IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
    Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
    Visto  il  decreto  ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
    Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il
registro delle varieta' di cece;
    Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art.  19  della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie
di  piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono
indicate nel dispositivo;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e
l'art. 16, comma 1;
    Visto   il   regolamento   d'esecuzione  della  citata  legge  n.
1096/1971,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065,  e modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  2001, n. 322, in particolare
l'art.  17,  decimo  comma,  che prevede la possibilita' di rinnovare
l'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali  per  periodi
determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;
    Atteso  che  la  commissione  sementi,  di  cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 20 dicembre 2005 ha
espresso  parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione delle varieta'
indicate  nel  dispositivo,  riconoscendo  l'esistenza  dei requisiti
previsti  dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973;
    Ritenuto di dover procedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della  legge  25 novembre  1971,  n.  1096, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322,   l'iscrizione   delle  sotto  riportate  varieta'  ai  registri
nazionali  delle  varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2015:

     ----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 27 della G.U. <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 9 febbraio 2006
                                  Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di   legittimita'   da   parte   della   Corte  dei  conti,  art.  3,
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione  da  parte
dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  del  Ministero dell'economia e
delle  finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
38/1998.