IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, «Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri», ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le modifiche agli allegati, adottate con la procedura di cui all'art. 11 della direttiva 2003/25/CE; Vista la direttiva 2005/12/CE della Commissione del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che consente di dare attuazione, in via amministrativa, alle direttive comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche tecniche introdotte con direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale rispetto alle quali le modifiche costituiscano meri adeguamenti tecnici della disciplina in materia; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato I del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, «Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri» e' modificato come segue: a) il paragrafo 2.3 e' sostituito dal seguente: «2.3 La tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio e deve resistere alla pressione idrostatica in accordo con i calcoli di avaria. Tali paratie devono avere un'altezza di almeno 4 metri, a meno che l'altezza dell'acqua sia inferiore a 0,5 metri. In questi casi, l'altezza della paratia puo' essere calcolata con la seguente formula: Bh = 8 hw in cui: Bh indica l'altezza della paratia; hw indica l'altezza dell'acqua. In ogni caso, l'altezza minima delle paratie non dovrebbe essere inferiore a 2,2 metri. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l'altezza minima della paratia non deve essere inferiore a quella dell'altezza libera del ponte sospeso, quando e' abbassato.». b) L'appendice intitolata «Prove in vasca» e' sostituita dal testo di cui all'annesso I del presente decreto. 2. L'allegato II del citato decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 e' modificato come segue: a) la parte II, intitolata «Prove in vasca», e' sostituita integralmente dal testo di cui all'annesso II del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2005 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 18