IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed
esecuzione  dell'accordo  relativo ad un programma internazionale per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
  Vista   la   direttiva   comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del
14 dicembre  1998,  recante  modifiche  alla direttiva 68/414/CEE del
Consiglio  del  20 dicembre  1968,  che  stabilisce l'obbligo per gli
Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio 2001, n. 22, recante la
disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;
  Visto  in  particolare  l'art. 7, decreto legislativo sopra citato,
che  stabilisce  che  il Ministro delle attivita' produttive disponga
dell'utilizzo   delle   scorte   di   riserva   in   caso   di  crisi
nell'approvvigionamento  o in situazioni di emergenza dichiarate tali
dal Governo o dagli organismi comunitari ed internazionali preposti;
  Visto   il  manuale  per  la  gestione  dell'emergenza  energetica,
approvato  nell'anno  2003, di cui all'art. 7 del decreto legislativo
31 gennaio 2001, n. 22;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile
2005,  n.  17307,  recante la fissazione dei quantitativi di prodotti
petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre
2005,  5 ottobre  2005  e  9 novembre  2005  con  i  quali  e'  stata
autorizzata  la  riduzione  delle  scorte  obbligatorie  di  prodotti
petroliferi  di  categorie  I e III a motivo dell'emergenza provocata
dagli  uragani  Katrina  e Rita e delle decisioni di risposta assunte
dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 gennaio
2006,  con  il  quale  vengono  fissati  i  tempi  e  le modalita' di
ricostituzione  della scorta ridotta in forza dei provvedimenti sopra
citati;
  Visto  il  decreto-legge  25 gennaio 2006, n. 19, con il quale sono
state decise misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas
naturale;
  Visto  in  particolare  l'art. 1, comma 6, del suddetto decreto che
autorizza  il  Ministro  delle  attivita' produttive ad avvalersi dei
poteri  conferitigli  dall'art.  7 del decreto legislativo 31 gennaio
2001,   n.   22,   al  fine  di  evitare  o  limitare  l'adozione  di
provvedimenti  che  sospendano  l'osservanza  dei valori limite delle
emissioni inquinanti in atmosfera per le centrali termoelettriche;
  Considerata la grave situazione di emergenza energetica dovuta alle
condizioni  climatiche  straordinariamente  fredde  ed  alla parziale
interruzione delle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia
che rende difficile l'approvvigionamento, con particolare riguardo al
prodotto necessario alle centrali termoelettriche;
  Ritenuto  necessario  ridurre  in  via  temporanea  la misura delle
scorte  di riserva dei prodotti petroliferi di categoria III a carico
dei  soggetti  che  immettono  al  consumo  tali  prodotti  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  misura  delle  scorte di riserva di prodotti petroliferi di
categoria  III,  come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti a
tale  obbligo  con il decreto del Ministro delle attivita' produttive
in  data  14 aprile  2005,  n.  17307, e' ridotta del 60% a decorrere
dalle ore 0.00 del giorno successivo alla data del presente decreto.
  2.  La ricostituzione delle scorte nel loro intero ammontare dovra'
avvenire entro le ore 24 del 30 giugno 2006.