IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il Fondo Interbancario di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario; Visto l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche, nonche' a quelle a esse connesse o collaterali» e che «sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR»; Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, Regolamento recante norme sul Fondo Interbancario di Garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in capo al Fondo Interbancario di Garanzia; Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto l'art. 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede la costituzione di una specifica societa' di capitale per la gestione dell'attivita' di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 102/2004; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA - o la societa' da questa costituita ai sensi dell'art. 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; b) Imprenditori agricoli: gli imprenditori ai sensi dell'art. 2135 c.c.