IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando e che, al comma 8, prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 301-bis; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati; Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera; Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni, recante l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Considerata la necessita' di emanare le disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando per dare attuazione al suddetto articolo 301-bis, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/9833/UCL del 19 luglio 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di sequestro dei beni di cui all'articolo 301-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato testo unico, nonche', in quanto compatibili, nei casi previsti da altre disposizioni legislative che richiamano il predetto articolo 301-bis. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' competente per la gestione dei beni, indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, sequestrati in operazioni anticontrabbando di tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla stessa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, anche quando il trasgressore estingua il reato effettuando il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92. 3. L'Agenzia delle dogane e' competente per la gestione dei beni richiamati al comma 2, sequestrati in operazioni anticontrabbando non concernenti tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla dogana competente, ai sensi dell'articolo 333, comma 1, del testo unico. 4. Nei casi di operazioni anticontrabbando non esclusivamente concernenti tabacchi lavorati, per la gestione dei beni di cui ai commi precedenti e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane a seconda che le operazioni anticontrabbando siano eseguite fuori o all'interno degli spazi doganali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 , comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale): «Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di Polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di Polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o piu' ditte del settore. 4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'Autorita' giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro. 6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3. 7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo». - La legge 19 marzo 2001, n. 92, recante: «Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente: «Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera»: «Art. 1. - 1. (Omissis). 2. Ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" e' sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresi' soppresse le parole: "mediante distruzione".». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si veda le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375: «Art. 4 (Custodia e vendita delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate per i reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92: «Art. 2 (Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati). - 1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore puo' estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila. 2. Della facolta' di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di Polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato. 3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvedera' ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che e' di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso. 4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali puo' avere luogo la definizione in via amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorita' giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto. 6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale. 7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati e' disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto. 8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.». - Si riporta il testo dell'art. 333, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni: «Art. 333 (Cose sequestrate). - Le cose sequestrate per reati preveduti dal presente testo unico sono prese in custodia dalla dogana piu' vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale. Nei procedimenti per reati, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati di urgenza dall'Autorita' giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.». Nota agli articoli 2, 3, 4, 5: - Per il testo dell'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si veda le note alle premesse.