L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006;
VISTA   la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO  il  decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui
mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo
quadro  regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente
all'applicazione  di  misure  ex-ante  secondo  quanto disposto dalla
direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
VISTA  la  delibera  n.  217/01/CONS recante "Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
VISTA  la  delibera  n.  335/03/CONS  del  24 settembre 2003, recante
"Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la
procedura  di  consultazione  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259"  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTA   la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004,  recante
"Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
VISTA  la  delibera  n.  320/04/CONS  del  29 settembre 2004, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004.
VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga
dei  termini  di  conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla
delibera  n.  118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005.
VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga
dei  termini  di  conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla
delibera  118/04/CONS"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005.
VISTA  la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica
la  delibera  n.  118/04/CONS  recante  "Disciplina  dei procedimenti
istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni
elettroniche",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
VISTA  la  delibera  n.  66/98,  recante "Autorizzazione alla Telecom
Italia  in  relazione  all'offerta  di  circuiti diretti", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 10 novembre
1998, n. 263;
VISTA   la  delibera  n.  171/99,  recante  "regolamentazione  ed  il
controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da
Telecom  Italia  a  partire  dal  1°  agosto  1999", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n.
193;
VISTA la delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di
telecomunicazioni  aventi  notevole forza di mercato", pubblicata nel
Bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999;
VISTA   la   delibera  n.  389/00/CONS,  recante  "Determinazioni  di
condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della
societa'  Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;
VISTA  la  delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256 del 2
novembre 2000;
VISTA   la   delibera   n.  711/00/CONS,  recante  "Nuove  condizioni
economiche  per  l'offerta di linee affittate da parte della societa'
Telecom  Italia  S.p.A.",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;
VISTA  la  delibera  n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto
adempimento  ai  contenuti  della  delibera  n. 10/00/CIR da parte di
Telecom  Italia",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 2001;
VISTA  la  delibera  n.  393/01/CONS,  "Offerta  wholesale  di  linee
affittate  da  parte  di  Telecom  Italia  S.p.A.",  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n.
259;
VISTA  la delibera n. 59/02/CONS, recante "Offerta di linee affittate
wholesale  da  parte della societa' Telecom Italia S.p.A." pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002,
n. 61;
VISTA  la  delibera  n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom
Italia",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 13 aprile
2002;
VISTA   la  delibera  n.  350/02/CONS,  recante  "Identificazione  di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno  2000",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 27 novembre 2002, n. 278;
VISTA   la  delibera  n.  160/03/CONS,  recante  "Identificazione  di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno  2001",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;
VISTA  la  delibera  n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom
Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 aprile 2003;
VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di
riferimento  per  l'anno  2003  di  Telecom Italia", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto
2003;
VISTA la delibera n. 304/03/CONS, del 5 agosto 2003, recante "Criteri
per  la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate retail
e  wholesale"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 1° settembre 2003, n. 202;
VISTA  la  delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove
offerte  di  linee  affittate Retail e Wholesale formulate da Telecom
Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2004, n. 28;
VISTA  la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di
riferimento  di  Telecom  Italia  S.p.A. per l'anno 2004", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 124 del 28
maggio 2004, supplemento ordinario n. 101;
VISTA   la   delibera  n.  153/05/CONS  del  9  marzo  2005,  recante
"Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato
dei  segmenti  terminali  di  linee affittate e dei segmenti di linee
affittate  su  circuiti interurbani, sulla valutazione di sussistenza
del  significativo  potere  di  mercato per le imprese ivi operanti e
sugli  obblighi  regolamentari  cui  vanno  soggette  le  imprese che
dispongono  di  un  tale  potere  (mercati  n.  13  e  14  fra quelli
identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della
Commissione  europea)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005;
SENTITE,  in data 22 aprile 2005, le societa' Albacom S.p.A., Atlanet
S.p.A.,  Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali
S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente);
SENTITA, in data 21 aprile 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A.;
VISTI   i   contributi   prodotti   dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;
CONSIDERATA  la  consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera  n.
153/05/CONS,   le   risultanze   della   medesima  e  le  valutazioni
dell'Autorita'  contenute nell'allegato A alla presente delibera ed i
relativi  sub  allegati  Al  e  A2 contenenti i criteri in materia di
separazione  contabile  e  contabilita'  dei costi nonche' di service
level agreement;
CONSIDERATA  l'analisi  di  impatto  della regolamentazione contenuta
nell'allegato B al presente provvedimento;
CONSIDERATO  che il provvedimento concernente i "Mercati dei segmenti
terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su
circuiti interurbani (Mercati n.13 e 14 fra quelli identificati dalla
Raccomandazione  sui  Mercati  Rilevanti della Commissione europea n.
2003/311/CE)"  e'  stato  adottato  dall'Autorita' in data 18 ottobre
2005,  inviato  all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato
ed  alla  Commissione  europea  ed ai Paesi membri in data 28 ottobre
2005.
VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante  della  Concorrenza  e del
Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data 25 novembre 2005, relativo allo
schema  di  provvedimento concernente "Mercati dei segmenti terminali
delle  linee  affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti
interurbani";
CONSIDERATO  che  in  merito  alla definizione del mercato rilevante,
l'AGCM,  ha  reputato  pienamente  condivisibile  la  metodologia  di
analisi  volta  a  delimitare  il confine tra il mercato dei segmenti
terminali  e  quello  dei  circuiti  interurbani  (trunk) sulla  base
dell'architettura  di  rete  di  Telecom  Italia  e  degli  operatori
alternativi  anche  tenuto  conto  della  discontinuita' presente nel
grado   di   competizione  nei  mercati  dei  segmenti  di  capacita'
trasmissiva;
CONSIDERATO  che  l'AGCM  ha ritenuto apprezzabile la definizione dei
mercati  fornita  dall'Autorita'  quale  interpretazione corretta del
principio  di  neutralita'  tecnologica  cui  deve  essere  orientata
l'intera  analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche e che,
con  riguardo  alla  dimensione  geografica,  l'AGCM  ha condiviso le
valutazioni   dell'Autorita'   sulla   determinazione  di  un  ambito
geografico nazionale per i mercati 13 e 14;
CONSIDERATO  che  l'AGCM  ha condiviso le conclusioni dell'Autorita',
afferenti  all'identificazione  di  Telecom  Italia  quale  operatore
detentore  di significativo potere di mercato nei mercati 13 e 14, in
ragione  della  persistente posizione di preminenza di Telecom Italia
in  termini  di quote di mercato e di altri fattori quali la completa
integrazione verticale, l'esistenza di barriere all'uscita, dovute ai
costi  irrecuperabili,  la sussistenza di rilevanti economie di scala
nell'offerta  di  capacita'  trasmissiva  a  banda  dedicata,  la non
duplicabilita' economica (in termini di ritorno sugli investimenti in
un  contesto  di  mercato) della rete locale di Telecom Italia che si
contraddistingue per diffusione e capillarita' sull'intero territorio
nazionale  dovute all'esigenza, antecedente alla liberalizzazione del
settore  delle  telecomunicazioni, di realizzare un'infrastruttura di
telefonia  per  la  fornitura del servizio universale in un ambito di
monopolio legale;
CONSIDERATO che l'AGCM ha inteso mettere in evidenza la rilevanza dei
tempi  di attuazione delle nuove condizioni economiche applicate alle
offerte  dei  segmenti  terminali  e trunk previste dalla proposta di
provvedimento  dell'Autorita'  e che per tale ragione ha auspicato il
trasferimento  dei  pregressi  guadagni  di  efficienza  a  tutti gli
operatori  del  mercato,  procedendo all'adeguamento delle condizioni
economiche   praticate  da  Telecom  Italia  anche  a  partire  dalla
configurazione  di  offerta  attualmente  in vigore (Circuiti Diretti
Numerici Wholesale);
CONSIDERATA   la  particolare  rilevanza  assunta  da  un  tempestivo
trasferimento agli operatori del mercato, gia' a partire dall'offerta
di riferimento 2006, dei guadagni di efficienza conseguiti da Telecom
Italia nella fornitura di circuiti diretti numerici;
RITENUTO necessario ridurre, i tempi di trasferimento degli stessi al
mercato,  attraverso  una  piu'  breve  procedura di pubblicazione ed
approvazione da parte dell'Autorita' dell'offerta di riferimento 2006
dei circuiti diretti wholesale;
VISTE    le   lettere   della   Commissione   europea   D/2005/648808
ECCCTF/B5/CLD  del  9  novembre  2005 ed INFOSO B-5/ECCTF/B5/CLD/ab/D
(2005) 650422  del  17  novembre  con  le  quali la stessa richiedeva
ulteriori informazioni in merito al provvedimento trasmesso;
CONSIDERATO  che  la  Commissione  europea,  nel richiedere ulteriori
informazioni   sul   provvedimento  in  oggetto,  ha  evidenziato  la
necessita'  che  l'Autorita'  specifichi  se  il mercato dei segmenti
terminali  di  linee  affittate  includa anche i circuiti analogici e
digitali con capacita' inferiore a 64Kbps;
CONSIDERATO  che  l'Autorita',  nel  rispondere  alle richieste della
Commissione,  ha  chiarito  che  il mercato dei segmenti terminali di
linee  affittati  (definito  dalla notifica come circuiti analogici e
digitali  da  64Kbps a 2.5Gbps) include anche i segmenti terminali di
linee  affittate con capacita' di trasmissione inferiori ai 64 Kbps e
che  anche  tale  segmento  e'  pertanto  da  ritenersi  sottoposto a
regolamentazione ex-ante;
VISTO  il  parere della Commissione europea SG-Greffe (2005) D/206372
del 25 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento in oggetto
con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai
sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE;
CONSIDERATO  che  la  Commissione  europea  ha  rilevato, nel proprio
parere,  che  l'analisi  di  mercato dei segmenti trunk non prevedeva
segmentazioni   per   capacita'   trasmissiva,   ma   che  le  misure
regolamentari  proposte escludono i circuiti di capacita' inferiore a
2Mbps;
CONSIDERATO  che,  nello  stesso  parere,  la  Commissione europea ha
invitato  l'Autorita'  a modificare il provvedimento finale nel senso
di includere i circuiti interurbani a capacita' inferiore a 2Mbps nel
mercato dei segmenti trunk;
CONSIDERATO  che  la Commissione europea, stante il rilievo mosso, ha
comunicato  che,  secondo  quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5,
della  Direttiva  2002/21/EC,  l'Autorita'  puo' adottare la decisone
finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
CONSIDERATO  che la definizione del mercato dei segmenti terminali di
linee  affittate comprende anche i circuiti analogici e digitali fino
a  64Kbps  e  RITENUTO  pertanto  necessario evidenziare che obblighi
ex-ente proposti sono applicati anche a tali circuiti;
CONSIDERATO  che  la  definizione del mercato dei segmenti trunk, non
essendo caratterizzata da differenziazioni di prodotto o geografiche,
ne'  dal  lato  della  domanda  ne'  sul  versante dell'offerta, deve
includere anche i circuiti a capacita' trasmissiva inferiori a 2Mbps;
UDITA  la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              DELIBERA

                               Art. 1.
                     (Definizioni e riferimenti)

1. Ai fini del presente testo si intende per:
 a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
 b) "autorizzazione  generale": il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi  specifici  per  il  settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
 c) "operatore  notificato" ovvero "operatore dominante": l'operatore
designato quale detentore di significativo potere di mercato;
 d) "segmenti   terminali   di  linee  affittate",  ovvero  "segmenti
terminating":  circuiti  di  capacita' dedicata in tecnica digitale o
analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione
presso un nodo di Telecom Italia;
 e) "circuiti  interurbani  di  linee  affittate",  ovvero  "segmenti
trunk":  circuiti  di  capacita'  dedicata tra nodi di Telecom Italia
appartenenti a bacini trasmissivi differenti;
 f) "flussi  di  interconnessione  alla  rete trasmissiva regionale":
circuiti  di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed
un  punto  di  consegna  di servizi all'ingrosso presso un nodo della
rete  trasmissiva  regionale  di  Telecom  Italia.  Tale  servizio e'
impiegato  anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete
trasmissiva  regionale  per  la  raccolta  di servizi da nodi di pari
livello;
 g) "flussi   di  interconnessione  alla  rete  trasmissiva  locale":
circuiti  di  capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito
anche  PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto
di  consegna  di  servizi  all'ingrosso  presso  un  nodo  della rete
trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato
anche   quando  il  PoP  e'  co-locato  presso  un  nodo  della  rete
trasmissiva  locale  (Stadio  di  Linea  di  seguito anche SL) per la
raccolta di servizi da nodi di pari livello;
 h) "raccordo  interno  di  centrale": servizio di capacita' dedicata
che  consente  la  connessione tra apparati, anche di Telecom Italia,
co-locati presso la stessa centrale;
 i) "RED":   Ripartitore   Elettronico   Digitale  (o  anche  Digital
Cross-Connect   - DXC) apparato  di  instradamento per flussi ad alta
capacita' impiegato per commutare linee affittate;
 j) "ADM":  Add  Drop  Multipex  apparato  in  grado  di  aggregare e
disaggregare  flussi  ad  alta  capacita'  secondo  le  gerarchie  di
trasporto e gli standard tecnici adottati della rete;
 k) "rete  di  accesso":  insieme  delle  infrastrutture  di rete che
consentono  il  raccordo  tra  il  punto terminale di rete e la prima
centrale di Telecom Italia;
 l) "rete  di  trasporto":  insieme  delle infrastrutture di rete che
consentono il trasporto e l'instradamento dell'informazione;
 m) "co-locazione":   il   servizio  che  consente  ad  un  operatore
alternativo  di  disporre  di spazi presso le centrali dell'operatore
notificato  equipaggiati  per l'attestazione di collegamenti fisici e
per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
 n) "servizi  aggiuntivi  ai  segmenti  trunk e terminating": servizi
opzionali  per la fornitura dei segmenti trunk e terminating, tra cui
collegamenti  multipunto,  rete  privata  virtuale  e  prestazioni di
protezione.
 o) "servizi  aggiuntivi  ai  flussi  di  interconnessione":  servizi
opzionali  per  la fornitura di servizi di flussi di interconnessione
tra   cui   i   servizi   di  multiplazione  e  di  protezione;  .br,
 p) "orientamento  al  costo":  la  pratica  di prezzi che garantisce
l'uguaglianza  tra  i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di
un  dato  servizio  e  la  somma dei costi operativi e di capitale di
competenza d'esercizio del servizio stesso;
 q) "oneri  di  cessione  interna":  prodotto  tra  prezzi  derivanti
dall'Offerta   di   Riferimento   e   volumi  dei  servizi  domandati
internamente.
2.  Per  quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del Codice delle comunicazioni elettroniche.