IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste le motivate richieste della regione Puglia;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 15 novembre 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  il parametro clorito la regione Puglia puo' stabilire fino
al  31 dicembre  2006  la  deroga  al  valore  di  parametro  fissato
nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31,  inferiore  al  valore  massimo  ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l ai
comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia.
  2.  Per  il parametro trialometani la regione Puglia puo' stabilire
fino  al  31 dicembre  2006  la deroga al valore di parametro fissato
nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31,  inferiore  al  valore massimo ammissibile (VMA) di 80 \mu g/l ai
comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia.
  3.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
Autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  4.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio  2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate
concentrazioni dei predetti valori.