IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170/L del 25 ottobre 2005; Visto, in particolare, l'art. 22, il quale definisce le modalita' ed i requisiti di accesso mediante pubblico concorso, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi; Considerato che, il comma 2 del richiamato art. 22, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico; Preso atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), i titoli di studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che consentono l'iscrizione ai corsi universitari; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione dei titoli di studio di cui al citato art. 22; Decreta: Art. 1. 1. I titoli di studio richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi sono, esclusivamente, quelli di cui ai commi 2 e 3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti. 2. Titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: liceo tecnologico ad indirizzo: meccanico - meccatronico; elettrico ed elettronico; informatico - grafico - comunicazione (con percorso informatico e comunicazione); chimico - materiali; costruzioni - ambiente e territorio; produzioni biologiche - biotecnologie ambientali; logistica e trasporti; liceo artistico ad indirizzo architettura, design, ambiente; liceo scientifico. 3. Titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente quali: diploma di geometra; diploma di perito industriale (ad eccezione di quelli con indirizzo in: arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, disegno dei tessuti, industria cartaria, industria ottica, industria tintoria, tecnologie alimentari, tessile); diploma di perito agrario; diploma di perito nautico; diploma di perito aeronautico; diploma di maturita' scientifica.