IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004, del 26 aprile
2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  917/2004, del
29 aprile  2004, recante le modalita' di applicazione del regolamento
(CE) del Consiglio n. 797/2004;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante
le  linee  guida  per  l'applicazione  dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele;
  Visto   il   decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n.  102  sulla
regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Commissione,  del
7 luglio   1995,  che  stabilisce  le  modalita'  d'applicazione  del
regolamento  (CEE)  n.  729/70  per  quanto  riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;
  Visto   il  decreto  legislativo  n.  165,  del  27 maggio  1999  e
successive  modificazioni,  concernente  la  soppressione  di  AIMA e
l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 99, inerente alle
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e    semplificazione   amministrativa   in   agricoltura,   a   norma
dell'articolo  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n.  179, recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
  Vista   la   legge  24 dicembre  2004,  n.  313,  sulla  disciplina
dell'apicoltura;
  Considerato   che  le  azioni  previste  dai  predetti  regolamenti
comunitari sono cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato
italiano  e  che,  pertanto,  e'  opportuno  rendere accessibili tali
finanziamenti a tutti gli interessati;
  Ritenuto  di  dover  stabilire dei criteri uniformi per la gestione
dei  programmi  tesi  a  favorire l'attuazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;
  Sentita  la  Conferenza  permanente Stato Regioni nell'adunanza del
15 dicembre 2005.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  1  del  reg.  (CE) del
Consiglio   n.   797/2004,   occorre  predisporre  periodicamente  un
programma  nazionale triennale nel quale includere le azioni intese a
migliorare  le  condizioni  di  produzione  e commercializzazione dei
prodotti  dell'apicoltura  e  il Ministero delle politiche agricole e
forestali, di seguito denominato «Ministero», e' l'autorita' preposta
per la predisposizione del predetto programma nazionale.
  2.   Il   programma  di  cui  al  comma  precedente  usufruisce  di
finanziamenti pubblici, di cui il 50% e' a carico del FEOGA - sezione
garanzia  -  e il restante 50% e' a carico del Fondo di rotazione, di
cui  alla  legge  16 aprile  1987,  n.  183,  gestito  dal  Ministero
dell'economia.