IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;
  Visto  in  particolare 1'art. 23 della citata legge n. 164/1992 che
prevede  disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre
sui  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a litri 5 in cui sono
confezionati   i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita (D.O.C.G.);
  Visti  gli articoli 19 e 21 della citata legge n. 164/1992, recanti
le  norme  sui  Consorzi  volontari  di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visti  i  decreti  ministeriali con i quali sono stati incaricati i
Consorzi  di tutela a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti
dei  propri affiliati, nei riguardi delle relative D.O.C.G., ai sensi
dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Considerato   che  e'  stato  previsto  l'utilizzo  della  fascetta
sostitutiva del predetto contrassegno ed e' stata posta in essere una
prassi  operativa  con  la  quale,  in  particolare,  il Ministero ha
affidato   la   stampa   delle  fascette  in  questione  all'Istituto
Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato  e  la  gestione  connessa  alla
distribuzione  delle  fascette  stesse ai produttori interessati alle
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura sulle
quali insiste la produzione della D.O.C.G.;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare le disposizioni nazionali al
fine di disciplinare le caratteristiche della suddetta fascetta per i
vini  a  D.O.C.G., in modo da poter disporre a partire dalla gestione
2006  di  una nuova fascetta con particolari elementi di sicurezza, a
garanzia dei produttori e dei consumatori;
  Ritenuto  altresi'  di  stabilire le disposizioni per consentire la
gestione   delle   citate  fascette  con  particolare  riguardo  alle
richieste   dei   contingenti   da   stampare,   alla  distribuzione,
all'utilizzo ed al controllo;
  Acquisito    sul   presente   decreto   l'assenso   del   Ministero
dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
VI - Ufficio XII, espresso con nota n. 124226 del 16 novembre 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato
per i vini D.O.C.G.
  1. Il  condizionamento,  da  chiunque  effettuato, in recipienti di
capacita'  non  superiore  a  litri  5,  dei  vini a denominazione di
origine  controllata  e garantita (D.O.C.G.) destinati all'immissione
al consumo comporta l'obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del
contrassegno  di  Stato,  di seguito denominata «fascetta», avente le
caratteristiche indicate all'articolo seguente.