IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto   l'articolo  301-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n. 43, e successive
modificazioni,  che  reca disposizioni in materia di destinazione dei
beni    sequestrati    o   confiscati   a   seguito   di   operazioni
anticontrabbando  e  che,  al  comma  8, prevede che, con decreto del
Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,
da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del medesimo
articolo 301-bis;
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001,
n.  92,  recante  modifiche alla normativa concernente la repressione
del contrabbando di tabacchi lavorati;
  Visto  l'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n.
51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106,
concernente   disposizioni   urgenti   recanti  misure  di  contrasto
all'immigrazione  clandestina  e  garanzie  per  soggetti  colpiti da
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive
modificazioni,  recante  l'adeguamento delle disposizioni concernenti
il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Considerata  la necessita' di emanare le disposizioni in materia di
destinazione   dei   beni  sequestrati  o  confiscati  a  seguito  di
operazioni   anticontrabbando   per   dare   attuazione  al  suddetto
articolo 301-bis,  come  sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera
b),  della  legge  19 marzo 2001, n. 92, e successivamente modificato
dall'articolo  1,  comma  2,  del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3/9833/UCL del 19 luglio 2005;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi
di sequestro dei beni di cui all'articolo 301-bis, comma 1, del testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive  modificazioni,  d'ora  in  avanti denominato testo unico,
nonche',   in   quanto   compatibili,  nei  casi  previsti  da  altre
disposizioni legislative che richiamano il predetto articolo 301-bis.
  2.  L'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e' competente
per  la  gestione dei beni, indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis
del  testo  unico,  sequestrati  in  operazioni  anticontrabbando  di
tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla stessa
Amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1, del decreto
legislativo  9 novembre  1990,  n.  375, anche quando il trasgressore
estingua  il reato effettuando il pagamento di una somma di denaro ai
sensi dell'articolo 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92.
  3.  L'Agenzia  delle  dogane e' competente per la gestione dei beni
richiamati al comma 2, sequestrati in operazioni anticontrabbando non
concernenti  tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia
dalla  dogana  competente,  ai  sensi dell'articolo 333, comma 1, del
testo unico.
  4.  Nei  casi  di  operazioni  anticontrabbando  non esclusivamente
concernenti  tabacchi  lavorati,  per  la gestione dei beni di cui ai
commi   precedenti   e'  competente  l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  ovvero  l'Agenzia  delle dogane a seconda che le
operazioni  anticontrabbando siano eseguite fuori o all'interno degli
spazi doganali.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10 , comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative in materia doganale):
              «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o
          confiscati  a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
          I  beni  mobili  iscritti in pubblici registri, le navi, le
          imbarcazioni,  i  natanti  e gli aeromobili sequestrati nel
          corso     di     operazioni    di    Polizia    giudiziaria
          anticontrabbando,  sono affidati dall'Autorita' giudiziaria
          in  custodia  giudiziale  agli  organi  di  Polizia  che ne
          facciano  richiesta  per l'impiego in attivita' di Polizia,
          ovvero  possono essere affidati ad altri organi dello Stato
          o  ad  altri  enti pubblici non economici, per finalita' di
          giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
              2.   Gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei  beni  e
          all'assicurazione  obbligatoria  dei veicoli, dei natanti e
          degli  aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o comando
          usuario.
              3.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna istanza di
          affidamento  in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
          beni   sequestrati   sono   ceduti   ai   fini  della  loro
          distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
          distruzione,  la  cancellazione  dei  veicoli  dai pubblici
          registri  e'  eseguita  in esenzione da qualsiasi tributo o
          diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.
          L'ispettorato  compartimentale  dei  Monopoli di Stato e il
          ricevitore  capo  della  dogana, competenti per territorio,
          possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
          alle   norme   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,
          direttamente con una o piu' ditte del settore.
              4.  L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato
          o  il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima di procedere
          all'affidamento  in  custodia giudiziale o alla distruzione
          dei  beni  mobili  di  cui  ai commi 1 e 3, devono chiedere
          preventiva    autorizzazione    all'organo   dell'Autorita'
          giudiziaria  competente  per  il procedimento, che provvede
          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
              5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
          per  i  quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
          diritto  e'  corrisposta  una  indennita'  sulla base delle
          quotazioni    di    mercato   espresse   in   pubblicazioni
          specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
          del sequestro.
              6.  I  beni  mobili  di cui al comma 1, acquisiti dallo
          Stato  a  seguito  di provvedimento definitivo di confisca,
          sono  assegnati,  a  richiesta,  agli  organi o enti che ne
          hanno   avuto  l'uso.  Qualora  tali  enti  od  organi  non
          presentino  richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
          ai sensi del comma 3.
              7.  Sono  abrogati  i  commi  5,  6 e 7 dell'art. 4 del
          decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
              8.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono
          dettate   le   disposizioni   di  attuazione  del  presente
          articolo».
              -  La  legge  19 marzo 2001, n. 92, recante: «Modifiche
          alla  normativa concernente la repressione del contrabbando
          di  tabacchi  lavorati», e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2, del
          decreto-legge   4  aprile  2002,  n.  51,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 giugno   2002,  n.  106,
          concernente:   «Disposizioni   urgenti  recanti  misure  di
          contrasto   all'immigrazione  clandestina  e  garanzie  per
          soggetti  colpiti  da provvedimenti di accompagnamento alla
          frontiera»:
              «Art. 1. - 1. (Omissis).
              2. Ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 301-bis del testo unico
          delle  disposizioni legislative in materia doganale, di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n.    43,    e   successive   modificazioni,   la   parola:
          "rottamazione" e' sostituita dalla seguente: "distruzione".
          Al  comma  3  sono  altresi' soppresse le parole: "mediante
          distruzione".».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «3.  con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
              -  Per il testo dell'art. 301-bis del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n.  43,  e  successive  modificazioni, si veda le note alle
          premesse.
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo 9 novembre 1990, n. 375:
              «Art.  4 (Custodia e vendita delle cose sequestrate). -
          1.  Le  cose  sequestrate  per i reati che hanno ad oggetto
          tabacchi   lavorati   esteri,  accertati  entro  gli  spazi
          doganali  o  fuori  degli  stessi,  sono  prese in custodia
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
              -  Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 marzo
          2001, n. 92:
              «Art.  2  (Estinzione  dei  reati  di  contrabbando  di
          tabacchi lavorati). - 1. Per i reati di contrabbando aventi
          ad  oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori
          a  10  chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena
          della  multa,  il  trasgressore  puo'  estinguere  il reato
          effettuando  il  pagamento  di  una somma pari ad un decimo
          della   multa   applicabile,   con   un   minimo   di  lire
          cinquecentomila.
              2. Della facolta' di avvalersi della definizione in via
          amministrativa  viene  dato  avviso  al trasgressore con la
          notifica  del primo atto di Polizia giudiziaria redatto per
          l'accertamento del reato.
              3.  Il  versamento  della  somma di cui al comma 1 deve
          essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui
          al   comma  2,  presso  l'ispettorato  compartimentale  dei
          Monopoli  di  Stato, ovvero presso il ricevitore capo della
          dogana   competente   per   territorio,   a   seconda   che
          l'accertamento  venga  effettuato al di fuori o all'interno
          degli  spazi  doganali. Ove il pagamento non sia effettuato
          direttamente,  il trasgressore provvedera' ad inviare copia
          della    ricevuta   dell'avvenuto   pagamento   all'ufficio
          competente  entro  i  dieci  giorni  successivi  al termine
          ultimo  per  il versamento, che e' di sessanta giorni. Fino
          alla  scadenza  dei  termini  di  cui al presente comma, il
          procedimento penale rimane sospeso.
              4.  Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue
          il  reato.  Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti
          doganali  dovuti  ai  sensi  dell'art.  338 del testo unico
          delle   disposizioni   legislative   in  materia  doganale,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
              5.  Il  processo verbale, se riguarda violazioni per le
          quali    puo'   avere   luogo   la   definizione   in   via
          amministrativa,    e'   trasmesso,   a   cura   dell'organo
          verbalizzante,    oltre   che   all'autorita'   giudiziaria
          competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di
          Stato  o  al  ricevitore capo della dogana, competenti alla
          gestione del contesto.
              6.     L'ufficio    dell'Amministrazione    finanziaria
          competente   per  la  gestione  del  contesto,  qualora  il
          trasgressore  non  si  avvalga  della  definizione  in  via
          amministrativa,  invia  il  processo  verbale all'autorita'
          giudiziaria  competente,  secondo  le  norme  del codice di
          procedura penale.
              7.  Nei  casi  di  contrabbando di tabacchi lavorati e'
          disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con
          provvedimento  dell'ufficio competente alla definizione del
          contesto.
              8.  Sono  abrogati  gli  articoli 1  e  2  del  decreto
          legislativo 9 novembre 1990, n. 375.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 333, comma 1 del testo
          unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale,
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni:
              «Art. 333 (Cose sequestrate). - Le cose sequestrate per
          reati  preveduti  dal  presente  testo  unico sono prese in
          custodia  dalla  dogana piu' vicina al luogo del sequestro.
          Per  assicurare  l'identita'  e la conservazione di esse si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le  norme di cui agli
          articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale.
              Nei  procedimenti  per  reati, i provvedimenti relativi
          alla  restituzione  ed  alla vendita delle cose sequestrate
          sono  ordinati  di  urgenza  dall'Autorita' giudiziaria che
          procede  all'istruzione  od al giudizio e sono eseguiti dal
          ricevitore della dogana.».
                        Nota agli articoli 2, 3, 4, 5:

              -  Per il testo dell'art. 301-bis del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n.  43,  e  successive  modificazioni, si veda le note alle
          premesse.