IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito
il  Fondo  Interbancario  di  Garanzia  per  la  copertura dei rischi
derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;
  Visto  l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia»  il  quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto
la  concessione,  da parte di banche, di finanziamenti destinati alle
attivita'  agricole e zootecniche, nonche' a quelle a esse connesse o
collaterali»   e   che   «sono   attivita'   connesse  o  collaterali
l'agriturismo,   la   manipolazione,  conservazione,  trasformazione,
commercializzazione  e  valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre
attivita' individuate dal CICR»;
  Visto  l'art.  45,  comma  1,  del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario
possono   essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo
Interbancario  di  Garanzia, avente personalita' giuridica e gestione
autonoma  e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze»;
  Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612,
Regolamento   recante  norme  sul  Fondo  Interbancario  di  Garanzia
istituito  dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai
sensi  dell'art.  45,  comma  2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di
servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli
interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in
capo al Fondo Interbancario di Garanzia;
  Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102,   come  modificato  dall'art.  10,  comma  8,  lettera  a),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito in legge 14 maggio
2005,  n.  80,  che  stabilisce  che  con  decreto del Ministro delle
politiche   agricole   e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  stabiliti  i  criteri  e le
modalita'  di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2,
3  e  4  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  l'art.  17,  comma  5-ter,  del decreto legislativo 29 marzo
2004,  n.  102, che prevede la costituzione di una specifica societa'
di capitale per la gestione dell'attivita' di cui al medesimo art. 17
del decreto legislativo n. 102/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) Garante:   l'Istituto  di  Servizi  per  il  Mercato  Agricolo
Alimentare  -  ISMEA  -  o  la societa' da questa costituita ai sensi
dell'art.  17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102;
    b) Imprenditori  agricoli:  gli  imprenditori  ai sensi dell'art.
2135 c.c.