IL DIRIGENTE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici

  Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante
«Approvazione  del  testo  unico  delle leggi sanitarie» e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute 18 marzo 1996 relative
alle «Modalita' per la vigilanza sulle officine di produzione, centri
di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci)»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392   «Regolamento   recante   norme   per   la  semplificazione  dei
procedimenti  di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in
commercio  di  presidi medico chirurgici, a norma dell'art. 20, comma
8,  della  legge  15 marzo  1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3,
comma  1,  ai  sensi  del  quale  la  domanda  di autorizzazione alla
produzione   deve   contenere  gli  elementi  indicati  con  apposito
provvedimento  del  direttore del Dipartimento per la valutazione dei
medicinali  e  la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto  che  ai  sensi  del decreto legislativo 8 settembre 2000, n.
332,  i  kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV e i
kit  di  reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali
altri  marcatori  di  infezione  da  HCV ricadono nella normativa dei
dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero della
salute;
  Visto   il   decreto   ministeriale   12 settembre   2003,  recante
l'individuazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale
del  Ministero della salute, come modificato dal decreto ministeriale
23 giugno 2004;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 luglio 1993 e
successive modificazioni relativo alla determinazione delle tariffe e
dei diritti spettanti al Ministero della sanita' per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati;
  Ritenuto  di  dover assicurare l'adempimento previsto dal ricordato
art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  domande di autorizzazione alla produzione di presidi medico
chirurgici  devono contenere gli elementi indicati negli allegati 1 e
2,  che  costituiscono  parte  integrante del presente provvedimento,
riguardanti,   rispettivamente,   le   informazioni   concernenti  il
richiedente  e  l'officina  di  produzione e le informazioni tecniche
concernenti  i  presidi  medico chirurgici oggetto della richiesta di
autorizzazione alla produzione.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2006
                                      Il dirigente generale: De Giuli