IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni e successive integrazioni;
  Vista   l'istanza   del   sig.  Fontaine  Jared  Johnson,  nato  il
15 settembre  1974  a  Pennsylvania (U.S.A.), cittadino statunitense,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in combinato disposto con
l'art.  12  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il
riconoscimento  del  titolo  professionale di «Attorney» di cui e' in
possesso  dal  3 dicembre 2001, come attestato dalla Supreme Court of
Pennsylvania,  ai  fini  dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Considerato  che  il  sig. Fontaine ha conseguito i seguenti titoli
accademici: «Bachelor of Science in Economics» presso la «Universitas
Pennsylvaniensis»  (U.S.A.)  in  data 19 maggio 1997 e «Juris Doctor»
presso  la  «Temple  University»  di Philadelphia (U.S.A.) in data 17
maggio 2001;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 23 giugno 2005;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e
successive integrazioni;
  Visti  gli  articoli  6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  integrazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che il sig. Fontaine possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Bologna  in  data 1° aprile 2004 con
validita' fmo al 31 marzo 2006 per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Fontaine  Jared  Johnson,  nato  il  15  settembre 1974 a
Pennsylvania  (U.S.A.),  cittadino  statunitense,  e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.