IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle  tariffe,  delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
  Vista  la  legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il nulla osta
provvisorio  per  le  attivita'  soggette ai controlli di prevenzione
incendi,  modifica  degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n.
66,  e  norme  integrative  dell'ordinamento  del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,   e   successive   modificazioni   recante   l'approvazione  del
regolamento  concernente  l'espletamento dei servizi di prevenzione e
vigilanza antincendi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.   37,   recante  la  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione  incendi,  a  norma  dell'art.  20,  comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 e
successive  modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 98 del 9 aprile 1982;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure
piu'  urgenti  ed  essenziali  di  prevenzione  incendi  ai  fini del
rilascio  del  nulla  osta  provvisorio  di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  10 marzo  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  81  del  7 aprile  1998,  recante i criteri
generali  di  sicurezza  antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 1998, recante le disposizioni relative alle modalita' di
presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
  Rilevata  la  necessita'  di emanare le direttive che devono essere
attuate  dai  titolari  delle  attivita'  in  possesso  di nulla osta
provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577,  come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 200;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione
  Il  presente  decreto  e'  emanato  in  attuazione  dell'art. 7 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che
demanda  al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive
in  ordine  agli  adempimenti  che  devono  essere  messi in atto dai
titolari  delle singole attivita' o di gruppi di attivita', di cui al
decreto  ministeriale  16 febbraio  1982,  in  possesso di nulla osta
provvisorio  in corso di validita', per le quali non siano state gia'
emanate  altre  direttive,  al  fine  di  adeguarsi alla normativa di
prevenzione  incendi  e  conseguire  il  certificato  di  prevenzione
incendi.