IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale sono stati
individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di
vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi  e  delle relative aliquote di
imposta di fabbricazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15 aprile  2002,  con il quale vengono, tra
l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Viste  le  richieste  di  iscrizione  in  tariffa  di nuovi tipi di
fiammiferi presentate dalle ditte Euromatch e P.Erre Italia;
  Attesa la necessita' di procedere in linea con le citate richieste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi
di condizionamenti di fiammiferi denominati «Super Fuego F/100 SAW» e
«KM CASA S/60», le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
«Super Fuego F/100 SAW».
  Condizionamento:   scatola   di   cartoncino   a  tiretto  passante
contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm 45;
    lunghezza con capocchia: mm 48;
    larghezza: mm 2,05 x 2,05;
    diametro capocchia minimo: mm 2,80;
    diametro capocchia massimo: mm 3,15;
    tolleranza massima misure: 3%;
    capocchie accendibili ovunque.
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 62 x 57 x 20;
    grammatura cartoncino: g 400 al mq;
    ruvido: striscia sui due lati di mm 62 x 13;
    tolleranza del contenuto: 4%.
«KM CASA S/60».
  Condizionamento:   scatola   di   cartoncino   a  tiretto  passante
contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm 50;
    lunghezza con capocchia: mm 55;
    larghezza: mm 2,5 x 2,5;
    diametro capocchia minimo: mm 2,7;
    diametro capocchia massimo: mm 3,1;
    tolleranza massima misure: 2%;
    capocchie  accendibili  solo  su  striscia  impregnata di fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 70 x 49 x 18;
    grammatura cartoncino: g 350 al mq;
    ruvido: striscia sui due lati di mm 70 x 15;
    tolleranza del contenuto: 2%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per i suddetti nuovi tipi di
fiammiferi,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e la relativa aliquota
d'imposta  di  fabbricazione  sono  stabilite  nelle  misure indicate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre  1958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno  da applicare su ciascun condizionamento di «Super Fuego
F/100 SAW» e «KM CASA S/60».
  All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti
numeri:
    109)  colore  «rosso  pompeiano»,  con legenda «Super Fuego F/100
SAW»  in  basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con
100  fiammiferi  di legno paraffinati amorfi, denominata «Super Fuego
F/100 SAW»;
    110)  colore  «rosso  pompeiano»,  con  legenda «KM CASA S/60» in
basso,  per  la  scatola  di  cartoncino  a  tiretto passante, con 60
fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «KM CASA S/60».
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui
nuovi  tipi  di  fiammiferi  le marche di cui all'art. 1 del ripetuto
decreto  ministeriale  22 dicembre  1958, indicate al n. 28 di colore
verde  smeraldo,  sia  per i fiammiferi denominati «Super Fuego F/100
SAW» che per i fiammiferi denominati «KM CASA S/60».