L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 3 marzo 2006;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la legge 18 aprile 2005, n. 62;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del  Ministero  delle attivita' produttive 26 agosto
2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005);
    deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 49/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 aprile 2005, n. 78/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21  giugno 2005, n. 119/05 (di
seguito: deliberazione n. 119/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  luglio 2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 febbraio 2006, n. 29/06 (di
seguito: deliberazione n. 29/06);
    la  segnalazione  dell'Autorita'  al  Parlamento  e al Governo in
materia  di  terzieta'  della  rete  nazionale,  degli stoccaggi e di
sviluppo  concorrenziale  del mercato del gas naturale del 27 gennaio
2005;
    il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione
delle  tariffe  per  l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il
secondo  periodo  di  regolazione»  del 14 dicembre 2005 (di seguito:
documento per la consultazione 14 dicembre 2005);
    la   sintesi   delle   osservazioni  pervenute  al  documento  di
consultazione 14 dicembre 2005;
    il  documento per la consultazione «Criteri per la determinazione
delle  tariffe  per  l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il
secondo  periodo  di  regolazione»  del 22 febbraio 2006 (di seguito:
documento per la consultazione 22 febbraio 2006).
  Considerato che:
    nel  documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l'Autorita'
ha  delineato l'impostazione generale della disciplina tariffaria per
il  servizio  di  stoccaggio  del  gas  naturale  relativa al secondo
periodo   di   regolazione   (1°   aprile  2006  -  31  marzo  2010),
prospettando, tra l'altro, i seguenti interventi:
      prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema
di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad
ogni  impresa,  al  fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo
dei   nuovi   giacimenti   e   delle  infrastrutture  esistenti  meno
efficienti;
      definire  modalita'  di calcolo dei costi riconosciuti coerenti
con  quelle stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo
che  i costi operativi del terzo periodo di regolazione tengano conto
di un'equa ripartizione dei recuperi di efficienza;
      ripartire  i  ricavi  riconosciuti  in  una  quota  relativa ai
corrispettivi  di  impegno  di capacita' di stoccaggio (capacity), ed
una  relativa  ai  corrispettivi  applicati  all'energia  movimentata
(commodity),  prevedendo  per  la  prima  un  sistema di garanzia che
assicuri  comunque  la  remunerazione  del  capitale  investito  e  i
relativi ammortamenti;
      incentivare  gli  investimenti  per  la  realizzazione di nuove
capacita' di spazio e di punta al fine di:
        (a)  incrementare la disponibilita' di stoccaggio a copertura
della domanda per il sistema nazionale;
        (b) sviluppare,  in coerenza con l'evoluzione del mercato del
gas  in Europa, un sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a
supporto  di una funzione di hub del territorio italiano per il resto
del continente europeo;
      completare l'articolazione tariffaria, introducendo un apposito
corrispettivo  per  il servizio di disponibilita' di punta in fase di
iniezione al fine di:
        (a) assicurare   una  migliore  attribuzione  dei  costi  del
servizio,  in  coerenza  con l'effettiva modalita' di svolgimento del
medesimo;
        (b) favorire  il  riempimento  degli stoccaggi a tutela delle
riserve per il sistema nella fase di erogazione;
      conseguentemente,  adeguare  la  disciplina delle condizioni di
accesso  al  servizio  di  stoccaggio,  di  cui alla deliberazione n.
119/05,  prevedendo  il  conferimento  di  una  capacita' di punta di
iniezione  e  la  revisione  delle prestazioni di punta di erogazione
associate alle capacita' di erogazione conferite;
      limitare  l'onere  del  servizio  di  stoccaggio  strategico al
corrispettivo  tariffario  di  capacita' di spazio e al corrispettivo
tariffario  di  remunerazione  del  gas  immobilizzato,  nel  caso di
disponibilita'  di  gas offerta dall'impresa di stoccaggio, in quanto
la   finalita'  di  tale  servizio  di  stoccaggio  e'  garantire  la
disponibilita' di un volume di riserva di gas;
      introdurre  un corrispettivo unitario di capacita' di trasporto
in  fase di iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli
stoccaggi, al fine di garantire una migliore allocazione dei costi di
trasporto;
    anche  alla  luce  delle  osservazioni  pervenute  da  parte  dei
soggetti  interessati,  pubblicate  in  versione  sintetica  sul sito
internet  dell'Autorita',  con  il  documento per la consultazione 22
febbraio  2006,  l'Autorita'  ha  approfondito  ed  integrato  alcune
tematiche   affrontate  in  termini  generali  nel  primo  documento,
evidenziando, tra l'altro, la necessita' di:
      individuare   il   soggetto  responsabile  delle  attivita'  di
calcolo,   strumentali   alla   determinazione  della  tariffa  unica
nazionale;
      introdurre   nell'ambito   della   disciplina  dei  trattamenti
incentivanti   per   i   nuovi   investimenti,   soglie   minime   di
ammissibilita'  a  detti  trattamenti  nel  caso  di  investimenti di
potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
      prevedere,  ai fini della determinazione del capitale investito
in  gas,  il  riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di
regolazione  rivalutato  con  il  deflatore  degli investimenti fissi
lordi  e,  nel  caso  di  nuove imprese di stoccaggio, l'utilizzo del
metodo del costo storico rivalutato;
      privilegiare   un'articolazione   dei   corrispettivi  e  delle
prestazioni  del  servizio  di  stoccaggio  che  stimoli  un corretto
utilizzo  delle  disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti e
contestualmente   incentivi   le  imprese  di  stoccaggio  a  rendere
disponibili incrementi di capacita' di punta di erogazione;
      destinare    i    ricavi    derivanti   dall'applicazione   dei
corrispettivi   di   bilanciamento  e  per  la  reintegrazione  degli
stoccaggi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti a fronte
dei nuovi investimenti;
      avvalersi  della  Cassa conguaglio per il settore elettrico (di
seguito:  Cassa) ai fini della gestione del sistema di perequazione e
prevedere  un  meccanismo  che  garantisca  il recupero dei ricavi di
competenza dell'impresa;
    le  osservazioni  pervenute in merito al secondo documento per la
consultazione hanno evidenziato:
      una  sostanziale  condivisione  da  parte  degli  operatori del
sistema circa l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato;
      la  necessita',  manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa
costituisca   un   segnale   di  prezzo,  funzionale  ad  evidenziare
l'effettivo  livello  di scarsita' del sistema rispetto alla domanda,
con  la  conseguente  esigenza di prevedere tariffe differenziate per
imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti;
      l'esigenza   di  ridurre  il  valore  delle  soglie  minime  di
ammissibilita'  ai  trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti
di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
      l'opportunita'   di  attribuire  all'Autorita'  il  compito  di
calcolare le componenti della tariffa unica nazionale;
      la  necessita'  di  incentivare  i nuovi investimenti in misura
maggiore rispetto a quanto prospettato;
  Considerato inoltre che:
    con  la  deliberazione  n.  29/06  l'Autorita' ha prorogato al 17
marzo 2006 il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione
dell'Autorita'  n.  119/05  per  il  conferimento  delle capacita' di
stoccaggio per l'anno termico 2006/2007 e ha contestualmente posposto
di  20  (venti)  giorni il termine previsto dalle procedure operative
delle  imprese  di stoccaggio per la presentazione delle richieste di
capacita';
  Ritenuto che:
    alla  luce  dell'attuale  assenza  di concorrenza nel mercato dei
servizi  di  stoccaggio,  caratterizzato dalla presenza di un'impresa
che  gestisce  circa  il  98%  delle  capacita',  nonche'  in ragione
dell'attuale  carenza di offerta del servizio medesimo, la previsione
di  tariffe differenziate per imprese o per giacimenti non sia idonea
ne' a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e
delle  infrastrutture  esistenti  meno  efficienti, ne' a favorire lo
sviluppo  della  domanda  di servizi di stoccaggio, anche diversi dai
servizi  di  modulazione,  minerario e strategico; e che sia pertanto
necessario  prevedere  una  tariffa  di  stoccaggio  unica nazionale,
unitamente  ad  un sistema di perequazione che garantisca il recupero
dei ricavi spettanti ad ogni impresa;
  Ritenuto che sia altresi' necessario:
    introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa
di  stoccaggio  la remunerazione del capitale investito ed i relativi
ammortamenti,  indipendentemente  dalle  quantita' di capacita' dalla
stessa effettivamente conferite;
    prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del
costo  storico  originario  d'acquisizione opportunamente rivalutato,
facendo  salvo  il  valore  del gas riconosciuto nel primo periodo di
regolazione   al   fine  di  garantire  continuita'  dei  livelli  di
remunerazione riconosciuti;
    confermare  le  categorie  di  cespiti  e la durata convenzionale
indicata  nei  documenti  di  consultazione  14  dicembre  2005  e 22
febbraio 2006 al fine di uniformare il trattamento agli altri servizi
regolati   e  di  meglio  allocare  i  costi  relativi  alle  diverse
categorie;
    determinare  i  costi operativi riconosciuti con riferimento alle
spese  ricorrenti  effettivamente  sostenute  nell'esercizio 2005, al
netto  degli  oneri  relativi  ai  consumi  tecnici delle centrali di
compressione  e  trattamento,  allocati  direttamente agli utenti del
sistema  dello  stoccaggio;  e  che  sia inoltre necessario prevedere
l'applicazione,   per   la   determinazione   dei   costi   operativi
riconosciuti,  del  criterio del profit sharing, nel terzo periodo di
regolazione;
    incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un
incremento  del tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto
sul  capitale  esistente  al termine dell'esercizio, e per una durata
superiore  al  periodo  di  regolazione  in  funzione  delle  diverse
tipologie di investimento;
    riconoscere  un  incremento  del  tasso  di remunerazione per gli
investimenti   destinati  alla  realizzazione  di  impianti  di  peak
shaving,  volti  ad  aumentare  la  flessibilita'  del  sistema  e le
prestazioni in termini di disponibilita' di punta;
    applicare  il  recupero di produttivita' alle sole componenti del
vincolo  relative  ai  costi  di  gestione e alla quota ammortamento,
analogamente a quanto previsto dalla legge n. 290/03, sottoponendo la
quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del
capitale  investito  netto  ad  un  aggiornamento  mediante ricalcolo
annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
    differenziare   i   corrispettivi  nelle  fasi  di  iniezione  ed
erogazione,   al   fine  di  stimolare  un  corretto  utilizzo  delle
disponibilita'  di  stoccaggio  da  parte  degli  utenti,  nonche' di
preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi;
    rivedere  la  disciplina  di  ripartizione  dei  ricavi derivanti
dall'applicazione  dei  corrispettivi  di  bilanciamento,  al fine di
destinare  parte  di  essi  alla  copertura  dei  ricavi  addizionali
riconosciuti  per  i nuovi investimenti, con la conseguente riduzione
delle variazioni tariffarie in ragione d'anno;
    avvalersi  della  Cassa  ai fini dell'applicazione del sistema di
perequazione;
    introdurre,  a copertura degli eventuali squilibri del sistema di
perequazione,   un   corrispettivo  variabile  addizionale  applicato
all'energia movimentata;
    modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento
di  una  capacita'  di  punta  di  iniezione  e  la  revisione  delle
prestazioni  di  punta  di  erogazione  associate  alle  capacita' di
erogazione  conferite nonche', tenuto conto della funzionalita' delle
prestazioni  di punta all'erogazione del gas, rimuovere la previsione
del  conferimento  di  capacita'  di  erogazione  per  il servizio di
stoccaggio  strategico,  mantenendo  al  contempo agli utenti di tale
servizio  il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo
di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico;
    modificare   la   deliberazione   n.   166/05,   introducendo  un
corrispettivo unitario di exit nel punto di interconnessione virtuale
con gli stoccaggi, cui siano attribuiti i costi di trasporto relativi
alla fase di iniezione;
  Ritenuto che sia altresi' opportuno:
    al  fine  di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di
disporre  di  un  congruo  tempo  per  la  formulazione delle proprie
richieste  di  capacita'  di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007,
anche  alla  luce  del  nuovo  assetto  tariffario  delineato  con il
presente  provvedimento,  differire  di ulteriori 7 (sette) giorni le
proroghe  stabilite  dalla  deliberazione n. 29/06 dei termini per il
conferimento  delle  capacita'  di  stoccaggio e per la presentazione
delle richieste di capacita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164 (di
seguito:  decreto  legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 21
giugno  2005,  n.  119/05  (di seguito deliberazione n. 119/05), e le
seguenti definizioni:
    a) Cassa e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
    b) costi  di  chiusura  mineraria sono i costi di smantellamento,
dismissione e chiusura degli impianti;
    c) nuovi   giacimenti   sono   i  giacimenti  di  stoccaggio  con
concessioni  gia'  assegnate ma non in esercizio alla data di entrata
in  vigore  del presente provvedimento o livelli di giacimenti non in
esercizio,  relativi  a  concessioni  gia'  assegnate  e in esercizio
ovvero giacimenti o livelli con concessioni assegnate successivamente
all'entrata in vigore del presente provvedimento;
    d) operazioni  all'interno del medesimo gruppo societario sono le
operazioni con le societa' o con i soggetti controllanti, controllati
o  collegati  come  definiti  dall'ordinamento  giuridico  e  con  le
societa' sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti;
    e) peak  shaving e' costituito da un impianto di liquefazione del
gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto
e da un impianto di rigassificazione;
    f) periodo  di  regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1°
aprile 2006 e il 31 marzo 2010;
    g) pseudo-working  gas e' il quantitativo di gas, quota parte del
working  gas,  presente  nei  giacimenti di stoccaggio producibile in
tempi   piu'  lunghi  rispetto  a  quelli  necessari  al  mercato  ed
essenziale  per assicurare le prestazioni di punta che possono essere
richieste  dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed
orari;
    h) RS e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di stoccaggio;
    i) RS^E  e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi
variabili  di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi
riconosciuti;
    j) RS^C  e'  la  quota  parte  dei ricavi relativa al servizio di
stoccaggio,  attribuita alla capacita' di stoccaggio ed e' data dalla
somma delle componenti RS^C «capitale», RS^C «amm»;
    k) RS^C «capitale»   e'  la  quota  di  ricavo  dello  stoccaggio
riconducibile al capitale investito riconosciuto;
    l) RS^C «amm»   e'   la   quota   di   ricavo   dello  stoccaggio
riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta;
    m) RSNI  e' la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi
investimenti.