IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Premesso  che  le  condizioni climatiche eccezionalmente fredde che
nel  corso  degli  ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano
l'Italia  e  l'Europa  hanno  portato ad uno straordinario incremento
della  domanda  di  gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione
delle importazioni dall'estero;
  Premesso  che  il probabile protrarsi di questa situazione potrebbe
causare  una ulteriore contrazione della disponibilita' di stoccaggio
di gas naturale;
  Visto l'art. 4, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale
dispone   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme
specifiche,  efficaci  anche  solo  per  periodi limitati, dirette ad
assicurare il contenimento dei consumi energetici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4,  comma  4,  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e successive
modificazioni e integrazioni.
  Visto l'art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
,  che  stabilisce,  tra  l'altro,  la  durata massima giornaliera di
attivazione  degli  impianti  termici  destinati alla climatizzazione
invernale;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica,  il  quale  fissa  la  media aritmetica delle temperature
dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare che
non  deve  essere  superata  durante il periodo in cui e' in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'art. 1, comma 7, lettera q), della legge 23 agosto 2004, n.
239,  il quale stabilisce che e' esercitato dallo Stato il compito di
adottare  misure  temporanee  di salvaguardia della continuita' della
fornitura,  in  caso  di  crisi  del  mercato dell'energia o di gravi
rischi  per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
12 dicembre 2005 recante l'aggiornamento della procedura di emergenza
per  far  fronte  alla  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas
naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli;
  Ritenuto che, in considerazione delle attuali e previste condizioni
climatiche sia necessario attivare ulteriori interventi per ridurre i
consumi  di  gas  naturale,  ai sensi della fase 5 della procedura di
emergenza  allegata  al  citato  decreto del Ministro delle attivita'
produttive 12 dicembre 2005;
  Ritenuto,  al fine di assicurare il contenimento dei consumi di gas
naturale,  di  dover  intervenire  con norme specifiche, efficaci nel
solo  periodo  dal  1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi, sui
parametri di media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi
ambienti  di  ogni  singola  unita'  immobiliare  che non deve essere
superata  durante  il  periodo  in  cui  e' in funzione l'impianto di
climatizzazione  invernale,  nonche' di durata massima giornaliera di
attivazione  degli  impianti  termici  destinati alla climatizzazione
invernale,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Norme  transitorie  in  materia di media aritmetica delle temperature
dell'aria  nei  diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare e
di  durata  massima giornaliera di attivazione degli impianti termici
              destinati alla climatizzazione invernale

  1.  Il  valore  massimo  della  media  aritmetica delle temperature
dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare, di
cui  all'art. 4, comma 1, lettera b), del Presidente della Repubblica
26 agosto  1993,  n.  412, citato in premessa, e' ridotto di un grado
centigrado,   fatta   eccezione  per  gli  edifici  rientranti  nelle
categorie,  di  cui  all'art.  3  del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, di seguito indicate:
    a) E.1(3)  edifici  adibiti  ad  albergo,  pensione  ed attivita'
similari;
    b) E.  3  edifici  adibiti  a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o  anziani  nonche'  le  strutture  protette  per  l'assistenza ed il
recupero  dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati a
servizi sociali e a centri sociali per anziani;
    c) E.6  edifici  adibiti  ad  attivita' sportive: E.6(1) piscine,
saune  e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi
di supporto alle attivita' sportive;
    d) E.7 edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli
e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
  2.  La  durata  massima  giornaliera  di attivazione degli impianti
termici  destinati alla climatizzazione invernale, di cui all'art. 9,
comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n.  412,  citato in premessa, e' ridotta di un'ora per tutte le zone,
con le medesime eccezioni di cui al comma 1.