IL MINISTRO
                        DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2005, n. 65, «Attuazione
della   direttiva  2003/25/CE  relativa  ai  requisiti  specifici  di
stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri», ed in particolare l'art.
9  il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti sono apportate le modifiche agli allegati, adottate
con la procedura di cui all'art. 11 della direttiva 2003/25/CE;
  Vista  la  direttiva  2005/12/CE  della Commissione del 18 febbraio
2005,  recante  modifica  degli  allegati  I  e  II  della  direttiva
2003/25/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente
requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri;
  Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che consente di
dare  attuazione,  in  via amministrativa, alle direttive comunitarie
che   modificano   modalita'  esecutive  e  caratteristiche  tecniche
introdotte  con  direttive  gia'  recepite nell'ordinamento nazionale
rispetto  alle  quali  le  modifiche  costituiscano  meri adeguamenti
tecnici della disciplina in materia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  I  del  decreto  legislativo  14 marzo 2005, n. 65,
«Attuazione   della   direttiva   2003/25/CE  relativa  ai  requisiti
specifici   di  stabilita'  per  le  navi  ro-ro  da  passeggeri»  e'
modificato come segue:
    a) il paragrafo 2.3 e' sostituito dal seguente:
    «2.3  La  tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali
considerate  efficaci  per  contenere  il  volume  ipotetico di acqua
marina  accumulata  nel  compartimento  in  questione sul ponte ro/ro
danneggiato  deve  essere  commisurata al sistema di drenaggio e deve
resistere  alla  pressione  idrostatica  in  accordo con i calcoli di
avaria.  Tali  paratie  devono  avere un'altezza di almeno 4 metri, a
meno  che  l'altezza  dell'acqua sia inferiore a 0,5 metri. In questi
casi,  l'altezza  della paratia puo' essere calcolata con la seguente
formula: Bh = 8 hw in cui:
      Bh indica l'altezza della paratia;
      hw indica l'altezza dell'acqua.
  In  ogni  caso,  l'altezza minima delle paratie non dovrebbe essere
inferiore  a  2,2  metri.  Nel  caso  di  navi dotate di ponti garage
sospesi,  tuttavia,  l'altezza  minima  della paratia non deve essere
inferiore  a  quella dell'altezza libera del ponte sospeso, quando e'
abbassato.».
    b) L'appendice  intitolata  «Prove  in  vasca»  e' sostituita dal
testo di cui all'annesso I del presente decreto.
  2.  L'allegato  II del citato decreto legislativo 14 marzo 2005, n.
65 e' modificato come segue:
    a) la  parte  II,  intitolata  «Prove  in  vasca»,  e' sostituita
integralmente dal testo di cui all'annesso II del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2006
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
  del territorio, registro n. 1, foglio n. 18