IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della  direttiva  n.  96/92/CE  recante  norme  comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11,
che  prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
predetto  decreto  legislativo,  con  uno o piu' decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle
attivita'  produttive),  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio    e   della   programmazione   economica   (oggi   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze),  su  proposta  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas, sono altresi' individuati gli oneri
generali  afferenti  al  sistema  elettrico,  ivi  inclusi  gli oneri
concernenti le attivita' di ricerca;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  del  29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente
tariffaria  A5  a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita'
di ricerca;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante
l'individuazione  degli oneri generali afferenti il sistema elettrico
(di  seguito:  il decreto 26 gennaio 2000) e in particolare il titolo
IV,  che  disciplina  gli  oneri relativi alle attivita' di ricerca e
sviluppo  di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo
V,  art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuita'
alla suddetta attivita' di ricerca;
  Visto   l'art.  11,  comma  2,  del  decreto  26 gennaio  2000  che
attribuisce    al    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas, la definizione delle modalita' per la selezione dei progetti
di  ricerca  da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo
per  la  ricerca  e per il controllo dello stato di avanzamento e dei
risultati   dei   progetti   ammessi,   nonche'   dei   criteri   per
l'organizzazione  strutturale  della  ricerca  di  sistema al fine di
garantirne l'aderenza alle finalita' indicate dal medesimo decreto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
e  della  programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche
al  decreto  26 gennaio 2000, e in particolare le modifiche al Titolo
V, art. 13, comma 2;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
28 febbraio  2003  recante  modalita'  di  gestione  del Fondo per il
finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo di interesse
generale  per  il sistema elettrico nazionale (di seguito: il decreto
28 febbraio 2003);
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio
2003,  con  il quale e' stato costituito e sono stati nominati per un
triennio  i  componenti  del  Comitato  di  esperti di ricerca per il
settore elettrico (CERSE);
  Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
  Visti  i decreti del Ministro delle attivita' produttive 19 ottobre
2004  e  22 settembre  2005,  recanti modifiche del decreto 16 maggio
2003;
  Considerata l'opportunita' di integrare le disposizioni del decreto
28 febbraio  2003  procedendo  ad  una  razionalizzazione dei compiti
amministrativi ed operativi previsti dal citato decreto e ad una piu'
chiara   individuazione   della   titolarita'   delle   funzioni   di
programmazione,   selezione  e  controllo  in  materia,  al  fine  di
perseguire  una  maggiore  efficacia ed efficienza nella gestione del
Fondo per la ricerca di sistema;
  Considerato  che  il  sistema  di  finanziamento delle attivita' di
ricerca  e  sviluppo  di  interesse generale per il sistema elettrico
nazionale  deve assicurare condizioni di accesso non discriminatorio,
in   termini  di  dimensioni  o  di  natura  giuridica,  ai  soggetti
ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia per
gli aiuti alla ricerca e sviluppo;
  Ritenuto  opportuno  distinguere,  sotto il profilo delle procedure
gestionali  e  di rispetto della disciplina comunitaria, le attivita'
di  ricerca  i  cui  risultati sono a totale beneficio generale degli
utenti  del  sistema elettrico nazionale, indicate all'art. 10, comma
2,  lettera  a),  del  decreto 26 gennaio 2000, da altre attivita' di
ricerca  i  cui  risultati  sono a beneficio degli utenti del sistema
elettrico  nazionale  e  contestualmente  di  interesse  specifico di
soggetti  operanti  nel  settore  dell'energia  elettrica  ed  i  cui
risultati formano oggetto di diritti di privativa da parte di singole
imprese;
  Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attivita' di cui
al  precedente  paragrafo  differenti  modalita' di finanziamento dei
relativi  progetti  e  selezione  dei  soggetti realizzatori, secondo
criteri di adeguatezza e di semplificazione procedurale;
  Vista  l'intesa  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas
espressa con delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente decreto definisce le modalita' per la selezione ed
il  finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione
degli   stanziamenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto
26 gennaio  2000,  le  modalita'  per  il  controllo  dello  stato di
avanzamento e dei risultati delle attivita' e dei progetti di ricerca
di  sistema,  al  fine di garantirne l'aderenza alle finalita' di cui
all'art.   10   del   medesimo   decreto,   nonche'   i  criteri  per
l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.