione  di  documenti
intermedi  con  cui  lo Stato e le regioni - dando piena ed effettiva
attuazione  al  principio  di  partecipazione  degli  Enti  locali ai
processi,  tramite  il  coinvolgimento  delle  rappresentanze ai vari
livelli   istituzionali,  dell'ANCI,  dell'UPI  e  dell'UNCEM,  e  in
partenariato  con  le  parti  economiche  e sociali - prepareranno la
proposta  di  QSN  che  costituisce  uno  strumento di programmazione
congiunto   delle   politiche  regionali,  comunitaria  (politica  di
coesione)  e  nazionale  (Fondo  aree  sottoutilizzate  in attuazione
dell'art.  119, comma 5, della Costituzione), al fine di coniugare la
competitivita' economica, la coesione sociale e la valorizzazione del
patrimonio territoriale;
  Considerata l'esigenza di perseguire in maniera piu' stringente, da
parte  delle  Amministrazioni centrali e delle societa' di capitali a
prevalente  partecipazione  pubblica diretta o indiretta, l'obiettivo
di  destinare  al  Sud il 30% della spesa ordinaria in conto capitale
sancito  dall'art.  1, comma 17, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(finanziaria 2005);
  Tenuto  conto  degli  impegni  relativi  al  livello della spesa da
garantire  per  il rispetto del principio di addizionalita', previsti
dal   vigente  e  dall'adottando  regolamento  Comunitario,  ribaditi
nell'impegno  assunto  dal  Governo  italiano  con  l'Unione europea,
nel dicembre 2004;
  Tenuto  conto degli obiettivi programmatici di crescita del PIL nel
Mezzogiorno indicati nel DPEF 2005-2008;
  Considerato,  in  particolare, che in linea con le valutazioni e le
scelte che si vanno compiendo nell'Unione europea e con gli indirizzi
nazionali     contenuti     nei     Documenti    di    programmazione
economico-finanziaria  di  questi  anni  e,  ancora  di  recente, nel
decreto  di  prima  attuazione  del  Piano  nazionale di azione degli
obiettivi  di  Lisbona,  il  complesso  del  Mezzogiorno (le sue otto
Regioni)   resta,   per   lo   squilibrio  economico-sociale  che  lo
caratterizza   e  per  i  processi  di  rinnovamento  che  lo  stanno
trasformando,   l'area   non  solo  dove  concentrare  le  risorse  e
l'intervento,   ma  anche  dove  dare  particolare  unitarieta'  alla
strategia di intervento;
  Considerato  che  il  processo  in  tre fasi descritto dalle «Linee
guida»   riguardante  la  programmazione  dei  tre  citati  obiettivi
richiede,  per  essere  attuato,  di  indirizzi  ai  vari  livelli di
governo;
  Considerata  l'esigenza che ciascuna regione e provincia autonoma e
il   complesso   delle   Amministrazioni  centrali  interessate  alle
politiche    di   coesione   economica,   sociale   e   territoriale,
predispongano  un proprio Documento strategico, che descriva e motivi
i   profili  strategici  (coesione  e  competitivita',  priorita'  di
intervento,  integrazione  finanziaria  e programmatica, integrazione
fra politiche regionali e politiche nazionali, governance e capacita'
istituzionali),  da articolare distintamente per gli obiettivi 1, 2 e
3 secondo il documento «Linee guida» sopra richiamato;
  Considerata a tal fine l'esigenza formulata dalle «Linee guida» che
la  stesura  del QSN sia preceduta da una fase di estrapolazione e di
visione strategica da parte delle regioni e del Centro (che consenta,
attraverso  una  diagnosi  degli  attuali  ritardi di competitivita',
delle  scelte  programmatiche e progettuali compiute in passato e dei
loro   effetti,  e  di  una  valutazione  degli  scenari  futuri,  di
identificare gli obiettivi da perseguire e i conseguenti strumenti da
utilizzare)   e  da  una  successiva  fase  di  confronto  strategico
Centro-regioni, da concludere entro il 2005;
  Tenuto conto che gli obiettivi del QSN dovranno essere coerenti con
gli  orientamenti  strategici  comunitari  2007-2013 e raccordati con
quelli perseguiti in attuazione della strategia di Lisbona-Goteborg e
considerato  che,  nella  stesura  del  QSN, dovra' essere assicurata
l'integrazione  e  il coordinamento con il processo di programmazione
finalizzato  alla  definizione  del Piano strategico nazionale per lo
sviluppo rurale;
  Considerata  l'esigenza  di  garantire la coerenza tra la Strategia
europea  per  l'occupazione  e  la  politica nazionale e regionale in
materia  di  occupazione  e sviluppo del capitale umano e il relativo
coordinamento  che  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e' chiamato ad assicurare in qualita' di Amministrazione capofila del
Fondo sociale europeo;
  Considerata  la  necessita' che le Amministrazioni centrali rendano
coerenti   attraverso   la   definizione   del  Documento  strategico
preliminare  nazionale  (DSPN),  le  priorita' settoriali nell'ambito
delle  due  politiche  regionali,  comunitaria  e nazionale, in vista
della  definizione  del  QSN  che  compendia  e  porta  ad  unita' la
strategia  complessiva  in materia di politiche regionali di coesione
economica, sociale e territoriale;
  Considerata l'esigenza di individuare, in un momento successivo, un
adeguato strumento normativo che consenta di definire, secondo quanto
previsto   nelle  Linee  guida  e  nel  Documento  di  programmazione
economica e finanziaria 2006-2008, gli impegni finanziari relativi al
periodo  2007-2013  necessari  ad  attuare  le  principali  linee  di
intervento della politica nazionale nel detto periodo;
  Considerata  la  necessita'  che  le Amministrazioni centrali siano
fortemente  impegnate  ad  assicurare uno stretto collegamento tra le
politiche   regionali,   comunitaria  e  nazionale,  e  le  politiche
nazionali di settore «ordinarie»;
  Considerati  i  risultati che vanno emergendo dai seminari tematici
di  alto  livello  organizzati  con  le  Amministrazioni  regionali e
centrali  interessate, secondo le indicazioni delle «Linee guida», su
aspetti  prioritari per la coesione e la competitivita' delle diverse
aree  del Paese e i cui risultati potranno fungere da supporto per la
predisposizione    dei   documenti   strategici   ai   vari   livelli
istituzionali;
  Considerato  il  compito  affidato  al  DPS  dalle «Linee guida» di
promuovere  con  le otto Regioni meridionali un «Documento strategico
per  il  Mezzogiorno»  (DSM)  operando  con esse contestualmente alla
predisposizione  dei  loro  rispettivi documenti strategici regionali
(DSR);
  Considerato  che  il processo di costruzione del QSN e dei relativi
documenti   di  programmazione  sara'  accompagnato  e  sostenuto  da
un'adeguata   attivita'   di  valutazione,  volta  a  contribuire  al
miglioramento  delle  scelte  di  programmazione  e  ad assicurare la
coerenza  interna  ed esterna dei vari programmi, attivita' che sara'
organizzata  autonomamente dalle diverse Amministrazioni nel rispetto
dei  criteri  della  distinzione funzionale tra soggetto responsabile
della  programmazione  e  soggetto  responsabile  della valutazione e
della adeguata competenza di quest'ultimo;
  Tenuto  conto che gli obiettivi del QSN dovranno essere oggetto dei
«Rapporti   strategici   sull'attuazione»   che  saranno  predisposti
contestualmente  all'annuale  Rapporto  sugli  interventi  nelle aree
sottoutilizzate di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificato dall'art. 51 della legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Ritenuto  in  attuazione  delle  richiamate  Linee  guida, di dover
fornire  indicazioni di carattere procedurale per l'impostazione e la
predisposizione del QSN;
  Ritenuto   di  dover  istituire  un  «Comitato  di  Amministrazioni
centrali per la politica di coesione 2007/2013» come sede di raccordo
per  l'impostazione  del  Documento  strategico preliminare nazionale
(DSPN),  secondo  i  principi  indicati  nelle «Linee guida» e per le
attivita'  successive,  individuando anche le responsabilita' proprie
delle varie Amministrazioni coinvolte;
  Ritenuto   di   dover  definire  la  tempistica  complessiva  delle
attivita'  da  porre in essere per pervenire alla predisposizione del
QSN,  anche  sulla  base di una previsione in merito allo svolgimento
del negoziato per l'approvazione dei nuovi regolamenti 2007/2013, che
impone,  ove  il  negoziato  stesso  si  concludesse  entro  il primo
semestre  2005,  la  tempestiva  presentazione alla Commissione della
proposta di QSN, ai sensi dei nuovi regolamenti comunitari;
  Vista la nota informativa concernente l'attuazione delle richiamate
«Linee  guida»  trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze
alla  Conferenza  unificata  con  la  lettera n. 0010079 del 5 aprile
2005;
  Acquisito,  sulla  predetta  nota informativa, il parere favorevole
espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 giugno 2005 e
preso  atto  di  quanto  espresso  in  seduta  dal rappresentante del
Ministero    dell'economia   e   delle   finanze   in   ordine   alla
raccomandazione  delle  regioni, alla proposta di modifica dell'UPI e
alla richiesta degli Enti locali;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e del
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale;
                              Delibera:

  1.  E'  approvato  il  documento  allegato,  che  costituisce parte
integrante  della  presente  delibera,  concernente obiettivi, tempi,
metodi  e  responsabilita'  delle  Amministrazioni  centrali  per  la
predisposizione  del QSN, con indicazione delle attivita' da porre in
essere,  sulla  base  delle  previsioni  di svolgimento del negoziato
richiamato   in   premessa   e   della   necessita'  di  avviare  con
tempestivita'  le spese sin dal primo anno di programmazione, in modo
da  pervenire alla definizione e all'inoltro formale alla Commissione
europea  della  proposta di QSN entro e non oltre la fine dell'estate
2006, come presupposto anche per il contemporaneo invio dei Programmi
operativi previsti dallo stesso QSN.
  2.  E'  istituito  il  «Comitato di Amministrazioni centrali per la
politica  di  coesione  2007-2013», che costituisce in particolare la
sede   di   raccordo  per  l'impostazione  del  Documento  strategico
preliminare   nazionale   (DSPN)  secondo  i  principi  indicati  nel
documento  «Linee  guida»  approvato  dalla  Conferenza  unificata il
3 febbraio  2005. Nel richiamato documento allegato sono stabilite la
composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  del detto Comitato
nonche'  le  responsabilita'  delle  singole  Amministrazioni  che lo
compongono.  Il  Comitato  e'  composto  da  tutte le Amministrazioni
centrali  che  possono  concorrere  al raggiungimento degli obiettivi
indicati nel QSN e/o che gia' svolgono ruoli di gestione o di governo
nella  politica  regionale comunitaria e nazionale e segnatamente con
le   risorse   del   Fondo   aree   sottoutilizzate  (FAS).  Ai  fini
dell'impostazione   del   QSN,   ogni   Amministrazione  centrale  e'
incaricata  di  apportare il proprio contributo settoriale e generale
alla  definizione  del  Documento  strategico  preliminare  nazionale
(DSPN),   tenuto  conto  delle  politiche  regionali,  nazionali  e/o
comunitarie a cui ciascuna Amministrazione contribuisce rendendo noti
tali  contributi alle regioni in vista della predisposizione dei loro
documenti  strategici.  Il  Comitato  potra'  demandare  a  un gruppo
ristretto  di  Amministrazioni  centrali le funzioni di «Segretariato
tecnico»  del  Comitato  stesso  per  la finalizzazione del Documento
Strategico  preliminare  Nazionale,  ferme  restando  le  funzioni di
amministrazioni  capofila  per Fondo che il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono  chiamati  a  svolgere  rispettivamente per il FERS e il FSE. Il
coordinamento delle varie fasi istruttorie che raccolgono i risultati
del  confronto e che concorrono alla stesura della proposta di QSN e'
affidato  al Ministero dell'economia e delle finanze (DPS) a garanzia
della  trasparenza  degli  elementi che emergeranno nel corso di tali
fasi.
  3.  Il  confronto regioni-Centro, che avra' luogo secondo procedure
concordate  a  livello  interistituzionale e sulla base dei documenti
strategici  regionali  (DSR),  del  DSM  e del DSPN, individuera' gli
indirizzi  strategici  integrati fra politica regionale comunitaria e
nazionale,   tenendo  conto  del  legame  delle  politiche  nazionali
ordinarie  e  di  settore  con il complesso della politica regionale,
nazionale  e  comunitaria,  sulla  base  di  uno  adeguato  strumento
normativo  tale  da  consentire la definizione, anche per la politica
regionale nazionale, degli impegni finanziari pluriennali relativi al
periodo  2007-2013  necessari  ad  attuare  le  principali  linee  di
intervento,  strumento  normativo da definire in sede di impostazione
della  manovra 2007-2009. Cio' al fine di pervenire ai contenuti e ai
materiali comuni necessari per la stesura del primo schema di QSN, da
finalizzare entro marzo 2006.
  4.  Secondo  le  indicazioni  delle  «Linee  guida»  e  sulla  base
dell'esperienza   della   programmazione  comunitaria  2000-2006,  le
Amministrazioni  sono  sollecitate  a dare attuazione sostanziale, in
ogni   fase  del  processo  al  principio  del  partenariato  con  le
Associazioni nazionali (ANCI, UPI e UNCEM) degli Enti locali e con le
parti  economiche e sociali. In tutte le articolazioni dell'attivita'
di  programmazione strategica e' necessario che l'esperienza maturata
dai  cittadini,  lavoratori,  studiosi  e  imprese  nell'ambito della
politica   regionale   in   atto   sia   sentita   e  valutata  dalle
Amministrazioni  e  che  tali  parti  siano poste nelle condizioni di
formulare  proposte  e  di  conoscere  come esse siano valutate dalle
Amministrazioni stesse.
  5.  Le Amministrazioni regionali e centrali interessate, al fine di
contribuire  al  miglioramento  delle  scelte  di programmazione e di
assicurare  la  coerenza  interna  ed  esterna  dei  vari  programmi,
organizzeranno   autonomamente   le   attivita'  di  valutazione  che
accompagnano  e  sostengono  il processo di costruzione del QSN e dei
documenti  di programmazione connessi, nel rispetto dei criteri della
distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione
e soggetto responsabile della valutazione e della adeguata competenza
di  quest'ultimo.  La  responsabilita'  dell'attivita' di valutazione
viene  preferibilmente attribuita, ove ne sussistano le condizioni di
competenza  e  autonomia  funzionale,  ai  Nuclei  di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici ai quali l'art. 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, attribuisce specifici compiti di valutazione per
il   cui   svolgimento   viene  garantito,  da  questo  Comitato,  il
cofinanziamento a carico del Fondo istituito dal citato art. 1, comma
7,  cosi'  come  modificato  dall'art.  145, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
  In  tale  contesto, l'Unita' di valutazione del DPS (UVAL) opera, a
livello   nazionale   in   interlocuzione   con  gli  altri  soggetti
individuati come responsabili della valutazione delle Amministrazioni
regionali  e  centrali,  per  coordinare,  promuovere  e  attuare  le
attivita'  di  valutazione  incluse quelle relative alla verifica del
principio   di   addizionalita'.   Inoltre   l'UVAL,   come  soggetto
responsabile del coordinamento del Sistema nazionale di valutazione e
in  cooperazione con gli altri soggetti individuati come responsabili
della  valutazione  dalle Amministrazioni regionali e centrali, opera
al fine di:
    a) fornire   riferimenti   per   l'impostazione   metodologica  e
operativa dell'attivita' di valutazione secondo criteri condivisi;
    b) definire i criteri e gli standard di riferimento per garantire
la  qualita'  e  l'utilizzabilita'  dei  risultati delle attivita' di
valutazione;
    c) fornire  adeguata  informazione sull'andamento del processo di
valutazione nelle sedi istituzionali preposte;
    d) individuare   e   promuovere  le  azioni  piu'  opportune  per
migliorare l'efficacia della valutazione.
  6.  Secondo  l'indirizzo  delle  Linee  guida  sono  organizzati in
partenariato  con  le  Amministrazioni  regionali, le Amministrazioni
centrali,  le  Associazioni  nazionali (ANCI, UPI e UNCEM) degli Enti
locali  e  con il concorso delle parti economiche e sociali, seminari
tematici   di  alto  livello,  non  strutturati  settorialmente,  che
riguarderanno  aspetti prioritari per la coesione e la competitivita'
delle  diverse  aree  del Paese e i cui risultati potranno fungere da
supporto  per  la  predisposizione  dei  documenti strategici ai vari
livelli istituzionali, secondo le indicazioni riportate nel documento
allegato.
    Roma, 15 luglio 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1   Economia e finanze, foglio n. 9