IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»; Visto in particolare 1'art. 23 della citata legge n. 164/1992 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.); Visti gli articoli 19 e 21 della citata legge n. 164/1992, recanti le norme sui Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti i decreti ministeriali con i quali sono stati incaricati i Consorzi di tutela a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle relative D.O.C.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Considerato che e' stato previsto l'utilizzo della fascetta sostitutiva del predetto contrassegno ed e' stata posta in essere una prassi operativa con la quale, in particolare, il Ministero ha affidato la stampa delle fascette in questione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la gestione connessa alla distribuzione delle fascette stesse ai produttori interessati alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sulle quali insiste la produzione della D.O.C.G.; Ritenuta la necessita' di adottare le disposizioni nazionali al fine di disciplinare le caratteristiche della suddetta fascetta per i vini a D.O.C.G., in modo da poter disporre a partire dalla gestione 2006 di una nuova fascetta con particolari elementi di sicurezza, a garanzia dei produttori e dei consumatori; Ritenuto altresi' di stabilire le disposizioni per consentire la gestione delle citate fascette con particolare riguardo alle richieste dei contingenti da stampare, alla distribuzione, all'utilizzo ed al controllo; Acquisito sul presente decreto l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, espresso con nota n. 124226 del 16 novembre 2005; Decreta: Art. 1. Obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato per i vini D.O.C.G. 1. Il condizionamento, da chiunque effettuato, in recipienti di capacita' non superiore a litri 5, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) destinati all'immissione al consumo comporta l'obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato, di seguito denominata «fascetta», avente le caratteristiche indicate all'articolo seguente.