IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24  gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si e' provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono  state  dettate  disposizioni  in  materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
  Visto  l'art.  4  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  come
modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni
sull'esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, in
data  1°  marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina
delle  scommesse  a  quota  fissa  su  eventi diversi dalle corse dei
cavalli,  adottato  ai  sensi  dell'art. 1, comma 286, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
  Visto  in  particolare l'art. 19 del citato decreto ministeriale n.
111   del  2006,  che  dispone  la  definizione  delle  modalita'  di
accettazione  delle  scommesse raccolte con modalita' a distanza, con
provvedimenti AAMS;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,   con   il  quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante
autorizzazione  alla  raccolta  telefonica o telematica delle giocate
relative  a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale
e'  facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita
direttiva  del  Ministro  delle finanze, autorizzare i concessionari,
ovvero  i  gestori  dei  giochi,  concorsi  pronostici o scommesse ad
effettuare   la  raccolta  telefonica  o  telematica  delle  giocate,
mediante    sistemi,    centri    di   servizio   od   operatori   di
telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo
le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002, che disciplina
l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive;
  Vista  la  direttiva  del Ministro dell'economia e delle finanze in
data   30   maggio  2002,  che  ha  affidato  al  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione
alla  raccolta  telefonica  e  telematica  delle  giocate relative ai
concorsi pronostici e alle scommesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,
n.  1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie
nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  febbraio 1991, n. 183, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento delle lotterie nazionali ad
estrazione differita;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il regolamento recante norme per
l'istituzione del gioco «Bingo»;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia
tributaria e finanziaria;
  Visto  il comma 4-ter del citato art. 4 della legge n. 401 del 1989
come  modificato  dall'art. 1, com-ma 539, legge 23 dicembre 2005, n.
266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta
per  via  telefonica  e  telematica  solo  se previamente autorizzati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  l'art.  1,  comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  affida  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato la
definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie,
differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
  Visto  l'art.  1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e  gestione,  con  organizzazione  propria  o  di terzi, dei mezzi di
pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al  gioco  a distanza,
nonche'   la   scelta  dell'organizzazione  alla  quale  affidare  la
diffusione e la gestione;
  Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della citata legge n. 248
del  2005,  che  affida  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle
misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle
scommesse, del bingo, e delle lotterie;
  Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera a), della citata
legge  n.  248  del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  l'adozione  dei  provvedimenti  che prevedano la
possibilita'   di   raccolta   da  parte  dei  soggetti  titolari  di
concessione   per   l'esercizio  dei  giochi,  concorsi  e  scommesse
riservati  allo  Stato,  i quali dispongano di un sistema di raccolta
conforme    a    requisiti   tecnici   ed   organizzativi   stabiliti
dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, delle lotterie
istantanee e differite con partecipazione a distanza;
  Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera c), della citata
legge  n.  248  del 2005, che affida all'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  l'adozione  dei  provvedimenti  che prevedano le
modalita'  di  estrazione  centralizzata,  di  gestione  gioco  e  di
raccolta  a  distanza,  affidata agli attuali concessionari del gioco
previsto  dal  regolamento,  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
  Visto l'art. 1, commi dal 535 al 539, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica di
giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
  Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2006, recante disposizioni
finalizzate  alla  rimozione  dei  casi  di  offerta  in  assenza  di
autorizzazione,  attraverso  la rete telematica, di giochi, lotterie,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
  Considerato  che  occorre  definire in modo unitario ed organico le
misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle
scommesse,  del  bingo  e delle lotterie, da adottare nel periodo che
precede  la  definizione  dei  provvedimenti  di riordino complessivo
delle modalita' di pagamento del gioco a distanza, ai sensi dell'art.
1, commi 290 e 291, della citata legge n. 311 del 2004;
  Ritenuto   opportuno   stabilire  norme  a  tutela  del  giocatore,
specifiche per il gioco a distanza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.  Il  presente  decreto reca misure per la regolamentazione della
raccolta a distanza:
    a)  delle  scommesse a quota fissa ed a totalizzatore, diverse da
quelle  previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze  2 agosto 1999, n. 278, e dall'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
    b) del gioco del bingo;
    c) delle lotterie istantanee e differite.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)   AAMS,   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b)    attivita'    di    commercializzazione,    l'attivita'   di
commercializzazione  di  ricariche,  nonche'  di  distribuzione dello
schema  di  contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare
di   sistema  del  contratto  di  conto  di  gioco  sottoscritto  dal
giocatore;
    c)  bonus,  l'ammontare di servizi di gioco a fruizione differita
offerto gratuitamente al giocatore;
    d)   codice   di   identificazione,   il  codice  che  identifica
univocamente un conto di gioco;
    e)  codice  personale, il codice riservato del titolare del conto
di  gioco  che,  unitamente  al  codice  di identificazione, consente
l'identificazione del giocatore;
    f)  codice  univoco, il codice assegnato all'atto della convalida
della  giocata  dal  sistema  di registrazione, controllo e convalida
nazionale   previsto   dal   regolamento  specifico  del  gioco,  che
identifica univocamente la giocata;
    g)  concessionario  autorizzato, il singolo concessionario che ha
ottenuto l'autorizzazione alla raccolta a distanza;
    h)  contratto di conto di gioco, il contratto tra un giocatore ed
un   titolare   di  sistema,  alla  cui  stipula  e'  subordinata  la
partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono
di  registrare  su  un  conto  di  gioco  intestato  al  giocatore le
operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza;
    i) credito di gioco, il saldo esistente su un conto di gioco;
    j)   dotazione   tecnologica,   l'insieme  delle  apparecchiature
tecnologiche, hardware e software, di cui il titolare di sistema puo'
dotare il punto di commercializzazione;
    k) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna
giocata;
    l)  prenotazione  della  giocata,  accettazione  della giocata da
parte   del   concessionario  autorizzato,  effettuata  senza  previo
ricevimento della convalida e del codice univoco da parte del sistema
di registrazione, controllo e convalida nazionale;
    m)  punto  di  commercializzazione,  locale  presso  il  quale e'
esercitata l'attivita' di commercializzazione;
    n) rapporto del conto di gioco, i movimenti ed il saldo del conto
di  gioco,  nonche'  le  registrazioni  riguardanti  sia  le  giocate
convalidate  ed  i  relativi importi, sia gli esiti certificati delle
giocate ed i relativi importi;
    o)  ricarica,  il  controvalore  di servizi di gioco, a fruizione
differita, acquistato dal giocatore;
    p)  riscossione,  il  prelievo di importi di credito di gioco dal
conto di gioco;
    q)   sale  dei  concessionari,  le  sale  di  accettazione  delle
scommesse  e le sale di gioco del bingo appartenenti ai concessionari
autorizzati che adottano lo stesso sistema di conti di gioco;
    r)    schema   di   contratto,   il   contratto-tipo   sottoposto
all'approvazione  di AAMS ed adottato dal titolare di sistema al fine
di regolare uniformemente i rapporti contrattuali;
    s)  sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di
gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati;
    t) titolare del contratto di conto di gioco/titolare del conto di
gioco,  il  giocatore  intestatario del contratto di conto di gioco e
del conto di gioco;
    u) titolare di sistema, il singolo concessionario autorizzato che
dispone di un sistema di conti di gioco.