GE 1023/04

                        Considerato in fatto

  A  seguito  dei  rilievi  formulati  dalla  Commissione europea, il
legislatore  nazionale,  con  la  legge  18 aprile  2005,  n.  62, ha
proceduto alla modifica dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s.m., sostituendo integralmente il comma 12 del citato articolo
e  stabilendo  che  per  l'affidamento  di incarichi di progettazione
ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato e' inferiore a
100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile
del  procedimento,  possono  procedere all'affidamento ai soggetti di
cui  al  comma 1,  lettere d), e), f) e g), dello stesso art. 17, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza.
  Prima  della  modifica  introdotta  dalla  citata legge n. 62/2005,
l'affidamento  degli  incarichi  relativi  a servizi di ingegneria di
importo  stimato  inferiore  a  100.000 euro poteva essere effettuato
attraverso  la  scelta di un libero professionista di fiducia, previa
verifica  della  relativa  esperienza  e  capacita'  professionale in
relazione  al progetto da affidare. La norma non dettava disposizioni
concernenti   le   regole   dell'affidamento   ne'   l'obbligo  della
pubblicita' preventiva e successiva.
  Con  particolare  riferimento  a  quest'ultimo  obbligo,  tuttavia,
l'art.  62,  commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n. 554, gia' prima della richiamata modifica alla
legge   quadro   prevedeva   a   carico  delle  stazioni  appaltanti,
relativamente  ai  servizi  di  progettazione  di importo inferiore a
40.000  euro  (oggi  100.000  euro a seguito della modifica appartata
dall'art.  7,  comma  1,  lettera  i), della legge 1° agosto 2002, n.
166),  l'onere  della  preventiva  adeguata  pubblicita',  nonche' di
quella  successiva all'affidamento. La mancata previsione nell'allora
vigente   norma   primaria   di  alcun  riferimento  all'onere  della
pubblicita' e la formulazione della previsione di cui all'art. 62 del
regolamento di attuazione hanno generato un dibattito sulla effettiva
obbligatorieta' della pubblicita' nell'affidamento degli incarichi di
progettazione cd. fiduciari.
  Sulla problematica generale degli affidamenti cosiddetti fiduciari,
peraltro, l'Autorita', con le determinazioni n. 27/2002 e n. 30/2002,
aveva  richiamato  l'attenzione  degli operatori sulla necessita' che
detti  affidamenti  non comportassero un effetto negativo sul mercato
dei  servizi  di  ingegneria,  cristallizzandolo  negli ambiti locali
delle  varie  amministrazioni  e  di fatto privandolo di una concreta
dinamica concorrenziale.
  Alla   luce   degli  orientamenti  sopra  riferiti  ed  in  seguito
all'entrata  in  vigore  della  citata  legge  n. 62/2005, si ritiene
opportuno integrare gli indirizzi finora emanati in materia da questa
Autorita',  nel  rispetto  del  dettato comunitario e dell'evoluzione
giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.
  Stante  il rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento di
molteplici   interessi   del   settore  degli  appalti  pubblici,  in
conformita'  a  quanto  disposto  nel  regolamento  sul funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale
ogni  valutazione  delle  problematiche  emergenti  e della prassi va
condotta  in  base agli apporti delle amministrazioni ed associazioni
rappresentative  di  operatori  del  settore  dei lavori pubblici, e'
stata  convocata  un'audizione,  tenutasi  in data 28 settembre 2005,
alla  quale  hanno  partecipato  rappresentanti  del  Ministero della
giustizia,  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, del
Consiglio  nazionale  degli  ingegneri, del Consiglio nazionale degli
architetti,  del  Consiglio  nazionale  dei  geologi,  del  Consiglio
nazionale dei geometri, dell'ANCI e dell'UPI.
  Sulla  base  di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il
seguente atto.

                       Considerato in diritto

  La  disposizione  dell'attuale comma 12 dell'art. 17 della legge n.
109/1994,  nasce  dal pronunciamento della Commissione europea che ha
censurato  la  mancata  previsione  di alcun onere minimo di messa in
concorrenza  e  l'assenza  di  alcuna  forma  di  pubblicita', atta a
consentire  un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente
interessati alla prestazione del servizio.
  In   osservanza  a  detti  rilievi,  il  legislatore  nazionale  ha
eliminato la possibilita' dell'affidamento diretto su base fiduciaria
degli  incarichi  per  importo  inferiore  a  100.000  euro,  facendo
espresso  richiamo all'obbligo da parte delle stazioni appaltanti del
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza.
  Detti   principi   costituiscono,  secondo  le  specificazioni  che
seguono,  corollari  del generale principio della tutela della libera
concorrenza,  in  base  al  quale  si  intende  garantire  a  ciascun
potenziale  concorrente le stesse possibilita' di partecipazione alle
procedure   di   gara   e   l'imparzialita'   della  relativa  azione
amministrativa.  Affinche'  sia  assicurata una concreta concorrenza,
occorre  pertanto  garantire  il  rispetto  della  par  condicio  nei
confronti   di   tutti  i  concorrenti  in  ordine  alla  valutazione
comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di
clausole   che   producano  un  effetto  preclusivo  all'accesso  dei
potenziali concorrenti all'appalto.
  a) Il principio di non discriminazione comporta, in particolare, il
divieto  di  effettuare  una  selezione  di concorrenti privilegiando
coloro  che esercitano prevalentemente la loro attivita' nello stesso
ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.
  Peraltro,  in  ordine  alla  possibilita' di istituire un elenco di
professionisti  presso  le  singole stazioni appaltanti, l'Autorita',
confermando  quanto  precedentemente  espresso, rileva come lo stesso
possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei
meccanismi  riguardanti  il  relativo  aggiornamento periodico, anche
semestrale;  adottando  in ogni caso le forme di pubblicita' previste
dall'art.  62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
e  s.m.,  in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso
dei  prescritti  requisiti  il diritto di iscriversi all'albo stesso,
senza limitazioni temporali.
  Si ritiene inoltre necessario che laddove l'amministrazione intenda
effettuare  la  scelta  di  istituire l'albo di professionisti, debba
preventivamente  stabilire,  dandone  adeguata pubblicita', criteri e
requisiti   per  la  formazione  dell'albo  stesso,  quali  a  titolo
esemplificativo:
    il  richiamo  a quanto dettato dall'art. 51, comma 1, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  e s.m. che vieta la
partecipazione  del professionista singolarmente e come componente di
un   raggruppamento   di  professionisti,  nonche'  la  contemporanea
partecipazione a piu' di un raggruppamento;
    il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti
nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
    il  divieto  di  cumulo  degli incarichi, che puo' concretizzarsi
nell'affidamento  di  non  piu'  di  un incarico all'anno allo stesso
professionista;
    la    correlazione   dell'esperienza   pregressa   richiesta   al
professionista  alle  tipologie  progettuali  delle  quali  necessita
l'amministrazione,  cosi' come individuate in sede di programmazione,
di  modo  che  le professionalita' richieste rispondano concretamente
alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.
  b) Relativamente al principio della parita' di trattamento, occorre
evidenziare  che  la  Corte  di  giustizia europea ha ritenuto che lo
stesso  vieta  non  solo  le  discriminazioni  palesi, a motivo della
cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata
che,  mediante  il  ricorso  ad  altri  criteri  distintivi, abbia in
pratica  le  stesse conseguenze (sentenza 3.6.1992, causa C 360/89) e
che  detto  principio  ha  lo  scopo  di  favorire lo sviluppo di una
concorrenza  sana  ed  efficace  tra le imprese che partecipano ad un
appalto  pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle
stesse  possibilita'  nella  formulazione  delle  loro  offerte e che
queste   siano   soggette   alle  medesime  condizioni  per  tutti  i
competitori (sentenza 29.4.2004, causa C 496/99).
  Cio'  si traduce, per quanto rileva in questa sede, nell'obbligo di
instaurare   apposita  procedura  negoziata,  in  analogia  a  quanto
prescritto  dall'art.  78 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999  e  successive  modifiche,  nella  quale si procede alla
comparazione  dei  requisiti  posseduti  da  tutti i concorrenti, con
applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.
  c) In  base  al  principio  di  proporzionalita',  la richiesta del
possesso  di  requisiti  minimi  per la partecipazione alla procedura
negoziata   deve  essere  strettamente  connessa  alla  tipologia  ed
all'importo  dell'incarico,  in  quanto la richiesta di requisiti non
proporzionali  allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo
di   una   indebita   restrizione   della  concorrenza.  Ne  discende
l'impossibilita'  di  utilizzare i requisiti previsti dalla normativa
per  gli  affidamenti di progettazione di importo superiore a 100.000
euro per quelli di importo inferiore.
  Analogamente dovranno essere fissati i criteri di valutazione delle
offerte  rapportati  alla  tipologia e all'importo dell'incarico, non
potendosi  applicare  le  previsioni  formulate  al  riguardo per gli
incarichi di maggior importo.
  Pertanto,  nell'avviso  di  selezione  dovranno  essere  indicati i
requisiti   minimi   richiesti   dalla   S.A.   che   consentano   al
professionista  -  tramite  il  curriculum  -  la  dimostrazione  del
possesso  di  una  esperienza  adeguata  rapportata  alla tipologia e
all'importo  dell'incarico. In relazione a detto profilo, l'Autorita'
e'  intervenuta  con  le  determinazioni  n.  9/1999, n. 10/1999 e n.
17/2000,  sottolineando  come  il merito tecnico, che viene esaminato
nella  fase  di ammissione alla selezione, ha ad oggetto elementi che
necessitano  alla  stazione appaltante per effettuare una valutazione
circa  l'idoneita'  del  progettista  a concorrere per l'affidamento,
anche  sulla  base  dell'esperienza  professionale  pregressa.  Detta
valutazione   viene  effettuata  sulla  base  di  elementi  meramente
quantitativi  consistenti  nell'accertamento  dell'importo dei lavori
appartenenti  alle  stesse  classi  e  categorie  dell'opera  oggetto
dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.
  Al  contrario,  il  merito  tecnico  da  valutarsi  nella  fase  di
affidamento  dovra'  intendersi  con  riguardo  alle  caratteristiche
qualitative  di  progetti  in  precedenza  redatti  e presentati, che
l'offerente   ritiene   rappresentativi   della   propria   capacita'
progettuale  e  affini  all'opera  da  progettare  per  tipologia  ed
importo.
  d) Per  quanto  riguarda,  infine,  il  principio di trasparenza si
evidenzia  che  la  Corte  di  giustizia con la sentenza 7.12.2000, C
324/98  ha  ritenuto  che  l'obbligo  di  trasparenza  cui  e' tenuta
l'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di
ogni  potenziale  offerente,  un  adeguato livello di pubblicita' che
consenta  l'apertura  degli  appalti  di  servizi  alla  concorrenza,
nonche'   il   controllo   sull'imparzialita'   delle   procedure  di
aggiudicazione.
  Il   principio   della   trasparenza   trova   quindi   attuazione,
anteriormente   all'inizio   del  procedimento  di  selezione,  nella
effettuazione   di   una   corretta   ed   adeguata  pubblicita'  sia
dell'oggetto  della selezione che si intende esperire sia dei criteri
obiettivi che si intende utilizzare per la valutazione delle offerte;
al  termine  del  procedimento negoziato, invece, il principio stesso
trovera' la propria effettiva applicazione nel corrispondente obbligo
da  parte  della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata
sulla base degli stessi criteri inizialmente adottati.
  Dalle considerazioni sopra riportate emerge, dunque, che l'art. 17,
comma  12, della legge n. 109/1994, cosi' come modificato dalla legge
n.  62/2005,  impone  alle  stazioni  appaltanti l'esperimento di una
procedura  di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del
professionista,  che dovra' essere preceduta dalla pubblicita' di cui
all'art.  62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  e successive modifiche. Il tenore letterale di detta norma,
laddove  utilizza  la  locuzione «adeguata pubblicita», ha comportato
l'intervento  interpretativo  della  giustizia amministrativa, che ha
ritenuto  necessario  chiarirne  il  significato sia sotto il profilo
temporale   che   sotto   quello   del   mezzo   idoneo  a  garantire
l'asso1vimento di detto obbligo. Occorre, pertanto, individuare tempi
per  la  presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
idonei  a  consentire  un'effettiva  partecipazione  all'iniziativa e
utilizzare  mezzi  di  pubblicazione  che  garantiscano  una adeguata
penetrazione della notizia nel mercato.
  Al  riguardo,  come espresso da questa Autorita' con determinazioni
n.  18/2001  e  n. 30/2002, per «adeguata pubblicita» deve intendersi
quindi   quella   pubblicita'   che,  seppure  semplificata,  risulta
funzionale   allo  scopo  di  raggiungere  la  piu'  ampia  sfera  di
potenziali  professionisti  interessati all'affidamento, in relazione
all'entita' ed all'importanza dell'incarico.
  Si   rileva   al  riguardo  che  questa  Autorita'  ha  piu'  volte
evidenziato che la carenza di pubblicita' e' apparsa spesso rilevante
in  relazione  all'esiguo  tempo di pubblicazione, limitato in alcuni
casi  a  soli 10 giorni, ed ai mezzi utilizzati, pubblicazione presso
il solo albo pretorio.
  Per  quanto  attiene, quindi, all'affidamento degli incarichi sotto
l'importo  di  100.000  euro,  le  S.A. dovranno individuare forme di
pubblicita'  adeguate  alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche
conto  del  contesto  ambientale  e  di  mercato nel quale operano. A
titolo  esemplificativo  e  non esaustivo, puo' ritenersi adeguata la
pubblicita'  effettuata  attraverso  la  pubblicazione dell'avviso di
selezione  sull'albo  pretorio,  sul sito internet (ove disponibile),
ovvero sull'albo della stazione appaltante, nonche' con la diffusione
presso i rispettivi ordini professionali.
  Per  quanto  attiene  al  procedimento di selezione, nel richiamare
l'attenzione  sulla circostanza che la richiesta di una presentazione
plurima  di offerte da' luogo ipso facto ad una procedura concorsuale
negoziata,  si  precisa  che  la  stazione appaltante dovra' indicare
negli   avvisi   di   conferimento   gli  elementi  essenziali  della
prestazione  ed  il  relativo  importo presunto, il tempo massimo per
l'espletamento  dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte,
non   inferiore   a  ventisei  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso,  ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999 ritenuto utile,
nonche' i criteri che utilizzera' per l'affidamento.
  E', infatti, necessario che le regole disciplinatrici del confronto
siano   oggettivamente  verificabili  e,  sebbene  la  procedura  sia
caratterizzata  dal  carattere  dell'informalita',  le  modalita'  di
formulazione  e  di trasmissione delle offerte devono sostanzialmente
rispettare   i  principi  di  trasparenza  e  par  condicio  fra  gli
offerenti;  principi cui e' necessario conformarsi ogni qual volta si
procede  ad una valutazione comparativa delle offerte, ancorche' cio'
avvenga   attraverso   gara  informale  (cfr.  Cons.  Stato  sez.  V,
20 ottobre 2000, n. 5633).
  Inoltre,  tenuto  conto  delle  disposizioni  sulla semplificazione
amministrativa,    l'amministrazione   dovra'   prevedere   in   capo
all'affidatario  l'obbligo  di  comprovare  i requisiti professionali
dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.
  Sulla base di quanto sopra, l'Autorita' ritiene che:
    i  servizi  di  ingegneria  di  importo  inferiore a 100.000 euro
devono  essere  affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento
di  una  procedura  competitiva  e  comparativa,  che  dovra'  essere
preceduta  dalla  pubblicazione di un avviso, divulgato con modalita'
adeguate  alla  rilevanza  dell'affidamento,  tenendo anche conto del
contesto  ambientale  e  di  mercato  nel  quale  operano le stazioni
appaltanti,  quali ad esempio, l'albo pretorio, il sito internet (ove
disponibile),   l'albo   della   stazione  appaltante  e  diffuso  ai
rispettivi ordini professionali, al fine di raggiungere la piu' ampia
sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento;
    gli  avvisi  per  l'affidamento  dei servizi di ingegneria devono
contenere   gli   elementi  essenziali  costituenti  l'oggetto  della
prestazione,  il  relativo  importo  presunto,  il  tempo massimo per
l'espletamento  dell'incarico,  il termine di ricezione delle offerte
non   inferiore   a  ventisei  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  ed  ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999 ritenuto utile,
nonche' i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento;
    i  requisiti  richiesti  ai  partecipanti alla selezione dovranno
essere  proporzionali all'incarico da affidare, con cio' escludendosi
la  possibilita'  di  richiedere  i  requisiti previsti per incarichi
appartenenti a fasce superiori di importo;
    il   merito  tecnico  da  esaminare  nella  fase  di  valutazione
dell'offerta   dovra'  intendersi  non  con  riferimento  ad  aspetti
quantitativi, bensi' con riguardo alle caratteristiche qualitative di
progetti    in    precedenza    redatti   che   l'offerente   ritiene
rappresentativi   della   propria   capacita'  progettuale  e  affini
all'opera da progettare per tipologia ed importo.
      Roma, 19 gennaio 2006
                                        Il presidente: Rossi Brigante