L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 3 marzo 2006; Visti: la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239; la legge 18 aprile 2005, n. 62; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Ministero delle attivita' produttive 26 agosto 2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005); deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01; la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02; la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 49/02; la deliberazione dell'Autorita' 28 aprile 2005, n. 78/05; la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05; la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2006, n. 29/06 (di seguito: deliberazione n. 29/06); la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in materia di terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005; il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 14 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 14 dicembre 2005); la sintesi delle osservazioni pervenute al documento di consultazione 14 dicembre 2005; il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 22 febbraio 2006 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2006). Considerato che: nel documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l'Autorita' ha delineato l'impostazione generale della disciplina tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale relativa al secondo periodo di regolazione (1° aprile 2006 - 31 marzo 2010), prospettando, tra l'altro, i seguenti interventi: prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa, al fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti; definire modalita' di calcolo dei costi riconosciuti coerenti con quelle stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo che i costi operativi del terzo periodo di regolazione tengano conto di un'equa ripartizione dei recuperi di efficienza; ripartire i ricavi riconosciuti in una quota relativa ai corrispettivi di impegno di capacita' di stoccaggio (capacity), ed una relativa ai corrispettivi applicati all'energia movimentata (commodity), prevedendo per la prima un sistema di garanzia che assicuri comunque la remunerazione del capitale investito e i relativi ammortamenti; incentivare gli investimenti per la realizzazione di nuove capacita' di spazio e di punta al fine di: (a) incrementare la disponibilita' di stoccaggio a copertura della domanda per il sistema nazionale; (b) sviluppare, in coerenza con l'evoluzione del mercato del gas in Europa, un sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a supporto di una funzione di hub del territorio italiano per il resto del continente europeo; completare l'articolazione tariffaria, introducendo un apposito corrispettivo per il servizio di disponibilita' di punta in fase di iniezione al fine di: (a) assicurare una migliore attribuzione dei costi del servizio, in coerenza con l'effettiva modalita' di svolgimento del medesimo; (b) favorire il riempimento degli stoccaggi a tutela delle riserve per il sistema nella fase di erogazione; conseguentemente, adeguare la disciplina delle condizioni di accesso al servizio di stoccaggio, di cui alla deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacita' di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacita' di erogazione conferite; limitare l'onere del servizio di stoccaggio strategico al corrispettivo tariffario di capacita' di spazio e al corrispettivo tariffario di remunerazione del gas immobilizzato, nel caso di disponibilita' di gas offerta dall'impresa di stoccaggio, in quanto la finalita' di tale servizio di stoccaggio e' garantire la disponibilita' di un volume di riserva di gas; introdurre un corrispettivo unitario di capacita' di trasporto in fase di iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, al fine di garantire una migliore allocazione dei costi di trasporto; anche alla luce delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati, pubblicate in versione sintetica sul sito internet dell'Autorita', con il documento per la consultazione 22 febbraio 2006, l'Autorita' ha approfondito ed integrato alcune tematiche affrontate in termini generali nel primo documento, evidenziando, tra l'altro, la necessita' di: individuare il soggetto responsabile delle attivita' di calcolo, strumentali alla determinazione della tariffa unica nazionale; introdurre nell'ambito della disciplina dei trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti, soglie minime di ammissibilita' a detti trattamenti nel caso di investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio; prevedere, ai fini della determinazione del capitale investito in gas, il riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di regolazione rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi lordi e, nel caso di nuove imprese di stoccaggio, l'utilizzo del metodo del costo storico rivalutato; privilegiare un'articolazione dei corrispettivi e delle prestazioni del servizio di stoccaggio che stimoli un corretto utilizzo delle disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente incentivi le imprese di stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacita' di punta di erogazione; destinare i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti a fronte dei nuovi investimenti; avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della gestione del sistema di perequazione e prevedere un meccanismo che garantisca il recupero dei ricavi di competenza dell'impresa; le osservazioni pervenute in merito al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato: una sostanziale condivisione da parte degli operatori del sistema circa l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato; la necessita', manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa costituisca un segnale di prezzo, funzionale ad evidenziare l'effettivo livello di scarsita' del sistema rispetto alla domanda, con la conseguente esigenza di prevedere tariffe differenziate per imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti; l'esigenza di ridurre il valore delle soglie minime di ammissibilita' ai trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio; l'opportunita' di attribuire all'Autorita' il compito di calcolare le componenti della tariffa unica nazionale; la necessita' di incentivare i nuovi investimenti in misura maggiore rispetto a quanto prospettato; Considerato inoltre che: con la deliberazione n. 29/06 l'Autorita' ha prorogato al 17 marzo 2006 il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 119/05 per il conferimento delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007 e ha contestualmente posposto di 20 (venti) giorni il termine previsto dalle procedure operative delle imprese di stoccaggio per la presentazione delle richieste di capacita'; Ritenuto che: alla luce dell'attuale assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di stoccaggio, caratterizzato dalla presenza di un'impresa che gestisce circa il 98% delle capacita', nonche' in ragione dell'attuale carenza di offerta del servizio medesimo, la previsione di tariffe differenziate per imprese o per giacimenti non sia idonea ne' a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti, ne' a favorire lo sviluppo della domanda di servizi di stoccaggio, anche diversi dai servizi di modulazione, minerario e strategico; e che sia pertanto necessario prevedere una tariffa di stoccaggio unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa; Ritenuto che sia altresi' necessario: introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa di stoccaggio la remunerazione del capitale investito ed i relativi ammortamenti, indipendentemente dalle quantita' di capacita' dalla stessa effettivamente conferite; prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del costo storico originario d'acquisizione opportunamente rivalutato, facendo salvo il valore del gas riconosciuto nel primo periodo di regolazione al fine di garantire continuita' dei livelli di remunerazione riconosciuti; confermare le categorie di cespiti e la durata convenzionale indicata nei documenti di consultazione 14 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006 al fine di uniformare il trattamento agli altri servizi regolati e di meglio allocare i costi relativi alle diverse categorie; determinare i costi operativi riconosciuti con riferimento alle spese ricorrenti effettivamente sostenute nell'esercizio 2005, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento, allocati direttamente agli utenti del sistema dello stoccaggio; e che sia inoltre necessario prevedere l'applicazione, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, del criterio del profit sharing, nel terzo periodo di regolazione; incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio, e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento; riconoscere un incremento del tasso di remunerazione per gli investimenti destinati alla realizzazione di impianti di peak shaving, volti ad aumentare la flessibilita' del sistema e le prestazioni in termini di disponibilita' di punta; applicare il recupero di produttivita' alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 290/03, sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto; differenziare i corrispettivi nelle fasi di iniezione ed erogazione, al fine di stimolare un corretto utilizzo delle disponibilita' di stoccaggio da parte degli utenti, nonche' di preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi; rivedere la disciplina di ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, al fine di destinare parte di essi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti per i nuovi investimenti, con la conseguente riduzione delle variazioni tariffarie in ragione d'anno; avvalersi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione; introdurre, a copertura degli eventuali squilibri del sistema di perequazione, un corrispettivo variabile addizionale applicato all'energia movimentata; modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacita' di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacita' di erogazione conferite nonche', tenuto conto della funzionalita' delle prestazioni di punta all'erogazione del gas, rimuovere la previsione del conferimento di capacita' di erogazione per il servizio di stoccaggio strategico, mantenendo al contempo agli utenti di tale servizio il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico; modificare la deliberazione n. 166/05, introducendo un corrispettivo unitario di exit nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, cui siano attribuiti i costi di trasporto relativi alla fase di iniezione; Ritenuto che sia altresi' opportuno: al fine di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre di un congruo tempo per la formulazione delle proprie richieste di capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007, anche alla luce del nuovo assetto tariffario delineato con il presente provvedimento, differire di ulteriori 7 (sette) giorni le proroghe stabilite dalla deliberazione n. 29/06 dei termini per il conferimento delle capacita' di stoccaggio e per la presentazione delle richieste di capacita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito deliberazione n. 119/05), e le seguenti definizioni: a) Cassa e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico; b) costi di chiusura mineraria sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti; c) nuovi giacimenti sono i giacimenti di stoccaggio con concessioni gia' assegnate ma non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o livelli di giacimenti non in esercizio, relativi a concessioni gia' assegnate e in esercizio ovvero giacimenti o livelli con concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento; d) operazioni all'interno del medesimo gruppo societario sono le operazioni con le societa' o con i soggetti controllanti, controllati o collegati come definiti dall'ordinamento giuridico e con le societa' sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti; e) peak shaving e' costituito da un impianto di liquefazione del gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto e da un impianto di rigassificazione; f) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2010; g) pseudo-working gas e' il quantitativo di gas, quota parte del working gas, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari; h) RS e' il ricavo di riferimento per l'attivita' di stoccaggio; i) RS^E e' la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti; j) RS^C e' la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio, attribuita alla capacita' di stoccaggio ed e' data dalla somma delle componenti RS^C «capitale», RS^C «amm»; k) RS^C «capitale» e' la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile al capitale investito riconosciuto; l) RS^C «amm» e' la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta; m) RSNI e' la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi investimenti.