IL DIRETTORE GENERALE
               per la ricerca ambientale e lo sviluppo

  Vista  la  direttiva  n.  2003/87/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  13 ottobre  2003  che  istituisce  un  sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'
e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva n. 2003/87/CE);
  Visto  l'art.  15  della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce che
gli   Stati   membri  provvedono  affinche'  le  comunicazioni  delle
emissioni  effettuate  dai  gestori  degli  impianti siano verificate
secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;
  Visto  l'allegato  V della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce i
criteri  applicabili  alla  verifica  delle  emissioni comunicate dai
gestori degli impianti;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  C(2004)  130 del
29 gennaio  2004  che istituisce le linee guida per il monitoraggio e
la  comunicazione  delle  emissioni  di  gas a effetto serra ai sensi
della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre  2004,  n. 273, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004, n. 316,
recante  Disposizioni  urgenti  per l'applicazione della direttiva n.
2003/87/CE  in  materia  di  scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto  serra  nella  Comunita' europea, ed in particolare l'art. 3,
comma 1;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  ed  in  particolare l'art. 14 che delega il
Governo  ad  emanare  la  normativa  per  recepire  la  direttiva  n.
2003/87/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle
comunicazioni  delle  emissioni  previste  dall'art. 14, paragrafo 3,
della  direttiva  n.  2003/87/CE.  Tali disposizioni sono applicabili
fino  a  quando  non  saranno  operative  le  disposizioni in materia
previste   dal   decreto  legislativo  di  recepimento  della  stessa
direttiva.