IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto in particolare l'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 111 del 2006, che dispone la definizione delle modalita' di accettazione delle scommesse raccolte con modalita' a distanza, con provvedimenti AAMS; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002, che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive; Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione differita; Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Visto il comma 4-ter del citato art. 4 della legge n. 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, com-ma 539, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie, differite ed istantanee con partecipazione a distanza; Visto l'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonche' la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera a), della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme a requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera c), della citata legge n. 248 del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti che prevedano le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari del gioco previsto dal regolamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29; Visto l'art. 1, commi dal 535 al 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2006, recante disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; Considerato che occorre definire in modo unitario ed organico le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, da adottare nel periodo che precede la definizione dei provvedimenti di riordino complessivo delle modalita' di pagamento del gioco a distanza, ai sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 311 del 2004; Ritenuto opportuno stabilire norme a tutela del giocatore, specifiche per il gioco a distanza; Dispone: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto reca misure per la regolamentazione della raccolta a distanza: a) delle scommesse a quota fissa ed a totalizzatore, diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) del gioco del bingo; c) delle lotterie istantanee e differite. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) attivita' di commercializzazione, l'attivita' di commercializzazione di ricariche, nonche' di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore; c) bonus, l'ammontare di servizi di gioco a fruizione differita offerto gratuitamente al giocatore; d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco; e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore; f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco, che identifica univocamente la giocata; g) concessionario autorizzato, il singolo concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione alla raccolta a distanza; h) contratto di conto di gioco, il contratto tra un giocatore ed un titolare di sistema, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza; i) credito di gioco, il saldo esistente su un conto di gioco; j) dotazione tecnologica, l'insieme delle apparecchiature tecnologiche, hardware e software, di cui il titolare di sistema puo' dotare il punto di commercializzazione; k) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna giocata; l) prenotazione della giocata, accettazione della giocata da parte del concessionario autorizzato, effettuata senza previo ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale; m) punto di commercializzazione, locale presso il quale e' esercitata l'attivita' di commercializzazione; n) rapporto del conto di gioco, i movimenti ed il saldo del conto di gioco, nonche' le registrazioni riguardanti sia le giocate convalidate ed i relativi importi, sia gli esiti certificati delle giocate ed i relativi importi; o) ricarica, il controvalore di servizi di gioco, a fruizione differita, acquistato dal giocatore; p) riscossione, il prelievo di importi di credito di gioco dal conto di gioco; q) sale dei concessionari, le sale di accettazione delle scommesse e le sale di gioco del bingo appartenenti ai concessionari autorizzati che adottano lo stesso sistema di conti di gioco; r) schema di contratto, il contratto-tipo sottoposto all'approvazione di AAMS ed adottato dal titolare di sistema al fine di regolare uniformemente i rapporti contrattuali; s) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati; t) titolare del contratto di conto di gioco/titolare del conto di gioco, il giocatore intestatario del contratto di conto di gioco e del conto di gioco; u) titolare di sistema, il singolo concessionario autorizzato che dispone di un sistema di conti di gioco.