L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex-ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05; VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004. VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005. VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005. VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; VISTA la delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263; VISTA la delibera n. 171/99, recante "regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193; VISTA la delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999; VISTA la delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168; VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000; VISTA la delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193; VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001; VISTA la delibera n. 393/01/CONS, "Offerta wholesale di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259; VISTA la delibera n. 59/02/CONS, recante "Offerta di linee affittate wholesale da parte della societa' Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61; VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2002, n. 278; VISTA la delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134; VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 aprile 2003; VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003; VISTA la delibera n. 304/03/CONS, del 5 agosto 2003, recante "Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202; VISTA la delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2004, n. 28; VISTA la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 28 maggio 2004, supplemento ordinario n. 101; VISTA la delibera n. 153/05/CONS del 9 marzo 2005, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005; SENTITE, in data 22 aprile 2005, le societa' Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente); SENTITA, in data 21 aprile 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A.; VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 153/05/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera ed i relativi sub allegati Al e A2 contenenti i criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi nonche' di service level agreement; CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento; CONSIDERATO che il provvedimento concernente i "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercati n.13 e 14 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui Mercati Rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE)" e' stato adottato dall'Autorita' in data 18 ottobre 2005, inviato all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28 ottobre 2005. VISTO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 25 novembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati dei segmenti terminali delle linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani"; CONSIDERATO che in merito alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM, ha reputato pienamente condivisibile la metodologia di analisi volta a delimitare il confine tra il mercato dei segmenti terminali e quello dei circuiti interurbani (trunk) sulla base dell'architettura di rete di Telecom Italia e degli operatori alternativi anche tenuto conto della discontinuita' presente nel grado di competizione nei mercati dei segmenti di capacita' trasmissiva; CONSIDERATO che l'AGCM ha ritenuto apprezzabile la definizione dei mercati fornita dall'Autorita' quale interpretazione corretta del principio di neutralita' tecnologica cui deve essere orientata l'intera analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche e che, con riguardo alla dimensione geografica, l'AGCM ha condiviso le valutazioni dell'Autorita' sulla determinazione di un ambito geografico nazionale per i mercati 13 e 14; CONSIDERATO che l'AGCM ha condiviso le conclusioni dell'Autorita', afferenti all'identificazione di Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati 13 e 14, in ragione della persistente posizione di preminenza di Telecom Italia in termini di quote di mercato e di altri fattori quali la completa integrazione verticale, l'esistenza di barriere all'uscita, dovute ai costi irrecuperabili, la sussistenza di rilevanti economie di scala nell'offerta di capacita' trasmissiva a banda dedicata, la non duplicabilita' economica (in termini di ritorno sugli investimenti in un contesto di mercato) della rete locale di Telecom Italia che si contraddistingue per diffusione e capillarita' sull'intero territorio nazionale dovute all'esigenza, antecedente alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, di realizzare un'infrastruttura di telefonia per la fornitura del servizio universale in un ambito di monopolio legale; CONSIDERATO che l'AGCM ha inteso mettere in evidenza la rilevanza dei tempi di attuazione delle nuove condizioni economiche applicate alle offerte dei segmenti terminali e trunk previste dalla proposta di provvedimento dell'Autorita' e che per tale ragione ha auspicato il trasferimento dei pregressi guadagni di efficienza a tutti gli operatori del mercato, procedendo all'adeguamento delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia anche a partire dalla configurazione di offerta attualmente in vigore (Circuiti Diretti Numerici Wholesale); CONSIDERATA la particolare rilevanza assunta da un tempestivo trasferimento agli operatori del mercato, gia' a partire dall'offerta di riferimento 2006, dei guadagni di efficienza conseguiti da Telecom Italia nella fornitura di circuiti diretti numerici; RITENUTO necessario ridurre, i tempi di trasferimento degli stessi al mercato, attraverso una piu' breve procedura di pubblicazione ed approvazione da parte dell'Autorita' dell'offerta di riferimento 2006 dei circuiti diretti wholesale; VISTE le lettere della Commissione europea D/2005/648808 ECCCTF/B5/CLD del 9 novembre 2005 ed INFOSO B-5/ECCTF/B5/CLD/ab/D (2005) 650422 del 17 novembre con le quali la stessa richiedeva ulteriori informazioni in merito al provvedimento trasmesso; CONSIDERATO che la Commissione europea, nel richiedere ulteriori informazioni sul provvedimento in oggetto, ha evidenziato la necessita' che l'Autorita' specifichi se il mercato dei segmenti terminali di linee affittate includa anche i circuiti analogici e digitali con capacita' inferiore a 64Kbps; CONSIDERATO che l'Autorita', nel rispondere alle richieste della Commissione, ha chiarito che il mercato dei segmenti terminali di linee affittati (definito dalla notifica come circuiti analogici e digitali da 64Kbps a 2.5Gbps) include anche i segmenti terminali di linee affittate con capacita' di trasmissione inferiori ai 64 Kbps e che anche tale segmento e' pertanto da ritenersi sottoposto a regolamentazione ex-ante; VISTO il parere della Commissione europea SG-Greffe (2005) D/206372 del 25 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento in oggetto con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE; CONSIDERATO che la Commissione europea ha rilevato, nel proprio parere, che l'analisi di mercato dei segmenti trunk non prevedeva segmentazioni per capacita' trasmissiva, ma che le misure regolamentari proposte escludono i circuiti di capacita' inferiore a 2Mbps; CONSIDERATO che, nello stesso parere, la Commissione europea ha invitato l'Autorita' a modificare il provvedimento finale nel senso di includere i circuiti interurbani a capacita' inferiore a 2Mbps nel mercato dei segmenti trunk; CONSIDERATO che la Commissione europea, stante il rilievo mosso, ha comunicato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione; CONSIDERATO che la definizione del mercato dei segmenti terminali di linee affittate comprende anche i circuiti analogici e digitali fino a 64Kbps e RITENUTO pertanto necessario evidenziare che obblighi ex-ente proposti sono applicati anche a tali circuiti; CONSIDERATO che la definizione del mercato dei segmenti trunk, non essendo caratterizzata da differenziazioni di prodotto o geografiche, ne' dal lato della domanda ne' sul versante dell'offerta, deve includere anche i circuiti a capacita' trasmissiva inferiori a 2Mbps; UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; DELIBERA Art. 1. (Definizioni e riferimenti) 1. Ai fini del presente testo si intende per: a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale; b) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice; c) "operatore notificato" ovvero "operatore dominante": l'operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato; d) "segmenti terminali di linee affittate", ovvero "segmenti terminating": circuiti di capacita' dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia; e) "circuiti interurbani di linee affittate", ovvero "segmenti trunk": circuiti di capacita' dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti; f) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale": circuiti di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello; g) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale": circuiti di capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello; h) "raccordo interno di centrale": servizio di capacita' dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale; i) "RED": Ripartitore Elettronico Digitale (o anche Digital Cross-Connect - DXC) apparato di instradamento per flussi ad alta capacita' impiegato per commutare linee affittate; j) "ADM": Add Drop Multipex apparato in grado di aggregare e disaggregare flussi ad alta capacita' secondo le gerarchie di trasporto e gli standard tecnici adottati della rete; k) "rete di accesso": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia; l) "rete di trasporto": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l'instradamento dell'informazione; m) "co-locazione": il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi; n) "servizi aggiuntivi ai segmenti trunk e terminating": servizi opzionali per la fornitura dei segmenti trunk e terminating, tra cui collegamenti multipunto, rete privata virtuale e prestazioni di protezione. o) "servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione": servizi opzionali per la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra cui i servizi di multiplazione e di protezione; .br, p) "orientamento al costo": la pratica di prezzi che garantisce l'uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di un dato servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza d'esercizio del servizio stesso; q) "oneri di cessione interna": prodotto tra prezzi derivanti dall'Offerta di Riferimento e volumi dei servizi domandati internamente. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.