IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste le motivate richieste della regione Lazio;
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 6 luglio 2005 e 29 settembre 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  il parametro arsenico la regione Lazio puo' stabilire fino
al  30 settembre  2006  la  deroga  al  valore  di  parametro fissato
nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 \mu g/l per i
comuni  (o  parte  di  essi)  di  Aprilia, Cisterna, Cori, Sermoneta,
Sezze,  Castelforte,  Roccamassima, Latina, Anzio, Nettuno, Priverno,
Sabaudia, San Felice Circeo, Lavinio.
  2.  All'art.  1, comma 1, del decreto ministeriale del 14 settembre
2005  sono  aggiunti  i  seguenti comuni (o parte di essi): Arlena di
Castro,  Canino,  Cellere,  Civitavecchia,  Ischia  di Castro, Marta,
Montefiascone, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano.
  3.  Per  il parametro fluoruro la regione Lazio puo' stabilire fino
al  30 settembre  2006  la  deroga  al  valore  di  parametro fissato
nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31,  inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per il
comune (o parte di esso) di Aprilia.
  4.  All'art.  1, comma 2, del decreto ministeriale del 14 settembre
2005   sono   aggiunti   i   seguenti   comuni  (o  parte  di  essi):
Acquapendente,     Casaperazze,     Castelgiorgio,    Castelviscardo,
Montefiascone, Torrealfina.
  5.  Le  deroghe  al  valore  del  parametro  floruro possono essere
concesse  dalla  regione  Lazio  a  condizione  che  in tutte le zone
interessate:
      siano  informate  le  Autorita'  competenti  al fine di evitare
l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;
      sia  avvisata  la  popolazione  generale  sulla opportunita' di
limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
      venga  predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle
scuole e presso i servizi materno-infantili.
  6.  All'art.  1, comma 4, del decreto ministeriale del 14 settembre
2005  sono  aggiunti  i  seguenti comuni (o parte di essi): Arlena di
Castro,  Canino,  Cellere,  Civitavecchia,  Ischia  di Castro, Marta,
Piansano, Tarquinia, Tessennano, Valentano, Viterbo.
  7.  Sono  escluse  dai  procedimenti  di  deroga  e  sono  comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
Autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  8.  La  regione  deve  provvedere  ad  interessare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate
concentrazioni  dei  predetti  parametri  con  specifico  riferimento
all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.