IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste le motivate richieste della regione Emilia-Romagna;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 20 ottobre 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Per  il  parametro  clorito  la  regione  Emilia-Romagna  puo'
stabilire  fino  al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro
fissato  nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  31,  inferiore  al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3
mg/l.
  2.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
Autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  3.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione del predetto parametro.